Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GECO S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 324/98 della corte d'Appello di SALERNO, depositata il 08/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GE.CO. s.r.l. ha chiesto il rimborso della tassa sulle società per lire 17.500.000, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda della società, ed ha ridotto la somma a lire 14.000.000.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza.
Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze.
La società non ha svolto attività difensive in questa sede. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso in Camera di consiglio per la sua manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto la Corte ritiene che nella specie si possa decidere in Camera di consiglio trattandosi di questione ormai pacifica per un orientamento univoco e consolidato.
Il Ministero ha chiesto l'applicazione dello ius superveniens introdotto con l'art. 11 l. n. 488/98 relativo alla misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare, sostenendo che essi vanno calcolati nella misura del 2,50%.
Questa richiesta è infondata e deve essere rigettata alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale espresso sul punto (cfr. per tutte Cass. sent. n. 8961/03). La disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 è sicuramente incompatibile con le norme comunitarie. E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l. n. 29/1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario ... a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216/99 e C-222/99). Il ricorrente ha inoltre chiesto la detrazione dal rimborso dell'importo di lire 500.000 per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo e la detrazione di lire 400.000 annue per la tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali, alla stregua dello stesso art. 11 l. n. 448/1998. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata sia con riferimento alla detrazione della somma di lire 500.000, non essendo emerso dalla sentenza impugnata che la domanda della società sia stata accolta relativamente alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo, e sia con riferimento alla detrazione della somma di lire 400.000 annue per l'iscrizione degli atti sociali successivi, diversi dall'atto costitutivo. Sotto quest'ultimo profilo vi è un orientamento ormai consolidato (espresso tra l'altro con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01 e 8961/03), secondo il quale la detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è incompatibile con le normative comunitarie poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11 l. n. 448/98) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria.
Nulla va disposto per le spese non avendo la Società svolto attività difensive in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004