Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
In tema di procedimento per la liquidazione dei compensi al perito, è viziato da nullità assoluta ed insanabile, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in camera di consiglio senza che all'imputato, parte del procedimento penale in cui si è svolta l'attività del perito, ed al suo difensore sia stato notificato l'avviso della udienza camerale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2004, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/11/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1940
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 044229/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UC IO, N. IL 25/12/1979;
avverso ORDINANZA del 23/09/2003 TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario chiede annullamento con rinvio.
OSSERVA
UC ON, imputato nel procedimento n. 186/02 RG Mod. 21 del Tribunale di Treviso, ricorre, per il tramite dei suoi difensori, avverso il provvedimento di quello stesso Tribunale, in data 23 settembre 2003, con il quale si è provveduto a riliquidare in aumento la parcella del Prof. ON Perulli, nominato perito del Tribunale nell'ambito del citato procedimento penale. A motivo del ricorso, il BU deduce violazione di legge (artt. 127 C.p.p. e 29 legge 13 giugno 1942, richiamata dal DPR n. 115/2002, artt. 83,84 e 170) per violazione del principio del contraddittorio.
Denuncia, infatti, che il provvedimento impugnato sia stato emesso sì in Camera di consiglio, ma senza che ne' allo stesso ricorrente e parte sostanziale, BU ON, ne' al suo difensore sia stato dato avviso e comunque senza che costoro ne abbiamo avuto notizia se non a seguito di notifica del decreto de quo.
E poiché egli è parte interessata, potendosi risolvere nei suoi confronti gli effetti pregiudizievoli del maggior onere comportato dal provvedimento, ne chiede, per le ragioni dette, l'annullamento. Il PM presso questa Suprema Corte, chiede annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio.
Osserva:
LA CORTE Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come affermato anche da PM nella sua requisitoria, il principio del contraddittorio, nella ipotesi di procedimento camerale ex art. 127 C.p.p., o ex art. 29 Legge 13 giugno 1942 n. 794 (richiamato espressamente dall'art. 170/2 TU n. 115/2002), in materia di compensi da corrispondere all'ausiliario del giudice, deve essere sempre osservato, quale che sia il soggetto o l'organo tenuto alla incombenza della relativa notificazione. Il fatto che l'imputato, parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita nel caso di specie, e soggetto interessato per la possibile refluenza nei suoi confronti del maggior onere derivante dal provvedimento impugnato, non sia stato informato e quindi non sia stato messo in grado, volendo, di intervenire all'udienza camerale (a differenza di quanto è avvenuto per le altre parti), determina una nullità assoluta ed insanabile a mente della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 127 C.p.p. (che detta le regole per l'espletamento dell'udienza camerale "partecipata"), riferita al principio fondamentale sancito dall'art. 24 Cost. in materia di diritto di difesa (sotto il duplice profilo del diritto alla contestazione ed al contraddittorio processuale), nonché per la previsione generale ed assoluta di cui all'art. 178, 179 (sotto il profilo del denegato diritto all'intervento dell'imputato) e 180 (sotto il profilo del denegato diritto all'assistenza dell'imputato medesimo) C.p.p.. Si impone annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 C.p.p.;
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Presidente del Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005