Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ST GI nella qualità di proprietario dell'HOTEL MEZAR DITTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MICHELE RICCI, difeso dall'avvocato LUCIO GIULIO MONTELEONE, giusta procura notaio De Candia Pasquale in Carpino, Repertorio n. 17982 del 18.4.01;
- resistente -
avverso la sentenza n. 65/99 della Commissione Tributaria regionale di BARI, depositata il 09/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente l'Avvocato MONTELEONE L. G. che ha chiesto in via principale l'integrazione del contraddittorio nei confronti della "IPPOCAMPO" S.r.l.;
in subordine l'inammissibilità del ricorso o rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta hotel Mezar di TI RG ha contestato l'attribuzione di una rendita catastale. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale con sentenza depositata il 9.7.1999. Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso con atto notificato il 18 ottobre 2000. La controparte, che in questa sede non ha depositato controricorso, in udienza è stata presente con l'avv. Monteleone per chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ippocampo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve innanzitutto rilevare che il ricorso è stato notificato in data 18 ottobre 2000 e cioè oltre l'anno previsto dalla legge dal deposito della sentenza, avvenuto il 9 luglio 1999. La tardività del ricorso comporta la sua inammissibilità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004