Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In materia di impugnazioni, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, è ammissibile, in sede di legittimità, il sindacato sul vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza di non doversi procedere per tale causa sia stata pronunciata dal primo giudice e, in sede di impugnazione, il giudice d'appello abbia completamente omesso l'esame della richiesta assolutoria nel merito. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2008, n. 42519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42519 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI IR - Consigliere - N. 2096
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 17493/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OL IR, nato a [...] il 6 luglio del 1974;
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli del 1 febbraio del 2008;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. IR Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente alle contravvenzioni e per il rigetto nel resto;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 1 febbraio del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Torre Annunziata sezione di Gragnano, con cui OL IR era stato prosciolto dalle contravvenzioni edilizie per intervenuta prescrizione ed era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed Euro quattrocento di multa,quale responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p., per avere, come proprietario committente, nonché, come custode, violato i sigilli che erano stati apposti all'opera abusivamente costruita (realizzazione in zona vincolata di una strada carrabile in prosecuzione ed ampliamento di un vecchio sentiero) In Sant'Antonio Abate il 11 settembre del 2001. A fondamento della decisione la corte osservava che nessun dubbio sussisteva per la violazione dei sigilli per l'ampia e puntuale motivazione del giudice di primo grado alla quale rinviava. Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
mancanza di motivazione per avere la corte omesso di prendere in esame, sia le censure con cui si era chiesta l'assoluzione dai reati contravvenzionali, sia quelle specifiche dirette a dimostrare l'insussistenza del delitto di cui all'art. 349 c.p.. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le obiettive carenze motivazionali della sentenza impugnata.
Secondo il consolidato orientamento di questa corte,in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, a condizione però che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso. Il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (S.U. n 919 del 2004; Cass. n 6583 del 2004, rv 223562; n. 4415 del 1999; rv 213113: 7572 del 1999, rv 213643).
Ciò premesso, nella fattispecie, per quanto concerne le contravvenzioni, il prevenuto aveva impugnato la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione sostenendo che sussistevano i presupposti per un proscioglimento pieno nel merito. La censura è stata completamente ignorata dalla corte d'appello. In proposito si osserva che in ossequio al principio di favor innocentiae imposto dalla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., il legislatore, con l'art. 129 c.p.p., comma 2 (nel rito previgente con l'art. 152 c.p.p.), ha disposto che quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice ha il dovere di pronunciare una sentenza di assoluzione o una sentenza di non luogo a procedere così da dare prevalenza alla causa di non punibilità più favorevole. Dal disposto dell'art. 129 c.p.p. discende che il giudice, nell'applicare una causa estintiva del reato, quale ad esempio la prescrizione, ha il dovere di indicare, sia pure in maniera sintetica, di avere effettuato la verifica che la legge gli impone in merito all'insussistenza di cause di proscioglimento più favorevoli di quella estintiva, deve cioè indicare la ragione per la quale dagli atti non risultino elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato. Quest'ultimo ha un evidente interesse al proscioglimento pieno nel merito per evitare, oltre al pregiudizio morale conseguente ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, eventuali accertamenti in separata sede ai fini della responsabilità civile o possibili eventuali aggravamenti di pena posto che a norme dell'art.170 c.p., u.c., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non fa venire meno il nesso teleologia) tra due reati. Questo collegio non ignora l'orientamento prevalente di questa corte in forza del quale in cassazione non sarebbe consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di cassazione (tra le ultime Cass. n. 4177 del 2004 riv 227098; n. 48524 del 2003), sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame (sotto la vigenza del codice abrogato Cass. 29 marzo 1985, riv 169609). A sostegno di tale conclusione si adduce che la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio, inevitabile a seguito di un eventuale annullamento per vizio di motivazione, sarebbe incompatibile con il principio che impone l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità. Siffatto orientamento è senza dubbio condivisibile quando la causa estintiva sia sopraggiunta nelle more del giudizio di cassazione ossia quando v'è già una pronuncia affermativa di responsabilità, anche perché in tal caso sarebbe difficilmente configurabile l'evidenza probatoria che potrebbe giustificare il proscioglimento per una causa più favorevole di quella estintiva. Suscita invece delle perplessità nell'ipotesi in cui il fatto estintivo sia stato dichiarato con la stessa sentenza oggetto dell'impugnazione e certamente non è applicabile allorché la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal giudice di prime cure sia stata appellata ed il giudice dell'impugnazione abbia omesso completamente di esaminarla, come avvenuto nella fattispecie .Nelle situazioni anzidette non v'è motivo per non ammettere il sindacato di legittimità sulla motivazione, in quanto, in ipotesi del genere, non si tratta di definire sollecitamente il processo, sul presupposto dell'avvenuta cessazione della pretesa punitiva, ma di verificare la legittimità della decisione in ordine all'applicabilità stessa della fattispecie estintiva con riferimento al disposto di cui all'art. 129 c.p.p. ed agli obblighi motivazionali imposti, oltre che dal citato articolo, anche dall'art. 125 c.p.p. e dall'art. 111 Cost.. Per quanto concerne il delitto di cui all'art. 349 c.p., la corte territoriale si è limitata ad affermare che non sussistevano dubbi sulla responsabilità del prevenuto "per l'ampia e puntuale motivazione del giudice di primo grado, pienamente condivisibile" ed ha richiamato la giurisprudenza di questa corte relativa alla legittimità della motivazione per relationem.
Il giudice di primo grado a sua volta aveva sostenuto che non sussistevano dubbi sulla responsabilità del OL "per la pregressa nomina dell'imputato quale custode delle cose sequestrate" senza indicare gli elementi dai quali aveva desunto che l'attività abusiva era proseguita anche dopo la nomina dell'imputato come custode.
Il difensore aveva censurato siffatta apparente motivazione richiamando la memoria difensiva allegata agli atti e sottolineando che gli interventi contestati erano distinti ed autonomi e che nel secondo verbale di accertamento non si faceva riferimento ad alcuna violazione dei sigilli apposti in precedenza.
È quindi palese la carenza motivazionale della corte territoriale, la quale senza esaminare le censure dell'appellante ha fatto propria la motivazione aprioristica del giudice di prime cure. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Questa dovrà, sia pure sinteticamente, esaminare le censure non valutate nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.. Annulla con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008