CASS
Sentenza 23 ottobre 2023
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2023, n. 43103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43103 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RL EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 della CORTE di CASSAZIONE, SETTIMA SEZIONE PENALE Sentita la Procuratrice generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per intervenuta rinuncia. Penale Sent. Sez. 1 Num. 43103 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 06/10/2023 Il Consigliere estensore RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO tUa,t,s1 1. Con ordinanza del 29/9/2022 la Sezione Sesta penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GI IS avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 10/5/2021 che lo aveva ritenuto responsabile, ai soli fini civili, del reato di lesioni aggravate in danno di DR IS. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore del IS, avv. Liborio Paolo Pasto- rello, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione, in quanto nella decisione finale non si era tenuto conto dei motivi aggiunti tempestiva- mente depositati, con i quali si evidenziavano gli errori nell'indicazione dei motivi di ritenuta inammissibilità. 3. Nelle more dell'udienza camerale, il difensore del ricorrente ha inviato per via telematica rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta anche da GI IS. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Presidente