Sentenza 21 luglio 2015
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È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di un ordine di esecuzione della pena (nella specie emesso prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2015, n. 33234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33234 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/07/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1340
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27344/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LM RA N. IL 30/11/1966;
avverso la sentenza n. 54884/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 30/04/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS. RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., personalmente sottoscritto e pervenuto presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 giugno 2015, Di PA CE ha impugnato l'ordine di esecuzione recante il n. 659/2015 dell'11 maggio 2015, notificatogli il 18 maggio 2015, relativamente alla sentenza n. 5339/2014 della Corte d'appello d Milano, emessa il 28 giugno 2014 in riforma della sentenza n. 13255/2012 del Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2012, che lo condannava alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.
1.1. Esponeva il ricorrente, al riguardo, che gli era stata erroneamente applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 1, nel concorso di altra aggravante ad effetto speciale L. n. 203 del 1991, ex art. 7, determinando in tal modo una illegittima duplicazione ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, con la conseguente necessità di rideterminare la pena applicando in concreto solo la più grave tra le due circostanze ad effetto speciale;
chiedeva, conclusivamente, la rideterminazione della pena prevista nel su citato ordine di esecuzione relativo ai titoli sopra indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto nella forma prevista dall'art. 625-bis c.p.p., individuando erroneamente quale oggetto della sua richiesta il su citato ordine di esecuzione della pena, senza impugnare invece la sentenza pronunziata dalla Corte di Cassazione, peraltro non ancora depositata all'atto della presentazione del ricorso (i cui termini, ex art. 625-bis c.p.p., comma 2, sono di centottanta giorni dal deposito del provvedimento pronunciato dalla Corte di Cassazione).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015