Sentenza 18 maggio 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'interesse dell'indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento "de libertate", la misura cautelare originaria sia stata sostituita con altra meno afflittiva - nella specie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora - se i motivi dell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devono essere verificati in relazione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo.
Commentario • 1
- 1. Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2012, n. 31556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31556 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2012 |
Testo completo
3155 6 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 18 maggio 2012 Presidente - dott. Alberto Macchia Sentenza n.: 1056/26 - dott. Domenico Gentile Consigliere Reg. gen. n.: 6922/2012 Consigliere - dott. Domenico Gallo Consigliere - dott. Antonio Manna Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - AT OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 1054/11 R.G.N.C.P. emessa in data 9 gennaio 2012 dal Tribunale della libertà di Messina. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Co- simo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento im- pugnato;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 9 gennaio 2012 il Tribunale della libertà di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta da OL AT avverso il provvedi- mento del g.i.p. del Tribunale di Patti con cui allo stesso è stata applicata la mi- sura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di tentata estorsione. Contro tale statuizione l'indagato ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento per tre motivi. Con il primo motivo il AT denuncia i vizi di cui all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. osservando che il tribunale della libertà ha ritenuto la so- pravvenuta carenza di interesse dell'indagato all'esame dell'istanza di riesame per effetto della modifica del regime cautelare (da arresti domiciliari a divieto di dimora) intervenuta medio tempore. Tale decisione si fonderebbe sul travisa- mento della giurisprudenza di questa Corte, che afferma il principio applicato dai giudici di merito solo in caso di totale revoca della misura cautelare e non anche 1 K quando la stessa viene semplicemente affievolita, come è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto invece affermare la persistenza dell'interesse ad impugnare la misura cautelare. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono immediatamente consequen- ziali al primo. Il AT, infatti, si duole della la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e della falsa applicazione della legge penale, consistita nell'aver omes- so totalmente di affrontare il punto dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
omissione dipendente dalla circostanza di avere ritenuto il ricorso inammissibile tout court. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che in materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale de libertate, la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 - dep. 28/07/2006, Prisco, Rv. 234268). In particolare, è stato osservato che «non può dirsi che sia venuto meno l'interesse al ricorso, perché i gravi indizi di colpevolezza posti dal g.i.p. e dal tribunale del riesame a fondamento dell'originari misura della custodia in carcere condizionano anche l'applicazione del divieto di dimora». La stessa Corte ha poi osservato che «an- che nel caso limite della revoca della misura cautelare permane l'interesse al ri- corso, dato che l'applicazione della misura potrebbe costituire per l'interessato [...] presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subi- ta ingiustamente». La massima ufficiale della sentenza testé citata tradisce, almeno in parte, il pensiero delle Sezioni Unite, in quanto indica l'aspettativa al risarcimento per ingiusta detenzione che la Corte aveva considerato rilevante solo nel caso li- - mite della revoca> integrale della misura cautelare come necessario presuppo- sto per la sopravvivenza dell'interesse ad impugnare, anche nell'ipotesi di mero affievolimento della misura cautelare. In questa sede, però, il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite de- ve essere inteso e ribadito nella sua originaria ampiezza e deve quindi affermarsi che, in materia cautelare, l'interesse dell'indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento de libertate, la misura cautelare ori- ginaria sia stata nel frattempo sostituita con altra meno afflittiva (nella specie, da arresti domiciliari a divieto di dimora), se i motivi dell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli artt. 273 e 280 cod. 2 proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devono essere verificare in rela- zione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo.
P. Q. M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esa- me. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2012. Il Consigliere est. Presidente (dott. Alberto Macchia) (dott. Cosimo D'Arrigo) Uplan DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 03 AGO 2012 ILABANDED Gdiziar A R C i 3