CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 17632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17632 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 58/2024 R.G. proposto da REGIONE EMILIA-ROMAGNA, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Fi- danzia (c.f. [...]) e dall’avv. Angelo Gigliola (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro IC LI, titolare dell’impresa agricola LA LUCE DELLA SPE- RANZA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Maccagnani (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2060 del 19 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1° aprile 2026 dal Consigliere Dott. AN NI;
Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 17 della L.R. Emilia- Romagna n. 8 del 1994 - Presupposti - Comma 3-ter, introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022 - Natura - Norma di interpretazione autentica. Civile Sent. Sez. 3 Num. 17632 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 03/06/2026 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CH IS, che ha concluso per l’accoglimento del solo quarto motivo del ricorso;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. MI Taglioli, titolare dell’impresa agricola La Luce della Spe- ranza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Regione Emilia-Romagna per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al fondo condotto in affitto da fauna selvatica e riscontrati nella primavera del 2018; in via subordinata chiedeva il ristoro indennitario previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 1994. 2. La Regione, nel costituirsi in giudizio, domandava il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova;
sosteneva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, perché i pretesi danni, provocati da fauna selvatica cacciabile (ungulati), si erano verificati nell’ambito ter- ritoriale di caccia Bologna n. 3 e non in area protetta, sicché ad altri enti doveva essere diretta l’iniziativa dell’attore. 3. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 335 del 12/2/2021, respingeva le istanze attoree. 4. Investita dell’impugnazione di MI Taglioli, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2060 del 19/10/2023, accoglieva par- zialmente il gravame (segnatamente, la domanda subordinata) e, per l’effetto, condannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento in fa- vore dell’appellante della complessiva somma di Euro 18.442,99 a titolo di indennità di cui all’art. 26, comma 1, Legge n. 157 del 1992 ed agli artt. 17 e 18 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della disponibilità del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica;
regolava le spese in favore dell’appellante. 3 5. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «Va accolto il motivo subordinato di richiesta di ristoro in- dennitario. … il primo decidente ha reputato che, per ottenere la tutela indennitaria, l’agricoltore aveva il dovere di attuare le misure di pre- venzione. Orbene, analogamente a quanto già esaminato in precedenti anche di questa Sezione, le misure di prevenzione, nella prospettiva di tentare di dare una soluzione accettabile all’annoso ed ingravescente problema dei danni provocati all’agricoltura dalla fauna selvatica, com- petono per legge alla P.A., nel caso della Regione E.R., in forza della combinazione dei dispositivi delle norme della L. 157/92 nonché da quelle contenute nella L. 8/94 e successive modifiche. Ed è consolidato che, nel caso di danni procurati alla produzione agricola da parte della fauna selvatica, sono proponibili, anche congiuntamente, ancorché il riconoscimento di una esclude l’altra, l’azione risarcitoria per responsa- bilità extracontrattuale (prima solo ex art. 2043 c.c., ora anche ai sensi dell’art. 2052 c.c. dopo la sequenza delle citate sentenze del medesimo tenore rese dalla Suprema Corte nel corso del 2020) e l’azione inden- nitaria di cui all’art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 ed agli artt. 17 e 18 della L. Reg. E.R. n. 8/1994. Ciò premesso, nella presente materia, che costituisce un “filone” ricorrente di contenziosi, le aziende agricole in- vocano l’applicazione conseguenziale delle sentenze rese dalla Suprema Corte n. 2374/2016 e 2375/2016, invocate dall’odierna appellante a sostegno della domanda proposta in via subordinata, che hanno asse- rito che “le domande volte alla riparazione del pregiudizio subito in con- seguenza dell’intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno peraltro ge- neralmente ad oggetto non il risarcimento dell’integrale danno subito derivante da fatto illecito (come aveva invece affermato la pronuncia a Sezioni Unite n. 5417/2004), ma l’erogazione di una compensazione dell’interesse leso”, precisando al contempo che il risarcimento del danno esula dall’accertamento “di un giudizio di disvalore nei confronti 4 dell’ente tenuto al pagamento e l’accertamento del relativo diritto per- tanto da un lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale, ma comunque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costituito”. Di fatto, la S.C. ha inteso precisare che, per ottenere la tu- tela indennitaria, al danneggiato sia sufficiente dare prova del danno patito, non richiedendosi di provare una condotta colposa da parte dell’ente pubblico e qualificando, in tal modo, una sorta di responsabi- lità oggettiva in capo all’ente medesimo, tuttavia limitata nel suo am- montare indennitario alla disponibilità del Fondo regionale. Tali pro- nunce si agganciano alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 22348 del 22.10.2014, aveva precisato che “nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica ... il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predetermi- nato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle di- sponibilità del relativo fondo regionale” considerando che la misura in- dennitaria rappresenta il “frutto del bilanciamento tra i contrapposti in- teressi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività”. In tal modo, non si avrebbe luogo ad un vero risarcimento danni, bensì al ristoro di un pregiudizio economico subìto dall’agricoltore tramite in- dennizzo. E va decisamente evidenziato, che il ristoro in questione non è subordinato ad alcun obbligo da parte del coltivatore, vista la natura compensativa della tutela, se non quello di attestare il danno patito, essendo convincente ravvisare la ratio della espressione di solidarietà civica per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività. … sia il legislatore sia la giurisprudenza sono concordi nel ritenere non soggetta ad alcuna con- dizione l’ammissibilità a detta tutela, qualificandola, di fatto, come un “paracadute” a cui possono ricorrere gli imprenditori agricoli per vedere ristorato quanto meno il prodotto perduto, senza dover soggiacere al 5 gravoso onere di provare una condotta antigiuridica da parte dell’ente pubblico, e tale assunto è convincente anche al riesame della questione da parte di questo giudice di secondo grado». 6. Avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna proponeva ri- corso per cassazione, fondato su cinque motivi;
