Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 02 9 27 /02 t 478 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere R.G.N.11860/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.6821 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.05.12.2001 da DELLO STATO FERRO VIE 3.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. 4770 prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
4 contro 1 NT RO rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Amos Andreoni, Giulio Giraudo, quest'ultimo del Foro di Pisa, e Giuseppe Li Marzi, presso il primo dei quali elett.te domicilia in Roma, via 03, giusta procura speciale in calce alBergamo, n. controricorso, - controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pisa n. 00205/99 del 13.03/07.04.1999, R.G. n. 03883/97, notificata il 07 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof. Luigi Fiorillo per la Ferrovie dello Stato s.p.a., e Giuseppe Li Marzi per il AN;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del r ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 00410/97 del 06/19 maggio 1997 il Pretore di Pisa accoglieva integralmente la domanda proposta da TO AN contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie) diretta al riconoscimento in suo favore del diritto all'inquadramento in area quadri, categoria 8^, con il profilo di Segretario Superiore con decorrenza I ° 2 1 dicembre 1991, in luogo di quella riconosciutagli di segretario tecnico superiore, area IV^, classe stipendiale settima, addetto all'Ufficio di Produzione di Pisa. Il Tribunale di Pisa, in parziale riforma della sentenza confermava il riconoscimento al AN del impugnata, inquadramento richiesto, ma ne fissava la superiore decorrenza al mese di dicembre 1993; spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: dai documenti prodotti dal ricorrente e dall'istruttoria testimoniale emergeva che il AN aveva svolto le funzioni di capo Staff Sicurezza Antinfortunistica;
le lettere del Presidio Territoriale Holding Firenze qualificavano il AN come responsabile della sicurezza e ad essa preposto;
in tal senso era risultata la deposizione della teste Giachi circa la funzione del AN come di uno dei referenti fra quelli da noi " coordinati" sul territorio e comunque di una sua a più riunioni sulla 277 a livello partecipazione interdisciplinare, cui, invece, non aveva partecipato mai l'ing. SC;
tale indicazione con riferimento alla contrattazione collettiva riconduceva proprio alla figura rivendicata per le funzioni di responsabilità e "coordinamento di un settore di lavoro divenuto autonoma articolazione della struttura" della società, come tale incompatibile con le mansioni del segretario tecnico A 3 superiore;
l'eccepito impegno dell' SC anche in altre attività confermava "1l'autonomia 'almeno in prima battuta" delle funzioni di coordinamento del AN;
andava comunque spostata la data di decorrenza del riconoscimento del diritto essendo risultato che lo Staff era stato istituito in modo autonomo solo nel settembre 1993. • Ricorre per cassazione avverso la predetta la Ferrovie dello Stato s.p.a. demandando sentenza ad unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria, il richiesto annullamento della decisione impugnata. AN TO si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: le argomentazioni poste dal giudice di appello a sostegno dell'accoglimento della domanda erano assolutamente insufficienti, tenuto conto che sia i riferimenti documentali che quelli testimoniali non individuavano le mansioni in svolte dal AN ed erano, senzaconcreto ulteriori precisazioni, riferibili anche alla qualifica rivestita. Il motivo è fondato. Z Premesso il pacifico principio di questa Corte procedimento di indagine tendente alla circa il individuazione dell'inquadramento in corretta relazione alle mansioni in concreto svolte (Cass. 06446: "Nel procedimento logico 01.07.1998, n. giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini"), la sentenza impugnata si pone in evidente e sostanziale violazione del principio sopra indicato. E' sufficiente osservare, infatti, che: a) non vi è traccia delle mansioni in concreto svolte dal AN oltre le circostanze che il dipendente costituiva un referente sul l'intero settore e che aveva partecipatoterritorio per "'sempre" alle riunioni " sulla 277"' a livello minimamente esaminate leinterdisciplinare;
b) non sono modalità di svolgimento delle mansioni (nei confronti di chi e per quali attività costituiva il referente, se aveva o meno disposizioni per dette riunioni, se in esse assumeva una propria posizione decisionale о era portatore di scelte 5 4 altrui, se riferiva о meno su di esse prima di eventuali decisioni). Né sussiste agli atti, ○ viene in qualche modo indicato, un organigramma (almeno) di vertice del settore, nel quale (forse) era inserito un certo (più volte) nominato ing. SC, del quale non si indicano inquadramento e posizione lavorativa, compiti e responsabilità, rapporti con il AN e natura di essi;
si dice solo, molto genericamente, che "l'ing. SC si occupava anche> di altre attività", il che, argomentando a contrariis, significherebbe che avesse comunque compiti о svolgesse funzioni nel medesimo settore. Altrettanto illogico e incongruo, senza opportuni riscontri e/o necessarie precisazioni, va ritenuto l'accertamento del Tribunale riferito alla qualificazione del dipendente quale responsabile della sicurezza о come preposto ad essa nei documenti del Presidio Territoriale Holding Firenze, tenuto conto dell'evidente contraddizione con la circostanza che, certamente, responsabile e preposto il AN ufficialmente non era e non lo era mai stato;
ed allora, quanto meno l'elemento fattuale andava in qualche modo precisato e illustrato, nel senso di un qualche chiarimento in ordine ai comunicazioni, alla posizione motivi delle nell'organizzazione aziendale del mittente, e quindi, in sintesi, al valore probatorio da riconoscerne al contenuto. è Né, ancora, fornita una minima spiegazione circa 6 l'assunzione da una certa data della cd. autonomia del settore, tenuto conto che più volte si fa riferimento al detto termine di organizzazione, cui evidentemente non può darsi una connotazione generica, e alle modalità di (autonomia), della quale non siespressione dello stesso precisa, in qual modo assunta, e in che cosa consistente nell'ambito aziendale, ancorché da detti termini si fa derivare l'importanza della preposizione funzionale e la stessa decorrenza del superiore inquadramento, quest'ultima diversamente individuata nei due giudizi di merito. In conclusione, appare di tutta evidenza l'insufficiente accentuazione degli elementi sopra indicati e degli elementi probatori in ordine alla rilevata autonomia e alla affermata responsabilità, che si assumono insite nelle mansioni del AN, per cui non è dato rilevare, in termini di correttezza, e di razionalità e congruità, l'iter logico percorso dal giudice di merito ai fini della decisione adottata. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata, la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si e designa nella Corte di Appello di Genova, che provvederà, nel rispetto dei principi e delle osservazioni di cui sopra, al riesame nel merito della vertenza e, a norma dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento anche delle spese del giudizio di cassazione. 7 Я
P. Q. M.
la C o r t e accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma il 05 dicembre 2001. 3 Il Consigliere est. 3 5 0 1 . . N A T S R S 3 Giovanni Mazzarella I Il Presidente A A 7 ' D - T , L , 8 L O - A E L 1 S L D 1 Giovannillarrarella E I O P Iannirube S B S E I I N G E N D G S G A E I O T L A S A O D IL CANCELLIER O A P T E L , T M L I I O E R R I Deposit A D T D D S I E oggi, 27F O G T E 2002 R E S E CANCELLIERE 8