Sentenza 11 settembre 2014
Massime • 1
In tema di reato continuato, il limite minimo per l'aumento previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/09/2014, n. 53573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53573 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASSANO Margherita - Presidente - del 11/09/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 199
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 33840/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DI BRESCIA;
avverso la sentenza n. 2923/2013 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del 10/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. DELEHAYE Enrico, ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 gennaio 2014, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Cremona applicava a CI IU,
per i reati di tentata estorsione e rapina, la pena concordata con la pubblica accusa di due anni e tre mesi di reclusione e 600 Euro di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;
le parti concordavano il riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alla recidiva contestata, specifica reiterata ed infraquinquennale.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale di Brescia, deducendo violazione di legge, in riferimento al computo della recidiva, contestata e non esclusa dalle parti, poiché l'aumento complessivo per la continuazione avrebbe dovuto rispettare il limite minimo previsto dall'art. 81 c.p., comma 4, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il procuratore ricorrente deduce altresì inosservanza della legge penale in relazione all'art. 29 c.p., poiché la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni non era applicabile in presenza di una condanna a pena detentiva inferiore a tre anni.
3. Con memoria del 5 agosto 2014, l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, rilevando, quanto alla recidiva, che l'originaria contestazione contemplava la recidiva aggravata di cui all'art. 99 c.p., comma 2, di carattere facoltativo, per cui il calcolo della pena finale è corretto, avendo le parti escluso l'applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale di Brescia è fondato.
1.1 Per il prevalente insegnamento di questa Corte in tema di reato continuato, cui il Collegio intende aderire, il limite minimo per l'aumento stabilito dalla legge nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta la contestata recidiva reiterata opera anche quando il giudice abbia considerato la stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (Sez. 5^, n. 48768 del 07/06/2013, Caziuc, Rv. 258669; Sez. 6^, n. 49766 del 21 novembre 2012, Khelifa, Rv. 254032; Sez. 3^, n. 431 del 28/09/2011, Guerreschi, Rv. 251883).
1.2 Il principio sostenuto dal minoritario indirizzo di segno contrario - per cui il limite di aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dell'art. 81 c.p., u.c., non sarebbe applicabile quando la recidiva reiterata sia stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti, in quanto la stessa non sarebbe in tal caso stata ritenuta dal giudice concretamente idonea ad aggravare la sanzione (Sez. 5^, n. 9636 del 24 gennaio 2011, Ortoleva, Rv. 249513) - non può infatti essere condiviso, atteso che proprio il bilanciamento in equivalenza della recidiva con eventuali attenuanti è sintomo inequivocabile del suo riconoscimento ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, sul quale incide in maniera concreta impedendo l'effetto di decurtazione della pena riconducibile alle stesse attenuanti.
1.3 In questo senso depone la decisione delle Sezioni Unite citata anche dal ricorrente (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838), nella quale si afferma che la recidiva deve ritenersi "accertata" nei suoi presupposti (sulla base dell'esame del certificato del casellario), "ritenuta" dal giudice ed "applicata" anche quando semplicemente svolga la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante;
anche in tal caso allora, essa determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e dunque, nell'ipotesi di recidiva reiterata, l'aumento della pena base nella misura fissa indicata dell'art. 99 c.p., comma 4. 2. Nel caso di specie, come denunciato dal P.G. ricorrente, il Tribunale ha determinato l'aumento per la continuazione per il delitto meno grave (capo A, aumento di 3 mesi di reclusione e 300 Euro di multa) in misura certamente inferiore ad un terzo della pena irrogata per quello più grave (capo B, pena base 3 anni di reclusione e 600 Euro di multa), violando così il disposto del più volte citato dell'art. 81 c.p., u.c., posto che il giudicante aveva ritenuto la recidiva equivalente alle riconosciute attenuanti generiche.
3. L'imputato è stato già ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva (Tribunale di Monza, sentenza irrevocabile dal 25 aprile 2006) emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (8 e 9 giugno 2013), per cui il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave si applica al caso di specie, secondo quanto affermato da alcune decisioni di questa Corte, che hanno proposto una interpretazione rigorosa (e condivisa dal Collegio) della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, sulla base di argomenti di carattere letterale, logico-sistematico e di coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3), di materialità del reato (art. 25, comma 2) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3) (cfr Sez. 1^ n 18773 de, 26/03/20U, De Luca, Rv. 2S601l Se, , n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095).
4. in conclusione la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti a, Tribunale di Cremona, in quanto le parti de, processo Potranno - o no - rinegoziare l'accordo su altre basi e ne. caso contrario il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2014