resisteva con controri- corso MI Taglioli, titolare dell’impresa agricola La Luce della Spe- ranza. 7. All’esito dell’adunanza camerale del 12/05/2025, questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 17101 del 25/06/2025, disponeva il rinvio della causa alla pubblica udienza della Sezione, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994 (oggetto dei primi due motivi), nonché del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea disposto, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, con l’ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19/9/2024. 8. Con la propria memoria e nel corso dell’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del solo quarto motivo del ricorso e la declaratoria di rigetto o di inammissibilità degli altri (del primo motivo, con correzione della motivazione). 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve dichiarare inammissibile la seconda me- moria della Regione Emilia-Romagna, depositata il 30/3/2026, irrispet- tosa del termine ex art. 378 c.p.c. e volta a introdurre nel giudizio di legittimità un documento risalente al 18/2/2025. 2. Si deve poi rilevare che la questione di giurisdizione dedotta (in realtà, appena accennata) dalla Regione Emilia-Romagna a pagina 5 della precedente (e tempestiva) memoria del 20/3/2026 è inammissi- 6 bile, in ragione del giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdi- zione del giudice ordinario, formatosi per effetto della mancanza di una specifica impugnazione della sentenza che ha deciso il merito della con- troversia riconoscendo l’indennizzo richiesto dall’odierno controricor- rente (Cass. Sez. U., 09/10/2008, n. 24883, Rv. 604576-01, e succes- sive conformi). 3. Sempre in via preliminare, il Collegio concorda col Pubblico Mini- stero (pag. 18 della memoria) sulla sostanziale irrilevanza, nella causa de qua, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 gennaio 2026 - causa C-615/24, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE disposto con l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 25223 del 19/9/2024. 4. Infatti, con la predetta pronuncia la CGUE ha interpretato il diritto dell’Unione sugli aiuti agricoli “de minimis”, nel senso che: la dichiara- zione sugli aiuti percepiti nel triennio non è condizione di ammissibilità della domanda e può, quindi, essere presentata anche in una fase suc- cessiva del procedimento;
tuttavia, essa costituisce una condizione ne- cessaria per la concessione stessa - prima ancora che dell’erogazione - dell’aiuto, sicché deve essere acquisita prima della concessione, non potendo essere sostituita da controlli successivi;
in mancanza di un re- gistro centrale completo, spetta allo Stato membro richiedere tale di- chiarazione per verificare il rispetto dei limiti;
a tal fine, l’autorità può anche richiederla retroattivamente, se l’aiuto non è ancora stato con- cesso (e, cioè, secondo la disciplina eurounitaria applicabile, se non è stato ancora riconosciuto). È evidente l’estraneità di tali specifiche con- clusioni rispetto all’oggetto dell’odierna controversia. 5. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Regione Emilia-Romagna deduce: «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 17 co. 1 e 2 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 7 n. 8 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi;
vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 157 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. … si censura in modo specifico il punto a) e il punto b) della sentenza della Corte territoriale …, nella parte in cui si ritiene possibile indennizzare i danni subiti dalla fauna selvatica regionale, senza riguardo a quanto previsto dall’art. 17 co. 1 e co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 che … limita tale ristoro laddove le condotte lesive siano accadute all’interno delle aree protette regionali.». 6. Col secondo motivo, pure formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 3 ter della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 8 del 1994»; ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicare la norma d’interpretazione autentica (o, comunque, di ausilio interpre- tativo) del citato comma 3-ter, introdotto con l’art. 10 della Legge Re- gionale n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relative a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia». 7. I motivi - da esaminare congiuntamente perché tra loro collegati, in quanto attinenti alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 15 febbraio 1994 - sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 8. Innanzitutto, sono pacifici e risultano anche dalla sentenza impu- gnata i presupposti di fatto: il fondo del controricorrente, ubicato in un ambito territoriale di caccia (segnatamente, nel Comune di Lizzano in Belvedere e ricompreso nell’a.t.c. Bologna 3) è stato danneggiato da animali selvatici appartenenti a specie cacciabili (cinghiali). 9. Poi, in iure, richiamando Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383 - che si riferisce all’indennizzo previsto dalla L.R. Sardegna 29/7/1998 n. 23, 8 ma esprime un principio applicabile anche al caso de quo - si deve ri- badire che «…in presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica è con- solidato il riconoscimento di una duplice differenziata posizione giuridica soggettiva in capo al danneggiato. Da un lato, questi fruisce della tra- dizionale tutela risarcitoria (tra molte, v. Cass. 26/02/2013, n. 4806, ove ampi riferimenti anche giurisprudenziali), con la duplice conse- guenza: - da una parte, dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questa sede, perché qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia di responsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sulla riconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali non domestici, alla previsione generale dell’art. 2043 cod. civ. o, almeno per alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 cod. civ.; - dall’altra parte, dell’integralità del ristoro in caso di fausto esito dell’accertamento dei presupposti. Dall’altro lato, al danneggiato può essere apprestata una tutela indennitaria, svincolata - da una parte - da specifici oneri probatori, ma - dall’altra parte - allora rimessa alla discrezionale individuazione, da parte del legislatore competente, entro un ambito necessariamente più ristretto, a riprova del carattere di bi- lanciamento tra contrapposti interessi, in particolar modo tra quello alla tutela della fauna - che costituisce, nella comune accezione e comunque nel contesto normativo vigente, un valore e non può quindi di per sé integrare un fatto illecito (da ultimo, in tali espressi sensi, Cass. 22/10/2014, n. 22348) - e quello dei privati proprietari o imprenditori. … L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinate condizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territoriali ben delimitati, sicché, ove si sia al di fuori di quelli, anche soltanto in dipendenza di eventuali inadempienze della stessa Regione nell’ado- zione di strumenti complementari necessari per la loro individuazione, il diritto soggettivo all’indennizzo in quanto tale non viene ad esistenza;
9 resta impregiudicato, ma da farsi valere in altra sede, ogni profilo con- nesso alle dette eventuali inadempienze attuative, benché se e solo se ed in quanto effettivamente preclusive in concreto della fruizione dell’indennizzo o tali da vanificarne la concreta conseguibilità. Né alcun diritto può nascere dall’applicazione erronea - e perfino ultra vires - da parte dei competenti organi regionali di una norma che, invece, è chia- ramente interpretabile, se non altro doverosamente di per sé sola con- siderata, nel senso di collegare l’indennizzo ai contesti territoriali espressamente descritti. In definitiva, la previsione di esborsi a carico del pubblico erario (inteso in senso generale) come collegata a deter- minati presupposti non diviene svincolata da questi finché non vengono ad esistenza;
ma è vero piuttosto il contrario e cioè che il vincolo a presupposti ancora non maturati impedisce la stessa insorgenza del di- ritto su quelli fondato.». 10. Dalla menzionata decisione si evince che l’indennizzo può essere riconosciuto solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma- tiva regionale di riferimento, la cui interpretazione e applicazione spetta al giudice ex officio, in base al principio iura novit curia. 11. Nella fattispecie in esame, l’art. 17 della L.R. Emilia-Roma- gna n. 8 del 1994, nella formulazione ratione temporis applicabile [la versione originaria era stata sostituita dall’art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; in seguito: erano sostituite le lettere a) e b) comma 1 dall’art. 10 L.R. 27 luglio 2007 n. 16; era aggiunto il comma 3-bis dall’art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28; erano modificati il comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3 lett. b), sostituiti il comma 3 e abrogato il comma 3-bis dall’art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1], stabiliva: «Danni alle attività agricole. [1.] Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle 10 specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell’atti- vità venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispet- tivi fondi;
