Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Bruno 0 7 92 7 /03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.m R.G.N.381/00 Presidente Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Cron..17379 Dott. Simonetta Sotgiu Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere Rep. Ud. 30-10-02Dott. Raffaele Botta Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DA TA, elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 110/5, presso 1'Avv. Bruno Battagliese, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; controricorrente 5921 1 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania-Napoli n.222 dep.27-11-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Gen. Stato RI Letizia Guida;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto per TA Di MA del 7-3-85 DA TA acquistava, per il prezzo dichiarato di £.33.000.000, un appartamento facente parte di un fabbricato di vecchia costruzione, di tipo civile, sito a via Montesilvano n.8, in zona centrale (Materdei) di Napoli, ma degradata, ubicato al 1° piano, int. 6, composto di vani 5 ed accessori, categoria A/2, partita 52587. L'immobile risultava diviso in due abitazioni, aventi ingresso da un unico caposcala (int.6); le due abitazioni hanno accessi distinti da un terrazzo scoperto. L'immobile, danneggiato dal sisma nel 1980, era stato riattato attraverso contributi pubblici;
perciò, per l'art. 83 bis della L. n.219/81, aveva invitato il Comune di Napoli ad esercitare il diritto di prelazione a seguito del preliminare. 2 L'Ufficio del Registro di Napoli con avviso di accertamento, notificato il 26-3-87, elevava il valore a £. 63.000.000, motivando che si trattava di appartamento di vecchia costruzione, di tipo civile, sito in zona centrale, anche se di degrado, e, tenuto conto della consistenza e del reddito, il valore in comune commercio non era inferiore a £.
7.000.000 per vano catastale. Avverso detto avviso la predetta DA proponeva ricorso, contestando la rettifica. La ricorrente produceva, in copia, una perizia stragiudiziale giurata, da cui emergeva che la proprietà era composta da due appartamenti contigui, aventi ingressi separati, i quali originariamente formavano un'unica unità abitativa e la nota del Consigliere Circoscrizionale Stella S.Carlo, da cui si evinceva che non era stato svolto il collaudo dei lavori effettuati, perché detto fabbricato non era stato sorteggiato a tali fini. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n.213 del 15-3-95 rigettava il ricorso e riteneva congruo il valore accertato dall'Ufficio, motivando che si trattava di due appartamenti, che avevano avuto un perfetto riattamento e risanamento a seguito dei contrbuti pubblici. 3 Avverso detta sentenza la DA proponeva appello, argomentazioni : 1 venditoriesponendo le seguenti IO RI e SA RC avevano proposto ricorso, che la Sezione 23 della stessa Commisione aveva accolto;
l'acquisto aveva avuto ad oggeto un unico appartamento;
l'accesso autonomo era posto sul terrazzo privato e non sul ballatoio condominiale;
lo stato di fatto non era conforme allo stato giuridico e catastale, risultante dagli atti di provenienza dei danti causa;
data la ubicazione in zona di degrado, era eccessivo il valore di £.
7.000.000 per vano;
i nove vani attribuiti non tenevano conto del fatto che erano stati considerati come vani, anche gli accessori costituiti da corridoi, terrazzo, bagno e cucine;
questi locali non potevano avere 10 stesso valore dei vani utili;
il valore dichiarato era conforme al criterio automatico, basato sulla R.C. di £.
4.176 del D.P.R. n.31/86. La Commissione Tributaria Regionale della Campania- Napoli con la sentenza n.222 del 27-11-98, rigettava l'appello e compensava le spese di giudizio. La motivazione veniva articolata su due aspetti : non era vero che il valore dichiarato era in linea con la M valutazione del D.P.R. n.131/86, perché, tenuto conto che il coefficiente del 1985 immobili per gli di 4 categoria A/2 era 225, la R.C. di f.
4.176 x 255 = £. 1.064.880 80 = £. 85.190.400; se la situazione catastale dei nove vani compresi accessori non rispondeva alla situazione di fatto, poteva essere chiesta una revisione catastale all'U.T.E., prima o dopo la stipula dell'atto. La sig.ra DA TA proponeva ricorso per Cassazione, in cui deduceva come motivi : la violazione e falsa applicazione degli artt.52 e 79 del D.P.R. 26- 4-86 n.131, degli artt.1321 e segg., 1351 e segg., 1470 e segg., 2699 e segg. C.C., dell'art.115 c.p.c., degli artt. 18 e segg. e 49 e segg. D.Lgs 31-12-92 n.546; i vizi di motivazione di cui all'art.360 n.5 c.p.c.; la insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione. Pertanto, la DA concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con le declaratorie ed i provvedimenti conseguenziali. Vi è controricorso del Ministero dell'Economia e Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 13- 9-2002. La ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c., a chiarimento dei motivi proposti. Motivi della decisione Il ricorso deve essere disatteso, in quanto i molteplici motivi dedotti sono risultati infondati, 5 improponibili, inammissibili. Ccn il primo motivo si denunzia la violazione degli artt.52 e 79 D. P. R. n.131/86. Orbene, la violazione dell'art.97 è dedotta in maniera alquanto generica. Rispetto all'eccepita violazione dell'art.52, vi anche difetto di interesse, perché se la norma fosse applicata si sarebbe avuto un stata rigorosamente valore addirittura superiore a quello accertato (reddito dominicale x 80). Comunque, va puntualizzato che la contribuente chiede il riesame della documentazione relativa allo stato di degrado de l'immobile, non restaurato а causa della modestia del contributo ricevuto per i danni conseguiti al terremoto : ma questa richiesta è improponibile in sede di legittimità, senza considerare che la stessa non rileva dal momento che la classificazione catastale prescinde dallo stato di conservazione dell'immobile. In quanto questione meramente di fatto, è inammissibile anche la censura svolta con riferimento al degrado ambientale. Per le medesime ragioni ed anche perché questione nuova è improponibile la circostanza della parziale locazione dell'immobile ad altra famiglia. Analogo rilievo di inammissibilità va opposto alla prospettazione dei calcoli elaborati con il motivo 6 indicato sub n.
5. La violazione delle norme civilistiche sul contratto preliminare (art.1351 c.c.), sul contratto di compravendita (art.1470 c.c.) e sull'atto pubblico (art.2699 c.c.) risulta dedotta in modo assolutamente generico e del tutto priva di qualsiasi specifica attinenza al caso di specie. Perciò è evidente l'inammissibilità della censura. Altrettanto generico ed assolutamente carente di specifiche indicazioni è il rilievo in ordine alla violazione della dissciplina del nuovo processo tributario : in particolare, le norme relative al ricorso (artt. 18 e segg.) ed alle impugnazioni (artt.49 e segg.). Veniamo, infine, alla delibazione delle censure, che più strettamente attengono alla decisione impugnata. Non vi è violazione dell'art.115 c.p.c., perché il ricorso alle "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" (co.2°) è legittimo solo se non vi sono "prove proposte" (co.1°). Non ha fondamento la doglianza riferita alla violazione dell'art.360 n.5 c.p.c., perché ogni punto decisivo della controversia risulta esaminato. In definitiva, la motivazione dell'impugnata decisione si presenta, nel complesso, articolata e logica, per 7 cui insussistente è la censura genericamente formulata con l'espressione meramente stereotipata della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". Per le ragioni svolte, il ricorso della contribuente deve essere rigettato. Il complessivo svolgimento della vicenda processuale fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma il 30-10-2002, nella camera di ' consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Bruno Saccucci тино нечие E SAS M E SCANCELL CANCELLIERE 01 R P Amaldo Casa ERIA Oggi 20 MAG 2003 DEPOS Cou Arnaldo Casan 8