Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 1656
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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Nelle misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.

L'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n.47 configura la lottizzazione negoziale allorché la trasformazione urbanistica sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per una serie di indici, denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio. Ciò implica che la promessa di vendita pur non integrando di per sè la lottizzazione negoziale, può integrare atto equivalente se valutato insieme ad altri elementi in quanto il fatto costitutivo della lottizzazione negoziale consiste nel frazionamento e nella vendita o in atti equivalenti e questa ultima locuzione ha come parametro il fatto conclusivo e finalistico della abusiva lottizzazione per vietare tutti gli altri atti attraverso i quali si raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con modi mediati e mezzi dissimulati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 1656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1656
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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