Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato di una nuova determinazione della pena e rinuncia agli altri motivi d'appello a norma dell'art. 599, comma quarto cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo in applicazione di una minore pena, concluso da altri coimputati, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche se l'attenuante "de qua" è di natura oggettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 39948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39948 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 3357
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022453/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OS EL N. IL 01/04/1962;
2) DE OS FR N. IL 20/06/1960;
avverso ORDINANZA del 21/11/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le relative conseguenze di legge. OSSERVA
1. DE OS AE e DE OS NC, con sentenza emessa il 10 novembre 2003 (irr. il 7 maggio 2005) dalla corte di appello di Torino, venivano condannati alla pena complessiva di anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, nonché alla pena della multa di Euro 41.000,00 ciascuno per concorso in rapina e in violazione della normativa sugli stupefacenti, optando per una definizione concordata del procedimento ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 599 c.p.p., comma 4, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di ricorso
(tra i quali non figurava la richiesta di concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62 c.p.p., n. 4). Per la stessa violazione della normativa sugli stupefacenti (imputazione sub 9) il coimputato Di UZ GI veniva condannato alla pena di anni 2, mesi 4 e giorni 14 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, ai sensi e per gli effetti stabiliti dallo stesso art. 599 c.p.p., comma 4 e per la scelta del rito abbreviato. Nei suoi confronti la pena veniva ridotta previa concessione tra l'altro dell'attenuante comune di cui all'art. 62 c.p., n. 4, da lui espressamente richiesta nei motivi di appello e a cui non aveva rinunciato.
I due De RO avanzavano richiesta atta stessa Corte di appello di Torino, questa volta in qualità di giudice dell'esecuzione, per ottenere una rideterminazione della pena loro inflitta attraverso l'applicazione dell'attenuante oggettiva di cui all'art. 62 c.p., n.4 riconosciuta al Di UZ, invocando l'effetto estensivo dell'impugnazione coltivata da quest'ultimo, ma la Corte territoriale, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 21 novembre 2005), rigettava l'incidente di esecuzione proposto, osservando che i due condannati avevano visto accolte le loro richieste in sede di definizione concordata della pena ex art. 599 c.p.p., comma 4 negli stessi esatti termini da loro proposti, tra i quali non figurava la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e che, in ogni caso, il segnalato effetto estensivo andava proposto a suo tempo davanti alla Corte di Cassazione, cosa che non era stata fatta e che aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di per sè ostativa al riconoscimento del richiesto effetto estensivo.
Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione hanno proposto ricorso per Cassazione i due De RO, deducendo, tramite il loro difensore, l'inosservanza dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e e), che, nonostante non avessero mai richiesto la concessione dell'attenuante in parola, doveva concretamente operare nei loro confronti, stante la medesimezza della posizione processuale, l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal Di UZ, avuto riguardo alla natura "oggettiva" dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Peraltro, concludeva la difesa, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l'effetto estensivo dell'impugnazione del Di UZ era proponibile anche in sede esecutiva, stante il carattere straordinario del rimedio previsto dall'art. 587 c.p.p. contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, essendo volto ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata diseguaglianza.
2. Il ricorso non è fondato.
Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) opera di diritto come rimedio straordinario che consente, in sede di giudizio conclusivo del gravame, di revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe di un beneficio conseguito dal coimputato, purché l'impugnazione di quest'ultimo non si fondi su un motivo esclusivamente personale (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, in CED Cass., n. 201304). La disposizione dell'art. 587 c.p.p. è dettata infatti dall'esigenza di evitare giudicati contrastanti e disparità di trattamento nei confronti di imputati che si trovino nella stessa posizione processuale (cfr. Cass., 2 maggio 1994, Vastola, in CED Cass., n. 199515) e la valutazione dell'operatività dell'effetto estensivo non è impedita dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non appellante. In questo caso la possibilità di modificare il giudicato formatosi nei confronti del coimputato non impugnate spetta al giudice dell'esecuzione (Cass., 28 marzo 1995, Grasso, in CED Cass., n. 201360). Ciò premesso, si osserva:
Pur essendo stato correttamente proposto incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello torinese, i due De RO non possono essere considerati dei coimputati non impugnanti nel senso precisato dall'art. 587 c.p.p., perché essi, al pari del Di UZ, hanno proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte di appello il 10 novembre 2003 e divenuta esecutiva nei loro confronti il 7 retaggio 2005. Come ha statuito la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass, Sez. 1^, 4 ottobre 1996, Blasi, Rv 207719), l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore degli altri imputati opera solo se questi non hanno proposto impugnazione o se l'impugnazione da loro proposta sia stata dichiarata inammissibile, e non quando gli altri imputati hanno proposto impugnazione e questa sia stata esaminata nel merito con decisione passata in giudicato, perché in tal caso opera il principio dell'inviolabilità del giudicato.
Si aggiunga che i De RO hanno proposto appello per motivi diversi da quelli posti dal Di UZ a fondamento della sua impugnazione, avendo quest'ultimo richiesto espressamente l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non richiesta invece dai De RO. È vero che sia i De RO che il Di UZ hanno richiesto la definizione concordata del procedimento ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, ma, mentre i De RO hanno rinunciato a tutti i motivi di appello escluso quello relativo alla determinazione di una nuova pena, il Di UZ ha chiesto l'accoglimento, in sede di rideterminazione concordata della pena, del motivo concernente la concessione dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4, rinunciando agli altri motivi proposti.
Ad onta della natura oggettiva dell'attenuante comune invocata, va ricordato che "nel caso in cui nel procedimento di appello uno dei coimputati scelga il rito di cui all'art. 599 c.p.p., comma 4, raggiungendo l'accordo su tutto o parte dei motivi di ricorso con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati non impugnanti, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo ex art.587 c.p.p., venendo meno il presupposto di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati" (Cass., Sez. 6^, 30 marzo 1998, n. 6558). Il ricorso va dunque rigettato e al rigetto seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2006