Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative e con riguardo alla abusiva estrazione di calcare da un fondo, la volontà contraria alla abusiva utilizzazione del fondo - la cui prova, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, esclude la responsabilità solidale, in ordine al pagamento della sanzione, del proprietario della cosa servita a commettere la violazione -, non richiede una condotta positiva di contrasto o di impedimento alla utilizzazione del bene (a differenza di quanto prevede l'art. 2054, terzo comma, cod. civ., in tema di circolazione di veicoli), atteso che il fondo non ha oggettive potenzialità dannose, tali da impegnare ad un controllo diretto ad impedire che terzi possano utilizzarlo "contra legem", ne' il suo godimento, di per sè, integra attività vietate in difetto di espresse autorizzazioni, plurime essendo le possibilità di sfruttamento del terreno, prevalentemente incentrate sulla coltivazione, nella varietà delle forme consentite, tutte legittime e senza vincoli (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione di detto principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del tribunale, che aveva accolto l'opposizione sulla base della prova, fornita dall'opponente, addirittura della ignoranza delle caratteristiche del fondo e, comunque, della sua ubicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11734 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE ALL'INDUSTRIA CORPO REGIONALE DELLE MINIERE, DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CO RI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO DI CARA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 56/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 20/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PA AR propose dinanzi al Tribunale di Agrigento opposizione alla ordinanza 10.3.1999 del Capo Distretto Minerario di Caltanissetta, che le aveva ingiunto di pagare la somma di L. 80.100.000 per abusiva estrazione di calcare all'interno del suo fondo, accertata nell'ottobre precedente da agenti del Corpo Forestale del Dipartimento di Licata.
Dedusse che il terreno, non recintato ed accessibile di fatto da chiunque, nel 1994 era stato interessato da opere di bonifica da parte del marito, che lo aveva successivamente abbandonato perché non più utilizzabile, e precisò che sino alla di lui morte ne aveva persino ignorato la esistenza.
Chiese, pertanto, in quanto estranea ai fatti, l'annullamento della ordinanza, di cui, comunque, eccepì il difetto di motivazione, anche con riferimento alla entità della sanzione.
Il tribunale con sentenza 20.6.2000 accolse la opposizione, ritenendo provata la estraneità della PA alla violazione contestata.
Propone ricorso per cassazione con un motivo l'Assessorato Regionale all'Industria, Corpo Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Caitanissetta;
resiste con controricorso PA AR. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 29 L. Regione Sicilia 127/1980 e 6 L. 689/1981. Deduce che l'attività contestata alla PA costituiva la prosecuzione di altra attività pure sanzionata dal Distretto Minerario di Caltanissetta il 7.12.1994 a carico della stessa oltreché del marito NT LO, e che comunque la predetta con la propria difesa aveva ammesso la sua responsabilità. Infatti, posto che l'art. 6 L. 689/1981 prevede che il proprietario della cosa che "servì o fu destinata a commettere la violazione" risponda dell'illecito, salvo che non provi che sia stata utilizzata contro la sua volontà, la circostanza che fosse mancata la prova liberatoria e la inverosimiglianza dell'assunto della predetta di avere ignorato di essere proprietaria del fondo, darebbe fondamento alla contestazione a suo carico. Il ricorso è articolato su due deduzioni: la prima afferente al punto di diritto, circa la portata dell'art. 6 L. 689/1981 e dell'onere della prova liberatoria da esso prevista;
la seconda relativa alla circostanza, di fatto, della effettiva ignoranza della PA di essere proprietaria del fondo - e comunque di averne conosciuto il sito - sul quale si era compiuta la abusiva estrazione di calcare, da cui la sentenza impugnata ha desunto argomenti per escludere la sua responsabilità. Della violazione degli artt. 9 e 29 della legge regionale siciliana 127/1980 il ricorrente si è, invece, limitato alla mera enunciazione nella epigrafe del motivo, mancando del tutto di indicare le ragioni per le quali la denunzia era stata proposta. Delle suindicate deduzioni la seconda è inammissibile, riflettendo valutazioni di merito, volte a proporre critiche a quelle compiute dal tribunale, attraverso l'esame della prova testimoniale;
sindacato che non è consentito al giudice di legittimità, se non in termini di vizi di motivazione, che peraltro non sono stati prospettati.
Infondata è, invece, la denunzia di violazione dell'art. 6 L. 24.11.1981 n. 689. Esso dispone che il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore della infrazione, al pagamento della somma da lui dovuta " se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà".