d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all’art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venato- rio. [2.] La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l’indennizzo dei danni: a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d); b) provocati nell’intero territorio agro-silvo-pastorale da specie pro- tette, ... o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche tempo- raneamente, per ragioni di pubblico interesse. [3.] Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, 11 sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti. [3-bis. Abrogato]». 12. Secondo la tesi della ricorrente, la norma va interpretata nel senso che l’indennizzo incombe sulla Regione quando: - il danno avviene nelle zone protette e in quelle contigue in cui non è consentita la caccia e il danno è provocato da specie cacciabili (com- binato disposto dell’art. 17, comma 1, lett. d), della L.R. 8 del 1994 e dell’art. 17, comma 2, lett. a), della stessa L.R.) - il danno è provocato nell’intero territorio regionale da specie pro- tette o da specie non cacciabili, nemmeno temporaneamente (art. 17, comma 2, lett. b), della L.R. 8 del 1994). 13. Al di fuori di queste ipotesi, come nel caso de quo, l’inden- nizzo non dovrebbe essere corrisposto, essendo stati i danni cagionati da specie cacciabili (pacificamente, cinghiali) a un fondo sito nell’ambito territoriale di caccia Bologna n. 3. 14. In passato questa Corte si così è pronunciata, con le pro- nunce di Cass. Sez. 3, Sentenza nn. 2374 e 2375 dell’8/2/2016, sull’in- terpretazione dell’art. 17 della L.R. 8/1994: «Le domande volte alla ri- parazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno peraltro generalmente ad oggetto … non il risarcimento dell’integrale danno subito derivante da fatto illecito, ma l’erogazione di una compensazione dell’interesse leso, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell’ente tenuto al pagamento, e l’accertamento del relativo diritto pertanto da un lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale ma co- munque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costi- tuito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali … Non altera questa ricostruzione, che individua per la Regione Emilia Roma- gna nella Provincia il soggetto legittimato passivamente, la previsione 12 contenuta nell’art. 17 della legge regionale, rubricato “Danni alle atti- vità agricole”, ove si legge che : “Gli oneri per il contributo al risarci- mento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a ca- rico : a) delle province, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
b) degli ambiti territoriali di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi”. Esso appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna, tra la Provincia e gli altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale ed aventi anch’essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla pro- vincia) in materia faunistico venatoria, del peso economico derivante dall’obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica (che dovrebbe gravare sui fondi a disposizione delle province in un caso e sui fondi dedicati agli ATC In mancanza di una chiara previsione in tal senso, derogatoria ri- spetto al principio generale per cui la responsabilità ricade sul soggetto che ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all’esterno, non si può attribuire a questa singola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di- versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro- tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan- neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unica legittimata passiva, la Provincia) o rientri piuttosto in un ambito terri- toriale di caccia (nel quale caso sarebbe responsabile e legittimato pas- sivo l’ATC).». 15. Sebbene le citate decisioni si riferiscano alla precedente for- mulazione dell’art. 17 L.R. 8 del 1994, che diversificava la Provincia e 13 gli ambiti territoriali di caccia quali enti tenuti a corrispondere l’inden- nizzo, l’argomentazione secondo cui la distinzione predetta atteneva «esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna» po- trebbe attagliarsi anche alla novellata formulazione normativa, di talché si dovrebbe concludere (parafrasando) che «non si può attribuire a que- sta singola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di- versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro- tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan- neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unica legittimata passiva, la Regione) o rientri piuttosto in un ambito territo- riale di caccia dei titolari o in centri privati della fauna allo stato naturale o in fondi rustici (e, cioè, in uno di quei luoghi indicati nelle lettere a), b), c), dell’art. 17).». 16. Le menzionate pronunce indicavano l’ente regionale come soggetto tenuto all’indennizzo, indipendentemente dal luogo dove gli animali selvatici avevano arrecato danni e dalla loro qualificazione come animali protetti oppure no;
conseguentemente, secondo la lettura della norma, risultava irrilevante stabilire se gli animali fossero cacciabili e se il danno fosse arrecato in un fondo sito in un ambito territoriale di caccia, perché l’ente pubblico comunque era chiamato a risponderne (sia pure con la specifica erogazione dell’indennizzo). 17. Nel 2022 (con l’art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2022, n. 9), dopo i fatti per cui è causa, nell’art. 17 è stato inserito il comma 3-ter, secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 14 18. È indispensabile stabilire se la norma è innovativa o di in- terpretazione autentica: 19. Nel primo caso, non è applicabile alla fattispecie de qua;
se, invece, si tratta di norma di interpretazione autentica, la Regione non è tenuta a corrispondere l’indennizzo col fondo regionale. 20. Dai lavori preparatori non si evince un’espressa qualifica- zione della disposizione come norma di interpretazione autentica (si tratterebbe, comunque, di un elemento non dirimente, come corretta- mente sottolinea il Pubblico Ministero). 21. Infatti, la scheda tecnica della disciplina legislativa spiega: «Di fatto, l’Unione Europea non considera invece indennizzabili nella forma degli aiuti di stato i danni prodotti da specie cacciabili in zone aperte alla caccia. La Regione Emilia-Romagna, sul solco della disciplina comunitaria, ha notificato un proprio regime di aiuto, approvato con Decisione (UE) SA.48094-2017 N del 27 novembre 2017, basato su un fondo regionale istituito con la legge regionale n. 8 del 1994. In esito al contenzioso in materia sempre più numeroso, negli ultimi anni si è tuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale, che estende l’operatività del fondo regionale anche a casi in cui i danni alle colture agricole siano stati cagionati da specie cacciabili in zone in cui è con- sentita la caccia. Per tutelare il bilancio regionale e dare corretta appli- cazione ai principi comunitari in materia di aiuti di stato, si rende per- tanto necessario un apposito intervento normativo con l’intento di pre- cisare i contenuti dell’art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 rubri- cato “Danni alle attività agricole”. Il nuovo comma 3-ter, così introdotto nell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, specifica infatti che non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 15 22. Occorre piuttosto verificare se la disposizione si limita a ren- dere vincolante uno dei significati già ricavabili dal testo originario op- pure se introduce un significato nuovo, prima non desumibile, e, cioè, se la previsione chiarisce un’ambiguità originaria, arrivando persino a rovesciare l’esito interpretativo a cui era pervenuta la giurisprudenza. 23. Il combinato disposto dell’art. 17, commi 1, lett. d), e 2, della L.R. 8/1994 - nel suo testo originario - si prestava a due opposte letture: A) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro- vocati dalla fauna selvatica sia in zona di protezione, sia in ambito ter- ritoriale di caccia, perché - in mancanza di una chiara previsione legi- slativa derogatoria al principio generale (ex art. 26, comma 1, della Legge 11/02/1992, n. 157: «Per far fronte ai danni non altrimenti ri- sarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce an- che una percentuale dei proventi di cui all’art. 23») per cui la respon- sabilità ricade sul soggetto che ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all’esterno - la frammentazione tra articolazioni infraregionali (a seconda della natura della fauna e della localizzazione dei danni) del dovere indennitario non incide sull’individuazione del soggetto onerato;
B) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro- vocati a) dalle specie cacciabili nelle zone di protezione (art. 19) e nei parchi e nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio e b) nell’intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette o da specie il cui prelievo vena- torio sia vietato. 16 24. L’interpretazione sub A), che prende le mosse dalla giuri- sprudenza sopra menzionata, è sostenuta dal Pubblico Ministero, il quale afferma che «a) per un verso, è fondata l’argomentazione della Regione Emilia-Romagna laddove censura la ratio decidendi della Corte d’appello che nega, in buona sostanza, all’ente la possibilità di una mo- dulazione degli indennizzi per zone e tipologie di fauna selvatica, poiché tale discrezionalità (salvi i casi di manifesta irragionevolezza o di insuf- ficienza palese delle risorse) non intacca il diritto dei proprietari dan- neggiati di agire civilmente ex art. 2052 c.c. per il risarcimento dei danni patiti e punta a un necessario bilanciamento degli interessi in gioco (si considerino le misure di protezione che la legge regionale im- pone, per la sola concessione degli indennizzi ovviamente, ai proprietari per contenere, in forza del principio di autoresponsabilità, il ripetersi di invasioni e danneggiamenti); b) per altro, è inopponibile ab extra e, quindi, ai detti proprietari un protocollo di pretesa legittimazione pas- siva frammentato tra articolazioni infraregionali;
nulla impedisce, come avviene nell’art. 17, che la legge regionale ripartisca il dovere indenni- tario tra vari soggetti nella fase amministrativa, ma questo non esclude che la domanda giudiziale indennitaria si debba rivolgere verso l’unico titolare del patrimonio faunistico che è la regione». 25. La lettura sub B), fondata sul dato letterale della disposi- zione dell’art. 17, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994, è illu- strata dalla Regione ricorrente nel primo motivo e trova conforto nella giurisprudenza costituzionale (ci si riferisce all’ordinanza della Corte co- stituzionale n. 581 - non 579, erroneamente citata dalla ricorrente - del 29/12/2000, secondo cui «considerata la natura speciale della inden- nizzabilità prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non pos- sono essere estese oltre i casi espressamente previsti») e nella giuri- sprudenza di legittimità (la citata Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383: «L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinate 17 condizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territoriali ben delimitati»). 26. Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone indispensabilmente una preesistente situazione di incer- tezza o di conflitti interpretativi nell’applicazione della legge: infatti, è necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative e, cioè, che stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (Cass. Sez. L., 27/02/2004, n. 4070, Rv. 570672-01). 27. La Corte costituzionale ha poi «chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurispru- denziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). La Corte ha anche affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell’art. 25, se- condo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ra- gionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzional- mente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il prin- cipio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell’affidamento legitti- mamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di 18 diritto;
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plu- rimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).» (Corte cost., 21/10/2011, n. 271). 28. Applicando le succitate regole alla fattispecie in esame, si rileva che: - l’art. 17 della L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 presentava un si- gnificato ambiguo, dato che si prestava ad opposte, non implausibili, letture, neppure essendosi consolidato un indirizzo nella giurisprudenza di legittimità (che in sporadiche occasioni ha esaminato la norma); - il legislatore regionale - con l’introduzione del comma 3-ter - non ha introdotto ex novo una disposizione modificando in maniera sostan- ziale la legislazione previgente, ma ha individuato e preferito una delle possibili opzioni interpretative della norma originaria;
- diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non si tratta di un’irragionevole incisione di “diritti quesiti” o di un’indebita interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale, perché, alla luce della disposizione originaria e della limitata giurisprudenza, non può prospettarsi in maniera univoca la configurabilità di una situazione giuridica determinata, capricciosamente pregiudicata;
- i precedenti commi dell’art. 17 non sono stati modificati, sicché si deve ritenere che il legislatore regionale abbia introdotto il comma 3- ter con l’evidente intento di delimitare la propria responsabilità per l’in- dennizzo escludendo proprio quelle ipotesi a cui la giurisprudenza (an- che di legittimità) aveva esteso la norma. 29. In definitiva, l’art. 17, comma 3-ter (introdotto l’art. 10 della L.R. Emilia-Romagna n. 9 del 2022), della L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.» - va qualificato come 19 norma di interpretazione autentica: l’opzione ermeneutica risultava già desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 2, i quali circoscrivono espressamente i casi di intervento regionale, sicché il comma 3-ter non introduce un limite nuovo, ma esplicita un’esclusione già implicita nel sistema normativo. 30. La norma è, dunque, applicabile anche nei giudizi pendenti. 31. Poiché nel caso in esame, è pacifico che i danni furono pro- vocati da specie di fauna selvatica cacciabile (segnatamente, da cin- ghiali) su fondi dell’azienda agricola insistenti in un ambito territoriale di caccia (in Comune di Lizzano in Belvedere e ricompresi nell’a.t.c. Bologna 3), «non sono … indennizzabili tramite il fondo regionale i danni … relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 32. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo mo- tivo e in base al seguente principio di diritto «L’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricor- renza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposi- zione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali e tipologie faunistiche;
conseguentemente - in forza del comma 3-ter dell’art. 17 (introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022), da qualifi- care come norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giu- dizi pendenti - non possono essere indennizzati, tramite il fondo regio- nale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia», la sentenza impugnata va cassata. 33. Restano assorbiti il terzo (siccome formulato con riferi- mento ad un’interpretazione della disciplina applicabile qui disattesa), il quarto (siccome riferito ad una limitazione, in forza della disciplina eurounitaria, dell’indennizzo, la cui spettanza va invece radicalmente 20 esclusa) e il quinto motivo (relativo alla prova di an e quantum di un indennizzo invece non spettante) del ricorso. 34. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito: in difetto dei presupposti normativi, l’originaria domanda di indennizzo avanzata da MI Taglioli dev’essere respinta. 35. Nella regolazione delle spese dei gradi di merito e di legitti- mità (ex art. 385 c.p.c.), si dispone l’integrale compensazione dei costi dell’intero giudizio, dato che le questioni nomofilattiche per cui è stata fissata l’odierna udienza pubblica assumono carattere di novità, es- sendo state qui esaminate funditus per la prima volta, alla stregua an- che della qualificazione come interpretativa di una norma regionale pur sempre sopravvenuta ai fatti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo;
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di indennizzo di MI Taglioli;
compensa interamente le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° aprile 2026. Il Consigliere estensore (AN NI) Il Presidente (AN De TE)
- ricorrente -
