Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter ord. pen., sollevata per contrasto con gli articoli 3, 15, 24, 112 e 117 della Costituzione (quest'ultimo richiamato in relazione agli articoli 8 e 13 della Convenzione EDU), nella parte in cui dispone che il detenuto non può conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli è stata trattenuta, né prenderne visione, atteso che l'accesso ad essa vanificherebbe la decisione del giudice sul gravame.
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- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 18-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2011, n. 47748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47748 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/12/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 3895
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 38693/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LO ND, N. IL 16/02/1975;
avverso l'ordinanza n. 7609/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 29/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 marzo 2011, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da LO LO AN, detenuto presso la casa di reclusione di Milano, con posizione giuridica mista con condanna definitiva, in regime di cui all'art. 41 bis o.p., avverso provvedimenti del novembre 2010, con i quali il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto, ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen., il trattenimento di 9 missive in arrivo, avendo rilevato che per ognuna di esse vi fossero profili tali da far ritenere che contenessero messaggi in codice.
2.Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto manifestamente infondata sia l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento alla norma anzidetta, per preteso contrasto con gli artt. 3, 15, 24 e 112 Cost., sia l'eccezione di violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo rilevato come la tutela giurisdizionale, cui il reclamante certamente aveva diritto, non poteva giungere fino al punto di rivelargli lo stesso contenuto delle frasi ambigue che ne avevano giustificato il trattenimento, atteso che, in tal modo, sarebbero state vanificate le finalità investigative, di prevenzione dei reati e di garanzia dell'ordine e della sicurezza degli istituti di pena, alle quali legittimamente era inteso l'art. 18 ter Ord. Pen..
Ha inoltre fatto presente come, una volta incardinato il processo innanzi al Tribunale di sorveglianza e fissata la data dell'udienza, erano stati messi a disposizione del difensore del reclamante tutti gli atti, si da consentirgli la lettura dell'integrale testo delle missive in arrivo sottoposte a censura, onde verificare la sussistenza delle ambiguità che ne avevano giustificato il trattenimento. Ha infine rilevato come, nel merito, fossero pienamente condivisibili le ragioni per le quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto di trattenere le missive sopra descritte, avendo indicato, per ciascuna di esse, gli specifici elementi, in base ai quali il contenuto era stato ritenuto ambiguo.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano propone ricorso per cassazione LO LO AN per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, oltre a ribadire la già sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma anzidetta per violazione con gli artt. 3, 15, 24 e 112 Cost., nonché il contrasto della norma medesima con gli artt. 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia nella parte in cui il detenuto non poteva conoscere le ragioni per le quali la corrispondenza in arrivo gli era stata trattenuta, sia perché il difensore, sebbene abilitato ad esaminare la corrispondenza in arrivo, non ne poteva discutere con il suo assistito, per ottenerne chiarimenti e ragioni sul contenuto della corrispondenza che aveva destato sospetti, atteso che, in tal modo, la difesa da loro esercitata era da ritenere puramente formale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da LO LO AN è infondato.
2.Ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e comma 5, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n.95, art. 1, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto, il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui alla citata L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 sull'ordinamento penitenziario, la quale, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente, al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con le organizzazioni criminali esterne, di cui sia ritenuto tuttora intraneo.
3.In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha ritenuto che le nove missive in arrivo al ricorrente, indicate in premesse, potessero compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto ed ha pertanto disposto il loro trattenimento, atteso che alcune di esse contenevano frasi di contenuto ambiguo, altre contenevano disegni che potevano celare messaggi in codice, ad altre erano allegate foto nel cui sfondo parimenti potevano celarsi messaggi in codice.
4. Vanno innanzitutto ritenute manifestamente infondate sia l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ter Ord. Pen. per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 112 e 117 Cost., sia l'eccezione relativa alla violazione, da parte della norma anzidetta, degli artt. 8 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
5. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che, con specifico riguardo al procedimento di controllo della corrispondenza dei detenuti, è da escludere qualsiasi diritto non solo dell'interessato, ma addirittura dello stesso difensore sia all'estrazione di copie, sia alla stessa visione della comunicazione epistolare trattenuta.
Trattasi di orientamento giurisprudenziale pienamente condivisibile sia perché nessuna disposizione di legge contempla espressamente tale diritto;
sia e soprattutto perché la positiva disciplina e la stessa ragion d'essere dell'istituto del controllo e del trattenimento della corrispondenza contraddicono la possibilità che detti provvedimenti censori possano essere sostanzialmente caducati mediante l'accesso, in sede giurisdizionale di reclamo, alla stessa comunicazione epistolare trattenuta, atteso che tale accesso, qualora consentito, renderebbe palesemente inutile la stessa decisione del giudice sul gravame (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7505 del 25/01/2011 dep. 25/02 72011, Trigila, Rv. 249803).
6. Da quanto sopra discende la palese infondatezza delle eccezioni d'illegittimità costituzionale e di contrasto con la normativa CEDU sollevate dal ricorrente. Non è ravvisabile il contrasto con l'art.3 della Costituzione, concernente il principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, essendo il ricorrente non solo detenuto, ma altresì sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., il che ben consente al legislatore di adottare cautele volte a contrastare il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del ricorrente. Non è ravvisabile il contrasto con l'art. 15 Cost., concernente la libertà e la segretezza della corrispondenza, essendo conforme a ragionevolezza il ritenere che, in determinati casi, detto principio possa essere ritenuto subvalente rispetto alle non meno rilevanti esigenze di garantire la sicurezza della collettività e dell'istituto carcerario nel quale il ricorrente è rinchiuso. Non è ravvisabile il contrasto con l'art.24 Cost., concernente il diritto di difesa, sia per gli anzidetti motivi, sia perché, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, andando oltre a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ha autorizzato i difensori del ricorrente a prendere integrale visione delle missive trattenute, siccome comprensive di messaggi ambigui, in tal modo avendo pienamente valorizzato il diritto di difesa assicurato dalla Costituzione al ricorrente. Non è ravvisabile la pretesa violazione dell'art. 117 Cost., richiamato con riferimento agli artt. 8 e 13 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955, contenendo tali due articoli il riferimento a principi di garanzia già ampiamente recepiti e fatti propri dalla Costituzione italiana;
d'altra parte va segnalato come l'art. 8, sopra citato, espressamente riconosce che l'autorità pubblica ben può ingerirsi nella corrispondenza di una persona qualora sussistono ragioni di pubblica sicurezza, di prevenzione di reati, nonché di difesa dell'ordine pubblico.
7.Va poi ritenuto che le censure addotte dal ricorrente, concernenti la motivazione manifestamente illogica dell'ordinanza impugnata, sono infondate. Si ritiene invero che la motivazione addotta dall'impugnato provvedimento per trattenere la corrispondenza del ricorrente sia sufficiente ed adeguata. Va infatti ritenuto che l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame gli elementi versati in atti e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche. La motivazione di un provvedimento ben può essere sintetica, specie in una materia che, come quella in esame, esige una doverosa riservatezza, essendo sufficienti anche poche ma incisive parole, che siano idonee a dimostrare, come nella specie in esame, che non è stata meramente ripetuta la formula della legge, ma che abbia avuto luogo un'adeguata disamina di tutte e nove le missive in arrivo, essendo stata indicata per ciascuna di esse quali fossero gli specifici rilievi, in forza dei quali le missive sono state ritenute idonee a violare le esigenze di tutela, cui è preposto il citato art. 18 ter Ord. Pen..
8.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da LO LO AN, con sua condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011