Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l'interrogatorio dell'indagato, quale atto d' indagine, attesoché l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.
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- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la determinazione dei poteri del controllo del g.i.p. in materia di indagini coatteGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 ottobre 2021
Cass., sez. II, 28 settembre 2021 (dep. 7 ottobre 2021), n. 36417, Diotallevi, Presidente, Minutillo Turtur, Relatore, Perelli, P.m. (concl. diff.) 1. Il caso. La pronuncia in esame prende le mosse da una decisione del g.i.p. del Tribunale di Ancona che rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e, contestualmente, disponeva l'interrogatorio degli indagati per assumere, sulla scorta delle loro dichiarazioni, ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda anche in rapporto ad un reato diverso da quello oggetto di contestazione. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il p.m. che lamentava l'abnormità dell'ordinanza impugnata, posto che il g.i.p. – nel rigettare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/1999, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 14.5.1999
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Francesco CALBI " N. 2293
3. " NZ CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 4311/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Repubblica Venezia avverso ordinanza 16.10.98 G.I.P. TRIBUNALE VENEZIA in proc.to n. 6185/97 Rgip - 507/94 Rgur
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Rotella Il Pubblico Ministero per iscritto ha concluso per inammissibilità del ricorso
- ritenuto -
1 - Il 16.10.98, il g.i.p. presso il tribunale di Venezia, a fronte di richiesta di archiviazione, ritenute necessarie a seguito di udienza camerale nuove indagini, ha indicato al p.m. l'interrogatorio di IO IO, De RO LO e IN RI, ai fini della contestazione dei reati di cui agli artt. 110, 605 cp - 612 e 594 cp, in danno di GO RA, NC EF e GL EN (querelante), stabilendo per l'incombente il termine di 1 mese. Il 6.11.98, a fronte di nota del p.m., ha ribadito che l'interrogatorio degl'indagati è atto d'indagine che può essere indicato ex art. 409/1^ cpp (L. 234/97, per cui la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3) e che la sua assunzione non è subordinata alla formulazione dell'imputazione.
Il p.m. con il ricorso, sostiene abnorme l'ordinanza 16.10.98, significando che il nuovo codice non prevede l'interrogatorio a chiarimenti, laddove il p.m. deve comunicare all'indagato quantomeno "la sommaria enunciazione del fatto" quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute (art. 375/3), il che è possibile, nell'ipotesi in esame, solo ove il g.i.p. gli abbia imposto la cd. "imputazione coatta".
2 - Il ricorso è fondato.
Se, dopo la fissazione di udienza camerale ex art. 409/2 cpp, il g.i.p. non accoglie la richiesta di archiviazione, può, con ordinanza non impugnabile, o indicare specificamente al p.m. ulteriori indagini, ove le ritenga necessarie, in termini indispensabili per espletarle (art. 409/4^), o disporre che formuli l'imputazione (409/5^) entro dieci giorni e, questa formulata, senza necessità di ulteriore richiesta del p.m., che ha già ritenuto di non esercitare l'azione penale, fissa con decreto entro due giorni l'udienza preliminare.
Data l'alternativa, s'intende che presupposto dell'ordinanza è, nel caso di cui all'art. 409/4 cpp, l'impossibilità di decidere allo stato delle indagini sull'esercizio dell'azione penale, per insufficiente ricostruzione del fatto in misura da darne sicura definizione di reato, e, in quello dell'art. 409/5, di poterlo fare. La qualificazione di un fatto come reato è necessaria per la contestazione a norma dell'art. 375/3, maggiormente ché, dopo la novella dell'art. 416, l'interrogatorio è premessa indispensabile della richiesta di rinvio a giudizio, a fine di garanzia dell'indagato prima dell'esercizio dell'azione penale, mentre in precedenza il p.m., libero nella scelta, poteva non disporlo. Pertanto, nel caso di cui all'art. 409/4 cpp, il g.i.p. non può indicare al p.m. l'interrogatorio dell'indagato quale atto d'indagine, perché la norma presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a suo carico, ma insufficienti per poterla configurare. L'ordinanza che contenga tale indicazione è conseguentemente abnorme, vieppiù se, ricostruito il fatto, ne dia qualificazione giuridica, perché se è possibile formulare l'imputazione, il g.i.p. disposto che tanto sia fatto dal p.m., deve subito disporre l'udienza preliminare, nella quale l'imputato può rendere le sue ragioni di difesa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999