contro IC LI, titolare dell’impresa agricola LA LUCE DELLA SPE- RANZA, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Maccagnani (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2060 del 19 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1° aprile 2026 dal Consigliere Dott. AN NI;
Danni cagionati dalla fauna selvatica - Indennizzo previsto dall'art. 17 della L.R. Emilia- Romagna n. 8 del 1994 - Presupposti - Comma 3-ter, introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022 - Natura - Norma di interpretazione autentica. Civile Sent. Sez. 3 Num. 17632 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 03/06/2026 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CH IS, che ha concluso per l’accoglimento del solo quarto motivo del ricorso;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. MI Taglioli, titolare dell’impresa agricola La Luce della Spe- ranza, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la Regione Emilia-Romagna per ottenere il risarcimento dei danni cagionati al fondo condotto in affitto da fauna selvatica e riscontrati nella primavera del 2018; in via subordinata chiedeva il ristoro indennitario previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 1994. 2. La Regione, nel costituirsi in giudizio, domandava il rigetto della domanda attorea perché sfornita di prova;
sosteneva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, perché i pretesi danni, provocati da fauna selvatica cacciabile (ungulati), si erano verificati nell’ambito ter- ritoriale di caccia Bologna n. 3 e non in area protetta, sicché ad altri enti doveva essere diretta l’iniziativa dell’attore. 3. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 335 del 12/2/2021, respingeva le istanze attoree. 4. Investita dell’impugnazione di MI Taglioli, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2060 del 19/10/2023, accoglieva par- zialmente il gravame (segnatamente, la domanda subordinata) e, per l’effetto, condannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento in fa- vore dell’appellante della complessiva somma di Euro 18.442,99 a titolo di indennità di cui all’art. 26, comma 1, Legge n. 157 del 1992 ed agli artt. 17 e 18 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della disponibilità del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica;
regolava le spese in favore dell’appellante. 3 5. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «Va accolto il motivo subordinato di richiesta di ristoro in- dennitario. … il primo decidente ha reputato che, per ottenere la tutela indennitaria, l’agricoltore aveva il dovere di attuare le misure di pre- venzione. Orbene, analogamente a quanto già esaminato in precedenti anche di questa Sezione, le misure di prevenzione, nella prospettiva di tentare di dare una soluzione accettabile all’annoso ed ingravescente problema dei danni provocati all’agricoltura dalla fauna selvatica, com- petono per legge alla P.A., nel caso della Regione E.R., in forza della combinazione dei dispositivi delle norme della L. 157/92 nonché da quelle contenute nella L. 8/94 e successive modifiche. Ed è consolidato che, nel caso di danni procurati alla produzione agricola da parte della fauna selvatica, sono proponibili, anche congiuntamente, ancorché il riconoscimento di una esclude l’altra, l’azione risarcitoria per responsa- bilità extracontrattuale (prima solo ex art. 2043 c.c., ora anche ai sensi dell’art. 2052 c.c. dopo la sequenza delle citate sentenze del medesimo tenore rese dalla Suprema Corte nel corso del 2020) e l’azione inden- nitaria di cui all’art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 ed agli artt. 17 e 18 della L. Reg. E.R. n. 8/1994. Ciò premesso, nella presente materia, che costituisce un “filone” ricorrente di contenziosi, le aziende agricole in- vocano l’applicazione conseguenziale delle sentenze rese dalla Suprema Corte n. 2374/2016 e 2375/2016, invocate dall’odierna appellante a sostegno della domanda proposta in via subordinata, che hanno asse- rito che “le domande volte alla riparazione del pregiudizio subito in con- seguenza dell’intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno peraltro ge- neralmente ad oggetto non il risarcimento dell’integrale danno subito derivante da fatto illecito (come aveva invece affermato la pronuncia a Sezioni Unite n. 5417/2004), ma l’erogazione di una compensazione dell’interesse leso”, precisando al contempo che il risarcimento del danno esula dall’accertamento “di un giudizio di disvalore nei confronti 4 dell’ente tenuto al pagamento e l’accertamento del relativo diritto per- tanto da un lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale, ma comunque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costituito”. Di fatto, la S.C. ha inteso precisare che, per ottenere la tu- tela indennitaria, al danneggiato sia sufficiente dare prova del danno patito, non richiedendosi di provare una condotta colposa da parte dell’ente pubblico e qualificando, in tal modo, una sorta di responsabi- lità oggettiva in capo all’ente medesimo, tuttavia limitata nel suo am- montare indennitario alla disponibilità del Fondo regionale. Tali pro- nunce si agganciano alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 22348 del 22.10.2014, aveva precisato che “nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica ... il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predetermi- nato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle di- sponibilità del relativo fondo regionale” considerando che la misura in- dennitaria rappresenta il “frutto del bilanciamento tra i contrapposti in- teressi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività”. In tal modo, non si avrebbe luogo ad un vero risarcimento danni, bensì al ristoro di un pregiudizio economico subìto dall’agricoltore tramite in- dennizzo. E va decisamente evidenziato, che il ristoro in questione non è subordinato ad alcun obbligo da parte del coltivatore, vista la natura compensativa della tutela, se non quello di attestare il danno patito, essendo convincente ravvisare la ratio della espressione di solidarietà civica per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività. … sia il legislatore sia la giurisprudenza sono concordi nel ritenere non soggetta ad alcuna con- dizione l’ammissibilità a detta tutela, qualificandola, di fatto, come un “paracadute” a cui possono ricorrere gli imprenditori agricoli per vedere ristorato quanto meno il prodotto perduto, senza dover soggiacere al 5 gravoso onere di provare una condotta antigiuridica da parte dell’ente pubblico, e tale assunto è convincente anche al riesame della questione da parte di questo giudice di secondo grado». 6. Avverso tale decisione la Regione Emilia-Romagna proponeva ri- corso per cassazione, fondato su cinque motivi;
resisteva con controri- corso MI Taglioli, titolare dell’impresa agricola La Luce della Spe- ranza. 7. All’esito dell’adunanza camerale del 12/05/2025, questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 17101 del 25/06/2025, disponeva il rinvio della causa alla pubblica udienza della Sezione, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 1994 (oggetto dei primi due motivi), nonché del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea disposto, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, con l’ordinanza interlocutoria n. 25223 del 19/9/2024. 8. Con la propria memoria e nel corso dell’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del solo quarto motivo del ricorso e la declaratoria di rigetto o di inammissibilità degli altri (del primo motivo, con correzione della motivazione). 9. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve dichiarare inammissibile la seconda me- moria della Regione Emilia-Romagna, depositata il 30/3/2026, irrispet- tosa del termine ex art. 378 c.p.c. e volta a introdurre nel giudizio di legittimità un documento risalente al 18/2/2025. 2. Si deve poi rilevare che la questione di giurisdizione dedotta (in realtà, appena accennata) dalla Regione Emilia-Romagna a pagina 5 della precedente (e tempestiva) memoria del 20/3/2026 è inammissi- 6 bile, in ragione del giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdi- zione del giudice ordinario, formatosi per effetto della mancanza di una specifica impugnazione della sentenza che ha deciso il merito della con- troversia riconoscendo l’indennizzo richiesto dall’odierno controricor- rente (Cass. Sez. U., 09/10/2008, n. 24883, Rv. 604576-01, e succes- sive conformi). 3. Sempre in via preliminare, il Collegio concorda col Pubblico Mini- stero (pag. 18 della memoria) sulla sostanziale irrilevanza, nella causa de qua, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 gennaio 2026 - causa C-615/24, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE disposto con l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 25223 del 19/9/2024. 4. Infatti, con la predetta pronuncia la CGUE ha interpretato il diritto dell’Unione sugli aiuti agricoli “de minimis”, nel senso che: la dichiara- zione sugli aiuti percepiti nel triennio non è condizione di ammissibilità della domanda e può, quindi, essere presentata anche in una fase suc- cessiva del procedimento;
