Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 2
Nelle misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
L'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n.47 configura la lottizzazione negoziale allorché la trasformazione urbanistica sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per una serie di indici, denuncino in modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio. Ciò implica che la promessa di vendita pur non integrando di per sè la lottizzazione negoziale, può integrare atto equivalente se valutato insieme ad altri elementi in quanto il fatto costitutivo della lottizzazione negoziale consiste nel frazionamento e nella vendita o in atti equivalenti e questa ultima locuzione ha come parametro il fatto conclusivo e finalistico della abusiva lottizzazione per vietare tutti gli altri atti attraverso i quali si raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con modi mediati e mezzi dissimulati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 4.5.1999
1. Dott. PIOLETTI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " ZO AL " N. 1656
3. " SC LI " REGISTRO GENERALE
4. " MO ON " N. 3722/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'AN SU n. 17.4.1955 a Napoli avvero l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 27.10.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Siniscalchi che ha concluso per rigetto del ricorso.
Osserva
Con ordinanza del 27 ottobre 1998 il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo del GIP presso la Pretura di Napoli del 4 agosto 1998 di un appezzamento di terreno di proprietà di D'AN US, indagato del reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio, in concorso con numerosi altri soggetti che avevano avuto altri apprezzamenti risultanti dalla suddivisione di una unica area di proprietà della Soc. Italcementi. Avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendola mancanza della materialità del fatto di lottizzazione negoziale, perché vi era stata una promessa di vendita e non una vendita, la mancanza del "periculum in mora" e, comunque, la assenza di consapevolezza della abusiva lottizzazione, fatti questi non valutati.
Il ricorso è infondato e, pertanto deve essere rigettato. Quanto al primo motivo di censura, con il quale si deduce la insussistenza dell'elemento materiale della lottizzazione negoziale per essere stato l'appezzamento di terreno oggetto di un contratto preliminare di vendita e non di una vendita, conviene osserva che l'art. 18 l. 28 febbraio 1985, n. 47 configura la lottizzazione negoziale "quando tale trasformazione" cioè quella urbanistica "venga predisposta attraverso il pagamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti" che, per una serie di indici, denuncino un modo non equivoco la loro destinazione a scopo edificatorio.
Vero che la premessa di vendita, di per sè, non integra la lottizzazione negoziale (Cass. Sez. III, 18 ottobre 1996, n. 10214, Azzolini, 206.47 8), ma può integrare atto equivalente se valutato insieme ad altri elementi. Invero, il fatto costitutivo della lottizzazione negoziale consiste nel frazionamento e nella vendita o in atti equivalenti, e questa ultima locuzione ha come parametro il fatto conclusivo e penalistico della abusiva lottizzazione per vietare tutti quegli altri atti attraverso i quali si raggiunga lo stesso effetto del frazionamento e della vendita, anche se con modi mediati e mezzi dissimulati.
E proprio ciò ha ritenuto il giudice di merito quando ha posto in luce che la Soc. Italcementi aveva suddiviso un terreno di 600.000 mq in oltre 50 lotti, alienati o da alienare, e che il lotto del ricorrente, di soli 620 mq, al di là della sua situazione attuale e della sua classificazione formale, era destinato alla edificazione. Nel che consiste anche l'acclarato "periculum in mora". Rilevata, quindi, l'incensurabilità del provvedimento impugnato nei motivi esaminati, è appena il caso di notare che ciò è valido anche per l'asserito mancato accertamento della consapevolezza della lottizzazione abusiva, non tanto perché questa risulta dalla dimensione del fatto lottizzatorio, quanto perché nelle misure cautelari reali è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Cass. Sez. Un.25 marzo 1993, n. 4 c.c., Gifuni, 193.11 7; Sez. I, 25 marzo 1997, n.2396 c.c., Stranizzi, 207.69 8). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999