Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/1999, n. 2293
CASS
Sentenza 14 maggio 1999

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È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l'interrogatorio dell'indagato, quale atto d' indagine, attesoché l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.

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  • 2Alle Sezioni Unite la determinazione dei poteri del controllo del g.i.p. in materia di indagini coatte
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    Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/1999, n. 2293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2293
Data del deposito : 14 maggio 1999

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