Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di detenzione per la vendita di novellame vivente di specie marina senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile, prevista dagli artt. 15, comma primo, lett. c) e 24 della legge n. 963 del 1965 e quella attualmente sanzionata dagli artt. 7, comma primo, lett. c) e 8 del D.Lgs. n. 4 del 2012, che, in attuazione delle disposizioni comunitarie, ha proceduto al riassetto della normativa di settore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2015, n. 50567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50567 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
massimario 50 56 7/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.3508 Composta da - Presidente - Aldo Fiale U.P. 29/10/2015 R.G.N. 32219/2015 Renato Grillo Oronzo De Masi Enrico Manzon Gastone Andreazza Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO LO n. a Catania il 14/10/1960; avverso la sentenza del Tribunale di Catania, in data 02/07/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Filippi, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. NO LO ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Catania che lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 15 lett. c) e 24 1. n. 963 del 1965 per avere detenuto per la vendita tredici spadotti in assenza della prescritta autorizzazione.
2. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione alla mancata applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Deduce che dalle testimonianze di NO IU, agente di p.g. e di IP NA, veterinario della Asp di Catania, esaminato ex art. 507 c.p.p. su richiesta della Difesa proprio in ordine alla misura dei pesci, non è emersa in alcun modo l'esatta dimensione dei pesci sequestrati, mai misurati da alcuno, tale da fare rientrare gli stessi nella categoria di novellame. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che la condotta per la quale il ricorrente è stato dichiarato colpevole deve, per la precisione, ricondursi al reato di cui all'art. 7 lett. a) del d.lgs. 09/01/2012, n.4, che, infatti, si pone in linea di esatta continuità normativa con quello, formalmente indicato nel capo d'imputazione, dell'art. 15 lett. c) della l. 14/07/1965, n. 963, in realtà non più vigente al momento della decisione impugnata (cfr., sia pure con riferimento ad altra previsione della originaria norma, Sez. 3, n. 29732 del 30/05/2014, Pastor, Rv. 259946), la sentenza ha dato esaustivamente ed articolatamente conto, in maniera logica, delle ragioni in base alle quali devono ritenersi provate in particolare le ridotte dimensioni dei pesci spada ("spadotti") tali da farli rientrare nello spettro applicativo della norma contestata. Nella motivazione si pongono in evidenza infatti, oltre alle dichiarazioni del teste NO, verbalizzante di P.G., secondo cui i pesci detenuti "apparivano di piccole dimensioni in modo evidente", soprattutto quanto dichiarato dal veterinario IP circa il fatto di avere, nel certificato di commestibilità, qualificato i pesci sequestrati come "spadotti" proprio al fine di indicare, in modo inequivoco, pesci spada di dimensioni inferiori ad un metro e quaranta. Va infatti osservato come la misura minima consentita per la legittima detenzione ai fini di commercializzazione del pesce spada (ovvero Xiphias gladius) sia appunto, ai sensi dell'art.87 del d.P.R. 02/10/1968, n. 1639, tuttora vigente, quella di cm.140. Di qui, dunque, in ragione della ravvisabilità ictu oculi di dimensioni inferiori a quelle di legge, e in un sistema connotato dall'assenza di prove legali, la correttamente ritenuta superfluità di misurazioni specifiche e la conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso unicamente incentrato, al contrario, sulla necessità di tali adempimenti.
4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015 Il Consiglierensigliere AterAtensore Il Presidente Gastone Andi Aldo Fiale Aedo fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 8 DIC 205 IL CANC ERE Luana! 3