tuttavia, essa costituisce una condizione ne- cessaria per la concessione stessa - prima ancora che dell’erogazione - dell’aiuto, sicché deve essere acquisita prima della concessione, non potendo essere sostituita da controlli successivi;
in mancanza di un re- gistro centrale completo, spetta allo Stato membro richiedere tale di- chiarazione per verificare il rispetto dei limiti;
a tal fine, l’autorità può anche richiederla retroattivamente, se l’aiuto non è ancora stato con- cesso (e, cioè, secondo la disciplina eurounitaria applicabile, se non è stato ancora riconosciuto). È evidente l’estraneità di tali specifiche con- clusioni rispetto all’oggetto dell’odierna controversia. 5. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Regione Emilia-Romagna deduce: «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 17 co. 1 e 2 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 7 n. 8 del 1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi;
vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 157 del 1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. … si censura in modo specifico il punto a) e il punto b) della sentenza della Corte territoriale …, nella parte in cui si ritiene possibile indennizzare i danni subiti dalla fauna selvatica regionale, senza riguardo a quanto previsto dall’art. 17 co. 1 e co. 2 della legge regionale n. 8 del 1994 che … limita tale ristoro laddove le condotte lesive siano accadute all’interno delle aree protette regionali.». 6. Col secondo motivo, pure formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 co. 3 ter della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 8 del 1994»; ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicare la norma d’interpretazione autentica (o, comunque, di ausilio interpre- tativo) del citato comma 3-ter, introdotto con l’art. 10 della Legge Re- gionale n. 9 del 2022, secondo cui «non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di protezione relative a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia». 7. I motivi - da esaminare congiuntamente perché tra loro collegati, in quanto attinenti alla natura e agli effetti dell’art. 17, comma 3-ter, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 8 del 15 febbraio 1994 - sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 8. Innanzitutto, sono pacifici e risultano anche dalla sentenza impu- gnata i presupposti di fatto: il fondo del controricorrente, ubicato in un ambito territoriale di caccia (segnatamente, nel Comune di Lizzano in Belvedere e ricompreso nell’a.t.c. Bologna 3) è stato danneggiato da animali selvatici appartenenti a specie cacciabili (cinghiali). 9. Poi, in iure, richiamando Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383 - che si riferisce all’indennizzo previsto dalla L.R. Sardegna 29/7/1998 n. 23, 8 ma esprime un principio applicabile anche al caso de quo - si deve ri- badire che «…in presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica è con- solidato il riconoscimento di una duplice differenziata posizione giuridica soggettiva in capo al danneggiato. Da un lato, questi fruisce della tra- dizionale tutela risarcitoria (tra molte, v. Cass. 26/02/2013, n. 4806, ove ampi riferimenti anche giurisprudenziali), con la duplice conse- guenza: - da una parte, dell’assoggettamento del danneggiato agli oneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, impregiudicata in questa sede, perché qui irrilevante, ogni questione sulla tipologia di responsabilità in concreto configurabile e, in particolar modo, sulla riconduzione di questa, per tutte le tipologie di danni da animali non domestici, alla previsione generale dell’art. 2043 cod. civ. o, almeno per alcune specie ed a quali condizioni, a quella dell’art. 2052 cod. civ.; - dall’altra parte, dell’integralità del ristoro in caso di fausto esito dell’accertamento dei presupposti. Dall’altro lato, al danneggiato può essere apprestata una tutela indennitaria, svincolata - da una parte - da specifici oneri probatori, ma - dall’altra parte - allora rimessa alla discrezionale individuazione, da parte del legislatore competente, entro un ambito necessariamente più ristretto, a riprova del carattere di bi- lanciamento tra contrapposti interessi, in particolar modo tra quello alla tutela della fauna - che costituisce, nella comune accezione e comunque nel contesto normativo vigente, un valore e non può quindi di per sé integrare un fatto illecito (da ultimo, in tali espressi sensi, Cass. 22/10/2014, n. 22348) - e quello dei privati proprietari o imprenditori. … L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinate condizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territoriali ben delimitati, sicché, ove si sia al di fuori di quelli, anche soltanto in dipendenza di eventuali inadempienze della stessa Regione nell’ado- zione di strumenti complementari necessari per la loro individuazione, il diritto soggettivo all’indennizzo in quanto tale non viene ad esistenza;
9 resta impregiudicato, ma da farsi valere in altra sede, ogni profilo con- nesso alle dette eventuali inadempienze attuative, benché se e solo se ed in quanto effettivamente preclusive in concreto della fruizione dell’indennizzo o tali da vanificarne la concreta conseguibilità. Né alcun diritto può nascere dall’applicazione erronea - e perfino ultra vires - da parte dei competenti organi regionali di una norma che, invece, è chia- ramente interpretabile, se non altro doverosamente di per sé sola con- siderata, nel senso di collegare l’indennizzo ai contesti territoriali espressamente descritti. In definitiva, la previsione di esborsi a carico del pubblico erario (inteso in senso generale) come collegata a deter- minati presupposti non diviene svincolata da questi finché non vengono ad esistenza;
ma è vero piuttosto il contrario e cioè che il vincolo a presupposti ancora non maturati impedisce la stessa insorgenza del di- ritto su quelli fondato.». 10. Dalla menzionata decisione si evince che l’indennizzo può essere riconosciuto solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma- tiva regionale di riferimento, la cui interpretazione e applicazione spetta al giudice ex officio, in base al principio iura novit curia. 11. Nella fattispecie in esame, l’art. 17 della L.R. Emilia-Roma- gna n. 8 del 1994, nella formulazione ratione temporis applicabile [la versione originaria era stata sostituita dall’art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; in seguito: erano sostituite le lettere a) e b) comma 1 dall’art. 10 L.R. 27 luglio 2007 n. 16; era aggiunto il comma 3-bis dall’art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28; erano modificati il comma 1, lett. d), comma 2 e comma 3 lett. b), sostituiti il comma 3 e abrogato il comma 3-bis dall’art. 15 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1], stabiliva: «Danni alle attività agricole. [1.] Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle 10 specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell’atti- vità venatoria sono a carico: a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispet- tivi fondi;
