Sentenza 9 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
OT. ELEFANTE Antonino - rel. Presidente -
OT. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
OT. TRIOLA Roberto CH - Consigliere -
OT. MALPICA Emilio - Consigliere -
OT. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RI, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'Avv. Giuseppe Chiocchetti come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
TA EL, nella qualità di tutore di ED LA EG, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tito Labieno n. 70, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nardelli che lo difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 99/00 del 25.01.2000/08.03.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.09.2003 dal Cons. OT. Antonino ELEFANTE.
Sentito L'Avv. Giuseppe Chiocchetti.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le OT. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH AS, premesso che era stato nominato tutore di IL GI GO;
che nelle operazioni di inventario aveva rinvenuto un contratto datato 25.11.1991 con il quale le SO IL GI e AR GO (quest'ultima nel frattempo deceduta) avevano venduto a ER ET le pp.ff. 77 e 78/1 C.C. Villalagarina in PT 47, dando atto di aver ricevuto il prezzo di
L. 240 milioni;
che di tale somma non si rinveniva traccia alcuna nei conti delle GO;
che il valore dei beni, come da avviso di accertamento del Ministero delle Finanze, era di gran lunga superiore;
che le due SO, all'epoca, erano l'una, IL GI, incapace di intendere, come emergeva dai numerosi ricoveri psichiatrici, e l'altra, AR, affetta da grave malattia che la conduceva dopo poco alla morte;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto la ET al fine di sentir dichiarare la nullità o l'annullabilità del contratto in questione per illiceità della causa o del motivo, ovvero, in subordine, per difetto di causa o forma, ovvero, in estremo subordine, per violazione degli artt. 1425 e 428 c.c.. Costituitasi, la ET contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, ritenuta la incapacità di intendere e volere di IL GI GO, dichiarava la nullità del contratto per difetto di forma, ritenendo che si trattava di donazione da farsi per atto pubblico, dato che non risultava provato l'avvenuto pagamento del prezzo da parte della compratrice, dovendosi considerare nulla la quietanza di pagamento contenuta nel medesimo contratto. Il gravame proposto da ER ET era rigettato dalla Corte d'appello di Trento, la quale, con la sentenza (n. 99/ 2000) ora impugnata, osservava che, dai certificati medici prodotti e dalla documentazione clinica raccolta dal c.t.u., risultava che IL GI GO, affetta da cerebropatia dalla nascita, era stata diverse volte ricoverata e che il quadro psicopatologico si era sempre più deteriorato nel tempo. La relazione peritale, che aveva concluso per l'incapacità di intendere e volere della GO alla data della stipulazione del contratto, era priva di vizi logici, correttamente motivata, basata su valutazioni squisitamente scientifiche, per cui non poteva essere messa in discussione. Non riteneva, per contro, la Corte d'appello condivisibili le conclusioni cui era giunto il Tribunale in ordine al dedotto mancato pagamento del prezzo e alla conseguente nullità del contratto per difetto di forma (donazione che andava fatta per atto pubblico). Premesso che la quietanza di pagamento del prezzo convenuto di L. 240 milioni risultava dal contratto e che la ritenuta incapacità di intendere e volere riguardava IL GI GO ma non anche la EL AR per cui non era possibile ritenere nulla l'intera quietanza, osservava la Corte d'appello che, anche a voler ammettere il dedotto mancato pagamento del prezzo, in mancanza di qualsiasi prova di un accordo simulatorio tra le parti, l'azione esperibile sarebbe stata quella di inadempimento contrattuale. Secondo la Corte trentina la nullità del contratto andava, invece, dichiarata per altra ragione. Trattandosi di vendita da parte delle SO GO, ciascuna per la sua quota, di una pluralità di beni a favore di ER ET per il prezzo complessivo di L. 240 milioni con ampia quietanza liberatoria, ed essendo risultata una sola delle venditrici incapace di intendere e volere al momento della stipula, la fattispecie non era dissimile da quella in cui un contratto, avente per oggetto uno o più beni spettanti in comproprietà a più soggetti, non sia sottoscritto da tutte le parti venditrici, potendosi equiparare la firma apposta da persona incapace di intendere e volere alla mancanza di firma. In tal caso, come affermato dalla giurisprudenza in tema di preliminare, essendo stato il contratto predisposto in previsione della partecipazione di tutti i comproprietari, in quanto l'oggetto è stato considerato come un unicum inscindibile, e non come somma delle singole quote, ed i comproprietari come un'unica parte complessa, la vendita è invalida, e non affetta da semplice inefficacia relativa, quando il consenso non sia stato manifestato da tutti i comproprietari o sia stato validamente manifestato da alcuni soltanto di essi. Rilevava la Corte d'appello che, nel caso specifico, era evidente la volontà dei contraenti, in assenza di clausole specifiche, di vendere i beni nel loro complesso considerati un unicum inscindibile, come emergeva dall'indicazione dell'oggetto del contratto e soprattutto dalla previsione di un prezzo globale. Pertanto, potendosi equiparare la sottoscrizione apposta da persona incapace di intendere e volere alla mancanza di sottoscrizione, e riguardando la vendita beni costituenti un unicum inscindibile, il contratto in questione era affetto da nullità (e non da semplice inefficacia relativa), poiché non era stato validamente manifestato il consenso di uno dei contraenti (parte venditrice intesa come parte complessa).
