Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15578 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO REPUBBLICA ITALIANA L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 1 55 78 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASS Oggetto ESPULSIONE EX ART. 13 D.LGS. 286 DEL 1998 Composta dagli Il mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9705/02 Presidente- Dott. Antonio SAGGIO Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere - - 31738 Cron. Dott. Walter CELENTANO -Rel. Consigliere · - Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 18/06/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 2 sul ricorso proposto da: UK AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 88, NICOLO' AMATO, presso l'avvocato dall'avvocato VINCENZO FULVIOrappresentata e difesa ATTISANI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA CATANZARO;
- intimata - avversO l'ordinanza del Tribunale di CATANZARO, depositata il 11/03/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1690 udienza del 18/06/2003 dal Consigliere Dott. Walter : CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso;
Considerazioni in fatto e in diritto Ricorre per cassazione AN YA, cittadina ucraina nata il [...], avverso 1' ordinanza in data 11.03.2002 con la quale il Tribunale di Catanza- ro ha rigettato il ricorso proposto contro il provvedi- mento di espulsione emesso dal Prefetto della stessa Città il 26.02.2002 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998. L'intimato Prefetto di Catanzaro, cui ritualmente il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo motivo denuncia la " violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché la viola- zione dell'art. 3 della Costituzione " sulla premessa che il decreto prefettizio impugnato sia stato emesso da un funzionario non legittimato, il Vice Prefetto che lo ha sottoscritto, perché privo di delega. Tale motivo è inammissibile in quanto introduce per la prima volta in questa sede di legittimità un tema contestazione della legittimità del provvedimento÷ di 2 : del Prefetto del tutto nuovo in quanto non dedotto con il ricorso in opposizione e dunque non sottoposte all'esame del giudice di merito ( v. per il principio giuridico in tal senso, Cass. 5671 del 2000, n. 1851 del 2001 ed altre conformi ). Il secondo motivo denuncia " 1'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione " con riferimento alla asserita nullità del decreto di espulsione in quanto emesso senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento prescritto dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990. ん Il motivo è infondato. Con numerose pronunce ( v. da ultimo Cass. n. 5050 del 2002 e n. 16030 del 2001 ) questa Corte ha statuito che " in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolari previsti dall'art. 13 secondo comma lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, non ha obbligo di comunicare allo straniero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento, rivestendo il relativo provvedimento nei casi predetti carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il con- traddittorio tra l'autorità che emette il provvedimento ed il soggetto che ne è destinatario - per di più trattandosi di procedimento improntato ad esigenze di celerità, il decreto di espulsione non presuppone nes- suna procedura amministrativa ma si forma e perviene ad esistenza giuridica nel momento stesso in cui l'autorità verifica l'esistenza dei suoi presupposti". Il terzo motivo prospetta la violazione di norme di legge sotto il profilo, già disatteso dal tribunale, della insufficienza della traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese e della necessità della traduzione in una lingua nota allo straniero che ne destinatario. Anche tale censura è infondata alla stregua del principio ( Cass. n. 366 del 2003, n. 5465 del 2002 " in tema di ed altre conformi ) secondo il quale espulsione dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto in una lin- gua conosciuta dallo straniero è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ra- gioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, in conseguenza, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma dell'art. 13 del D. Lgs. 11. 286 del 1998 ( francese, inglese, spagnolo ), tale at- testazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, atteso 4 che il cit. art. 13 non specifica né enumera i casi di impossibilità ovvero i parametri generali ai quali essa debba essere ragguagliata e senza che il giudice di me- rito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effet- tuare detta traduzione " Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 18.06.2003 nella camera di consi- glio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. " Il sigliere estensore Il Presidente Walter Celentano Antonio Saggio CORTE SUPREMAD CASSAZIONE CANCELLIERE e Civile Andrea Bianchi Prima S Depositeto Cancelleria 707/2003 CANCELLIERE