d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all’art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venato- rio. [2.] La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l’indennizzo dei danni: a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d); b) provocati nell’intero territorio agro-silvo-pastorale da specie pro- tette, ... o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche tempo- raneamente, per ragioni di pubblico interesse. [3.] Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, 11 sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti. [3-bis. Abrogato]». 12. Secondo la tesi della ricorrente, la norma va interpretata nel senso che l’indennizzo incombe sulla Regione quando: - il danno avviene nelle zone protette e in quelle contigue in cui non è consentita la caccia e il danno è provocato da specie cacciabili (com- binato disposto dell’art. 17, comma 1, lett. d), della L.R. 8 del 1994 e dell’art. 17, comma 2, lett. a), della stessa L.R.) - il danno è provocato nell’intero territorio regionale da specie pro- tette o da specie non cacciabili, nemmeno temporaneamente (art. 17, comma 2, lett. b), della L.R. 8 del 1994). 13. Al di fuori di queste ipotesi, come nel caso de quo, l’inden- nizzo non dovrebbe essere corrisposto, essendo stati i danni cagionati da specie cacciabili (pacificamente, cinghiali) a un fondo sito nell’ambito territoriale di caccia Bologna n. 3. 14. In passato questa Corte si così è pronunciata, con le pro- nunce di Cass. Sez. 3, Sentenza nn. 2374 e 2375 dell’8/2/2016, sull’in- terpretazione dell’art. 17 della L.R. 8/1994: «Le domande volte alla ri- parazione del pregiudizio subito in conseguenza dell’intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno peraltro generalmente ad oggetto … non il risarcimento dell’integrale danno subito derivante da fatto illecito, ma l’erogazione di una compensazione dell’interesse leso, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di disvalore nei confronti dell’ente tenuto al pagamento, e l’accertamento del relativo diritto pertanto da un lato prescinde dalla colpa e dall’altro può essere integrale ma co- munque si attesta nei limiti di disponibilità del fondo allo scopo costi- tuito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali … Non altera questa ricostruzione, che individua per la Regione Emilia Roma- gna nella Provincia il soggetto legittimato passivamente, la previsione 12 contenuta nell’art. 17 della legge regionale, rubricato “Danni alle atti- vità agricole”, ove si legge che : “Gli oneri per il contributo al risarci- mento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a ca- rico : a) delle province, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
b) degli ambiti territoriali di caccia, qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi”. Esso appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna, tra la Provincia e gli altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale ed aventi anch’essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla pro- vincia) in materia faunistico venatoria, del peso economico derivante dall’obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica (che dovrebbe gravare sui fondi a disposizione delle province in un caso e sui fondi dedicati agli ATC In mancanza di una chiara previsione in tal senso, derogatoria ri- spetto al principio generale per cui la responsabilità ricade sul soggetto che ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all’esterno, non si può attribuire a questa singola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di- versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro- tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan- neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unica legittimata passiva, la Provincia) o rientri piuttosto in un ambito terri- toriale di caccia (nel quale caso sarebbe responsabile e legittimato pas- sivo l’ATC).». 15. Sebbene le citate decisioni si riferiscano alla precedente for- mulazione dell’art. 17 L.R. 8 del 1994, che diversificava la Provincia e 13 gli ambiti territoriali di caccia quali enti tenuti a corrispondere l’inden- nizzo, l’argomentazione secondo cui la distinzione predetta atteneva «esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna» po- trebbe attagliarsi anche alla novellata formulazione normativa, di talché si dovrebbe concludere (parafrasando) che «non si può attribuire a que- sta singola norma la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, di- versificandolo a seconda se il danno sia stato provocato in zona di pro- tezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto dan- neggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l’area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile, ed unica legittimata passiva, la Regione) o rientri piuttosto in un ambito territo- riale di caccia dei titolari o in centri privati della fauna allo stato naturale o in fondi rustici (e, cioè, in uno di quei luoghi indicati nelle lettere a), b), c), dell’art. 17).». 16. Le menzionate pronunce indicavano l’ente regionale come soggetto tenuto all’indennizzo, indipendentemente dal luogo dove gli animali selvatici avevano arrecato danni e dalla loro qualificazione come animali protetti oppure no;
conseguentemente, secondo la lettura della norma, risultava irrilevante stabilire se gli animali fossero cacciabili e se il danno fosse arrecato in un fondo sito in un ambito territoriale di caccia, perché l’ente pubblico comunque era chiamato a risponderne (sia pure con la specifica erogazione dell’indennizzo). 17. Nel 2022 (con l’art. 10 della L.R. Emilia-Romagna 28 luglio 2022, n. 9), dopo i fatti per cui è causa, nell’art. 17 è stato inserito il comma 3-ter, secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 14 18. È indispensabile stabilire se la norma è innovativa o di in- terpretazione autentica: 19. Nel primo caso, non è applicabile alla fattispecie de qua;
se, invece, si tratta di norma di interpretazione autentica, la Regione non è tenuta a corrispondere l’indennizzo col fondo regionale. 20. Dai lavori preparatori non si evince un’espressa qualifica- zione della disposizione come norma di interpretazione autentica (si tratterebbe, comunque, di un elemento non dirimente, come corretta- mente sottolinea il Pubblico Ministero). 21. Infatti, la scheda tecnica della disciplina legislativa spiega: «Di fatto, l’Unione Europea non considera invece indennizzabili nella forma degli aiuti di stato i danni prodotti da specie cacciabili in zone aperte alla caccia. La Regione Emilia-Romagna, sul solco della disciplina comunitaria, ha notificato un proprio regime di aiuto, approvato con Decisione (UE) SA.48094-2017 N del 27 novembre 2017, basato su un fondo regionale istituito con la legge regionale n. 8 del 1994. In esito al contenzioso in materia sempre più numeroso, negli ultimi anni si è tuttavia consolidato un orientamento giurisprudenziale, che estende l’operatività del fondo regionale anche a casi in cui i danni alle colture agricole siano stati cagionati da specie cacciabili in zone in cui è con- sentita la caccia. Per tutelare il bilancio regionale e dare corretta appli- cazione ai principi comunitari in materia di aiuti di stato, si rende per- tanto necessario un apposito intervento normativo con l’intento di pre- cisare i contenuti dell’art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994 rubri- cato “Danni alle attività agricole”. Il nuovo comma 3-ter, così introdotto nell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, specifica infatti che non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 15 22. Occorre piuttosto verificare se la disposizione si limita a ren- dere vincolante uno dei significati già ricavabili dal testo originario op- pure se introduce un significato nuovo, prima non desumibile, e, cioè, se la previsione chiarisce un’ambiguità originaria, arrivando persino a rovesciare l’esito interpretativo a cui era pervenuta la giurisprudenza. 23. Il combinato disposto dell’art. 17, commi 1, lett. d), e 2, della L.R. 8/1994 - nel suo testo originario - si prestava a due opposte letture: A) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro- vocati dalla fauna selvatica sia in zona di protezione, sia in ambito ter- ritoriale di caccia, perché - in mancanza di una chiara previsione legi- slativa derogatoria al principio generale (ex art. 26, comma 1, della Legge 11/02/1992, n. 157: «Per far fronte ai danni non altrimenti ri- sarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce an- che una percentuale dei proventi di cui all’art. 23») per cui la respon- sabilità ricade sul soggetto che ha il potere-dovere di controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all’esterno - la frammentazione tra articolazioni infraregionali (a seconda della natura della fauna e della localizzazione dei danni) del dovere indennitario non incide sull’individuazione del soggetto onerato;
