Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38709
CASS
Sentenza 11 giugno 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, la disposizione per la quale in tali apparecchi il divieto di riproduzione del gioco del poker si applica dal 1 maggio 2004 per quelli per i quali entro il 31 dicembre 2003 era stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (disposizione introdotta dall'art. 4, comma centonovantacinquesimo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, che ha modificato il testo dell'art. 110, comma settimo bis, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come introdotto dall'art. 39 della legge 24 novembre 2003 n. 326), si riferisce solo agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 110, comma settimo, lett. b), e non agli apparecchi per il gioco d'azzardo di cui ai commi quattro e cinque del citato art. 110, nè agli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità di cui al comma sesto dello stesso art. 110, per i quali il divieto si applica dalla entrata in vigore del d. l. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito dalla citata legge n. 326 del 2003).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38709
    Data del deposito : 11 giugno 2004

    Testo completo