Tale prova liberatoria il tribunale ha ritenuto essere stata raggiunta attraverso le deposizioni testimoniali, che avevano escluso la presenza sul terreno di soggetti impegnati nella estrazione, ed ha affermato che il terreno non era recintato e che la PA non si era mai interessata del fondo, del quale nemmeno sapeva di essere proprietaria e del quale, comunque, ignorava la ubicazione, non essendosi mai recata sui luoghi, per essersi in passato e sino alla morte interessato di tutto il marito. Deduce il ricorrente che siffatti elementi d giudizio, al di là della inverosimiglianza, non sono idonei a liberare il proprietario dal vincolo di solidarietà, a fronte della "mancanza di vigilanza e controllo sulla res e sulle vicende che su di esso variamente incidono"; integrando tale omissione la ipotesi di responsabilità considerata dalla norma in questione.
L'assunto non è però condivisibile, in relazione alla fattispecie per cui è causa.
Se, infatti, il fondamento fosse ravvisabile - come il ricorrente suppone - nella negligenza circa l'esercizio del potere- dovere di controllo sul bene da parte di chi ne abbia la disponibilità e fosse strutturato in termini di presunzione di responsabilità, sino alla prova che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, il tema sostanziale di individuazione dell'area di quella culpa in vigilando si trasferirebbe in sede processuale, per la determinazione dei confini della prova liberatoria, per stabilire, cioè, quando l'onere relativo possa ritenersi assolto, con particolare riguardo alla fattispecie in cui la cosa "utilizzata" sia un terreno e la attività sanzionata sia la estrazione abusiva di materiali.
Considerato, infatti, che il bene non ha oggettive potenzialità dannose, tali da impegnare ad un controllo diretto ad impedire che terzi possano utilizzarlo contra legem, ne' il suo godimento, di per sè, integra attività vietate, in difetto di espresse autorizzazioni, plurime essendo le possibilità di sfruttamento del terreno, prevalentemente incentrate sulla coltivazione, nella varietà di forme consentite, tutte legittime e senza vincoli, la volontà contraria alla abusiva utilizzazione non richiede una condotta positiva di contrasto o di impedimento al suo esercizio, così come richiede l'art. 2054 3^ comma c.,c., che prevede la responsabilità in solido col conducente del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, se non prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Tale fattispecie, sulla quale sembra modellata la disposizione dell'art. 6 della legge n.689/1981, ha, infatti, una portata sua propria, specificamente riferita all'uso ordinario del veicolo, che è quello della circolazione;
e per esso la legge richiede una positiva volontà di contrasto, in considerazione del fatto che l'impiego del mezzo per la circolazione, presentando potenzialità dannose per i terzi - sulla cui prospettazione è costruita tutta la disciplina della norma civilistica - è soggetto a prescrizioni, limitazioni e autorizzazioni, per le quali il sistema impegna alla solidarietà il proprietario, l'usufruttuario ecc., con l'unico limite dell'utilizzo prohibente domino, che comporta l'onere della prova di una concreta e specifica attività oppositiva, volta a vietare ed impedire con atti idonei la circolazione (Cass. 12255/1998; 8495/1987), custodendo il bene e compiendo quant'altro necessario ad evitare il danno.
Tale presunzione, che è intesa ad offrire una particolare garanzia a favore dei terzi danneggiati che rimangono estranei alla circolazione del veicolo, viene peraltro, meno se il conducente abbia dimostrato di avere fatto il possibile per evitare il danno (Cass. 2362/1966), ovvero se è accertata in concreto la sua colpa, essendo tutte le disposizioni dell'art. 2054 c.c. indissolubilmente connesse alla statuizione fondamentale concernente la presunzione di responsabilità del conducente, di cui le altre disposizioni costituiscono evidenti articolazioni;
sicché non è lecito ritenere che quando la responsabilità del conducente risulti accertata in concreto, indipendentemente dalla presunzione, il proprietario del veicolo possa essere chiamato a rispondere ai sensi del comma 3^ dell'art. 2054, che appunto costituisce estensione ed articolazione del principio presuntivo posto col comma 1^ (Corte Cost. 17.12.1981 n. 192). Le medesime regole di diritto non possono trovare applicazione in situazioni come quella in esame, in cui la volontà contraria non ha ragionevole possibilità di manifestarsi con la apposizione di ostacoli materiali all'uso indebito di terzi, il che comporterebbe oltretutto l'obbligo generalizzato di recinzione di tutti i terreni, per evitare il coinvolgimento nelle attività contra legem, che terzi, abusivamente, compissero, nella più assoluta ignoranza del proprietario;
tale contrarietà potendo invece desumersi, come il giudice di merito ha ritenuto, dalla circostanza che del terreno la PA nemmeno avesse conosciuto il sito, non essendosi mai recata sui luoghi, tanto da ricavare non solo la sua estraneità all'attività estrattiva, ma anche la sua esclusione dal rapporto di causalità materiale, che nella circolazione del veicolo è il fondamento della solidarietà ed è configurabile, per la natura di quella attività, sino alla manifestazione della volontà proibitiva, ma che nella specie non può trovare la stessa applicazione, mancando la identità del presupposto. Il ricorso va respinto;
le spese del processo, ricorrendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003