B) la Regione concede contributi per l’indennizzo dei danni pro- vocati a) dalle specie cacciabili nelle zone di protezione (art. 19) e nei parchi e nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio e b) nell’intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette o da specie il cui prelievo vena- torio sia vietato. 16 24. L’interpretazione sub A), che prende le mosse dalla giuri- sprudenza sopra menzionata, è sostenuta dal Pubblico Ministero, il quale afferma che «a) per un verso, è fondata l’argomentazione della Regione Emilia-Romagna laddove censura la ratio decidendi della Corte d’appello che nega, in buona sostanza, all’ente la possibilità di una mo- dulazione degli indennizzi per zone e tipologie di fauna selvatica, poiché tale discrezionalità (salvi i casi di manifesta irragionevolezza o di insuf- ficienza palese delle risorse) non intacca il diritto dei proprietari dan- neggiati di agire civilmente ex art. 2052 c.c. per il risarcimento dei danni patiti e punta a un necessario bilanciamento degli interessi in gioco (si considerino le misure di protezione che la legge regionale im- pone, per la sola concessione degli indennizzi ovviamente, ai proprietari per contenere, in forza del principio di autoresponsabilità, il ripetersi di invasioni e danneggiamenti); b) per altro, è inopponibile ab extra e, quindi, ai detti proprietari un protocollo di pretesa legittimazione pas- siva frammentato tra articolazioni infraregionali;
nulla impedisce, come avviene nell’art. 17, che la legge regionale ripartisca il dovere indenni- tario tra vari soggetti nella fase amministrativa, ma questo non esclude che la domanda giudiziale indennitaria si debba rivolgere verso l’unico titolare del patrimonio faunistico che è la regione». 25. La lettura sub B), fondata sul dato letterale della disposi- zione dell’art. 17, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994, è illu- strata dalla Regione ricorrente nel primo motivo e trova conforto nella giurisprudenza costituzionale (ci si riferisce all’ordinanza della Corte co- stituzionale n. 581 - non 579, erroneamente citata dalla ricorrente - del 29/12/2000, secondo cui «considerata la natura speciale della inden- nizzabilità prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non pos- sono essere estese oltre i casi espressamente previsti») e nella giuri- sprudenza di legittimità (la citata Cass. Sez. 3, 29/04/2020, n. 8383: «L’indennizzo, come in concreto disegnato, spetta solo a determinate 17 condizioni, tra cui la pertinenza dei danni ad aree o contesti territoriali ben delimitati»). 26. Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone indispensabilmente una preesistente situazione di incer- tezza o di conflitti interpretativi nell’applicazione della legge: infatti, è necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative e, cioè, che stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (Cass. Sez. L., 27/02/2004, n. 4070, Rv. 570672-01). 27. La Corte costituzionale ha poi «chiarito che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurispru- denziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). La Corte ha anche affermato che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell’art. 25, se- condo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ra- gionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzional- mente protetti (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il prin- cipio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell’affidamento legitti- mamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di 18 diritto;
la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plu- rimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).» (Corte cost., 21/10/2011, n. 271). 28. Applicando le succitate regole alla fattispecie in esame, si rileva che: - l’art. 17 della L.R. Emilia-Romagna n. 8/1994 presentava un si- gnificato ambiguo, dato che si prestava ad opposte, non implausibili, letture, neppure essendosi consolidato un indirizzo nella giurisprudenza di legittimità (che in sporadiche occasioni ha esaminato la norma); - il legislatore regionale - con l’introduzione del comma 3-ter - non ha introdotto ex novo una disposizione modificando in maniera sostan- ziale la legislazione previgente, ma ha individuato e preferito una delle possibili opzioni interpretative della norma originaria;
- diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non si tratta di un’irragionevole incisione di “diritti quesiti” o di un’indebita interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale, perché, alla luce della disposizione originaria e della limitata giurisprudenza, non può prospettarsi in maniera univoca la configurabilità di una situazione giuridica determinata, capricciosamente pregiudicata;
- i precedenti commi dell’art. 17 non sono stati modificati, sicché si deve ritenere che il legislatore regionale abbia introdotto il comma 3- ter con l’evidente intento di delimitare la propria responsabilità per l’in- dennizzo escludendo proprio quelle ipotesi a cui la giurisprudenza (an- che di legittimità) aveva esteso la norma. 29. In definitiva, l’art. 17, comma 3-ter (introdotto l’art. 10 della L.R. Emilia-Romagna n. 9 del 2022), della L.R. Emilia-Romagna n. 8 del 1994 - secondo cui «Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.» - va qualificato come 19 norma di interpretazione autentica: l’opzione ermeneutica risultava già desumibile dal combinato disposto dei commi 1 e 2, i quali circoscrivono espressamente i casi di intervento regionale, sicché il comma 3-ter non introduce un limite nuovo, ma esplicita un’esclusione già implicita nel sistema normativo. 30. La norma è, dunque, applicabile anche nei giudizi pendenti. 31. Poiché nel caso in esame, è pacifico che i danni furono pro- vocati da specie di fauna selvatica cacciabile (segnatamente, da cin- ghiali) su fondi dell’azienda agricola insistenti in un ambito territoriale di caccia (in Comune di Lizzano in Belvedere e ricompresi nell’a.t.c. Bologna 3), «non sono … indennizzabili tramite il fondo regionale i danni … relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.». 32. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo mo- tivo e in base al seguente principio di diritto «L’indennizzo previsto dall’art. 17 della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994, per i danni cagionati da fauna selvatica, presuppone la ricor- renza delle condizioni espressamente individuate dalla citata disposi- zione, che limitano l’intervento regionale a specifici ambiti territoriali e tipologie faunistiche;
conseguentemente - in forza del comma 3-ter dell’art. 17 (introdotto dall’art. 10 della L.R. n. 9 del 2022), da qualifi- care come norma di interpretazione autentica, applicabile anche ai giu- dizi pendenti - non possono essere indennizzati, tramite il fondo regio- nale, i danni arrecati da specie cacciabili (nella specie, cinghiali) in zone in cui è consentita la caccia», la sentenza impugnata va cassata. 33. Restano assorbiti il terzo (siccome formulato con riferi- mento ad un’interpretazione della disciplina applicabile qui disattesa), il quarto (siccome riferito ad una limitazione, in forza della disciplina eurounitaria, dell’indennizzo, la cui spettanza va invece radicalmente 20 esclusa) e il quinto motivo (relativo alla prova di an e quantum di un indennizzo invece non spettante) del ricorso. 34. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito: in difetto dei presupposti normativi, l’originaria domanda di indennizzo avanzata da MI Taglioli dev’essere respinta. 35. Nella regolazione delle spese dei gradi di merito e di legitti- mità (ex art. 385 c.p.c.), si dispone l’integrale compensazione dei costi dell’intero giudizio, dato che le questioni nomofilattiche per cui è stata fissata l’odierna udienza pubblica assumono carattere di novità, es- sendo state qui esaminate funditus per la prima volta, alla stregua an- che della qualificazione come interpretativa di una norma regionale pur sempre sopravvenuta ai fatti.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo;
per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di indennizzo di MI Taglioli;
compensa interamente le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1° aprile 2026. Il Consigliere estensore (AN NI) Il Presidente (AN De TE)