Contro tale sentenza ER ET ha proposto ricorso per Cassazione in base a due motivi, illustrati da memoria. CH AS, nella qualità di tutore di IL GI GO, ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dal controricorrente, in base ad una giurisprudenza superata, di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, giacché questa, apposta a margine del ricorso ancorché contenga espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale e non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (art. 1367 c.c.), di cui è espressione l'art. 159 c.p.c. per gli atti processuali (v. ex plurimis: Cass. 18.7. 2002, n. 10443; 8.1. 2001, n. 200), non contenendo elementi incompatibili con il requisito di specialità, richiesto dalla norma (art. 365 c.p.c.), per il giudizio di Cassazione (Sez. Un. 17.12.1998 n. 12615).
1. Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di diritto, nonché omesso e/o insufficiente motivazione relativamente alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita, la ricorrente si duole per non avere la Corte d'appello considerato che, nel caso di pluralità di venditori, la nullità del rapporto attinente ad uno soli di essi determina una nullità parziale, prevista dall'art. 1419 c.c., che si estende all'intero contratto solo ed esclusivamente se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. La legge propende per la conservazione dell'efficacia, pur parziale, del contratto, salvo che non ricorrano particolari circostanze, che nel caso specifico non sono state mai dedotte.
1.1. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha spiegato perché il contratto di compravendita 25.11.1991 intercorso tra le SO GO e la ET era nullo, in quanto non sottoscritto da tutte e due le parti venditrici, dato che la firma apposta sul contratto di IL GI GO, incapace di intendere e volere al momento della stipulazione, era da ritenersi inesistente e, quindi, non apposta. Ed ha escluso l'ipotesi, invocata dalla ricorrente, della nullità parziale sul rilievo (richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di preliminare: Sez. Un. 8.7.1993, n. 7481; Cass. 12.11. 1997, n. 11154; 26.11.1998 n. 11986) che, nel caso specifico, l'oggetto della vendita era da considerare come un unicum inscindibile, e non come somma delle singole quote;
e che parte venditrice, unitariamente considerata, quale centro autonomo di interessi, non aveva espresso una valida manifestazione di volontà.
Tale argomentazione va condivisa e la censura non ha ragion d'essere anche alla luce di quanto affermato da questo Supremo Collegio in tema appunto di compravendita di un bene predisposta per la partecipazione di tutti i comproprietari, ma stipulata da uno solo di essi: in tal caso, la compravendita deve considerarsi inefficace con riferimento all'intera res empta e il contratto nullo, quando da esso risulti che il negozio sia stato comunemente inteso come vendita unitaria e le parti abbiano convenuto la stipula nel comune presupposto della adesione di tutti i contitolari della comunione (Cass. 15.5.1998, n. 4902). La fattispecie esula, pertanto, dall'ipotesi di cui all'art. 1419 c.c., con conseguente inapplicabilità della disciplina, invocata dalla ricorrente, dettata in tema di nullità parziale del contratto o nullità di singole clausole.
2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di diritto, nonché omessa e/o insufficiente motivazione relativamente alla reiezione delle domande riconvenzionali. Assume che tali domande erano state rigettate dal primo giudice perché aveva ritenuto irrilevante la quietanza e, quindi, non provato il pagamento del prezzo. La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto piena validità alla quietanza rilasciata da AR GO, nulla ha detto in ordine alle domande riconvenzionali e nemmeno ha motivato il sostanziale rigetto della pretesa di ripetizione del prezzo pagato.
2.1. Il motivo merita accoglimento.
Invero come risulta dalle conclusioni (riportate a pag. 3 della sentenza impugnata) la ET aveva chiesto "In via subordinata anche riconvenzionale, nella denegata ipotesi di conferma della integrale nullità del contratto di compravendita intervenuto tra le parti il 25.11.91, condannarsi AS OT. CH, quale tutore di GO IL GI, quest' ultima anche come erede di GO AR, a restituire a ET ER l'importo di L. 240.000.000 quietanzato con scrittura privata autenticata in data 15.11.91, oltre ad interessi da quella data fino al saldo effettivo". La Corte d'appello ha completamente omesso di esaminare tale domanda di restituzione, sulla quale non vi è stata alcuna pronuncia, neppure implicita, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia (ex art 112 c.p.c.). Le considerazioni svolte comportano il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolzano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolzano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004