Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11734
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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In tema di sanzioni amministrative e con riguardo alla abusiva estrazione di calcare da un fondo, la volontà contraria alla abusiva utilizzazione del fondo - la cui prova, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, esclude la responsabilità solidale, in ordine al pagamento della sanzione, del proprietario della cosa servita a commettere la violazione -, non richiede una condotta positiva di contrasto o di impedimento alla utilizzazione del bene (a differenza di quanto prevede l'art. 2054, terzo comma, cod. civ., in tema di circolazione di veicoli), atteso che il fondo non ha oggettive potenzialità dannose, tali da impegnare ad un controllo diretto ad impedire che terzi possano utilizzarlo "contra legem", ne' il suo godimento, di per sè, integra attività vietate in difetto di espresse autorizzazioni, plurime essendo le possibilità di sfruttamento del terreno, prevalentemente incentrate sulla coltivazione, nella varietà delle forme consentite, tutte legittime e senza vincoli (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione di detto principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del tribunale, che aveva accolto l'opposizione sulla base della prova, fornita dall'opponente, addirittura della ignoranza delle caratteristiche del fondo e, comunque, della sua ubicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11734
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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