Sentenza 11 giugno 2004
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In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, la disposizione per la quale in tali apparecchi il divieto di riproduzione del gioco del poker si applica dal 1 maggio 2004 per quelli per i quali entro il 31 dicembre 2003 era stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (disposizione introdotta dall'art. 4, comma centonovantacinquesimo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che ha modificato il testo dell'art. 110, comma settimo bis, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come introdotto dall'art. 39 della legge 24 novembre 2003 n. 326), si riferisce solo agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma settimo, lett. b), e non agli apparecchi per il gioco d'azzardo di cui ai commi quattro e cinque del citato art. 110, nè agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma sesto dello stesso art. 110, per i quali il divieto si applica dalla entrata in vigore del d. l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito dalla citata legge n. 326 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38709 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 788
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13124/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AB, nata a [...] il [...],;
avverso la ordinanza resa il 29.3.2004 dal tribunale di Bolzano in sede di riesame;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 29.3.2004 il tribunale di Bolzano, quale giudice del riesame, ha confermato il sequestro convalidato il 26.2.2004, avente ad oggetto quattro videogiochi installati nel bar trattoria Mainardo gestito da AB IM.
Ha osservato il tribunale che gli apparecchi sequestrati riproducevano il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali, sicché ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7 bis, t.u.l.p.s., come riformulato dalla legge 326/2003, sono vietati.
2 - Il difensore della IM ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo in sostanza violazione della norma incriminatrice, mancanza e manifesta illogicità di motivazione e violazione della norma processuale di cui all'art. 420 ter c.p.p.. Sostiene che, secondo il testo modificato dalla legge finanziaria 24.12.2003 n. 350 (art. 4, comma 195), il divieto dei videopoker si applica solo dal 1.5.2004, e perciò non era applicabile agli apparecchi sequestrati.
Aggiunge che per l'udienza camerale del 29.3 2003 aveva fatto presente al tribunale che non avrebbe presenziato, per adesione allo sciopero indetto dagli avvocati penalisti, ma il procedimento non era stato rinviato, sicché non aveva potuto presentare i motivi, che non aveva formulato all'atto dell'istanza di riesame.
3 - Va anzitutto respinta l'eccezione di rito che in sostanza deduce violazione dell'art. 420 ter c.p.p. perché il tribunale non aveva rinviato l'udienza camerale a fronte della dichiarazione del difensore di non parteciparvi per adesione all'astensione collettiva deliberata dall'Unione delle Camere Penali.
Al riguardo, dopo la sentenza Cerroni delle Sezioni Unite di questa corte (n. 7551 del 27.6.1998, rv. 210795), la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nel procedimento camerale di cui all'art. 127 c.p.p., in cui la presenza del difensore e del pubblico ministero è soltanto facoltativa, non è causa di rinvio della udienza l'impedimento del difensore;
ne' quest'ultimo può essere fatto valere a norma dell'art. 420 ter c.p.p., introdotto dall'art. 19 della legge 479/1999 in tema di impedimento legittimo a comparire, che opera nell'ambito della sola udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dall'art. 484, comma 2 bis stesso codice, ma nulla statuisce per il procedimento camerale regolato dall'art. 127 (ex multis Cass. Sez. 1^, n. 4885 del 9.8.2000, Criaco, rv. 216916).
Neppure può sostenersi che la richiesta di riesame doveva essere dichiarata inammissibile per mancanza di motivi, giacché l'art. 324, comma 4, c.p.p. prevede espressamente, in deroga agli artt. 581 lett.
c) e 591 comma 1, lett. c) c.p.p., che la presentazione dei motivi è solo facoltativa.
4 - Altrettanto infondata è la seconda censura.
L'art. 4, comma 195, della legge 24.12.2003 n. 350 ha modificato il comma 7 bis dell'art. 110 t.u.l.p.s., nel testo introdotto dall'art. 39 della legge 24.11.2003 n. 326, che ora così recita: "Gli
apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004". Come si vede chiaramente tale disposizione (applicabile solo dopo il 30.4.2004) si riferisce espressamente solo agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui alla citata lettera b) del comma 7 dell'art. 110, oltre tutto solo se muniti di nulla osta in seguito a denuncia e assolvimento dell'imposta sugli spettacoli. Non si riferisce quindi agli apparecchi per il gioco d'azzardo di cui ai commi 4 e 5, che restano vietati anche secondo i testi precedenti dell'art. 110, e neppure agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma 6, per i quali il divieto di riprodurre il gioco del poker si applica sin dalla entrata in vigore del D.L. 30.9.2003 n. 269, modificato dalla legge di conversione 24.11.2003 n.
326. Non può quindi accogliersi l'invito del difensore ricorrente a sollecitare un procedimento disciplinare a carico del giudice relatore del tribunale del riesame per asserita pervicace disapplicazione della normativa vigente.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004