Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero per espiazione di pena definitiva che, per tale ragione, non possa essere trasferito in Italia, è possibile, ai sensi dell'art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen., il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto. (In motivazione la S.C. ha affermato che il principio di specialità di cui all'art. 14 par. 1della Convenzione europea di estradizione, oggetto del ricorso dell'imputato, non è pertinente al caso di specie, in quanto le norme di riferimento prevedono che di esso debba tenersi conto solo allorquando sia avvenuta la consegna della persona allo Stato richiedente).
Commentario • 1
- 1. Consegna ad autorità giudiziaria straniera e principio di specialitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2018
IL cd. "principio di specialità" costituisce un limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all'esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest'ultima. Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna Dipartimento per gli affari di giustizia Il Capo del Dipartimento Al Primo Presidente della Corte di cassazione Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Ai Presidenti delle Corti d'appello Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello LORO SEDI Al Membro Nazionale di Eurojust Al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 37881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37881 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
37 88 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 14.07.2017 Sentenza n. 1854 Reg. gen. n. 47623/2016 composta dai signori: Presidente dott. Giovanni Diotallevi dott. Giuseppe Coscioni Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari Dott. Sandra Recchione Consigliere dott. Vittorio Pazienza Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PO LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04/05/2016 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione degli avvocati Gennaro Pecoraro e Ferdinando Striano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 23/4/2012, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa in relazione a due reati di tentata estorsione pluriaggravata contestati ai capi A) e C) della imputazione. 1 S 2. Ricorre per cassazione LE PO, a mezzo dei suoi difensori e con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con nullità delle sentenze dei due gradi di merito, per il fatto che il processo di primo grado era stato celebrato con il sistema della videoconferenza internazionale, mentre l'imputato si trovava detenuto in Spagna, nonostante fosse stata attivata la procedura inerente al mandato di arresto europeo, con violazione del principio di specialità di cui all'art. 14.1 della Convenzione Europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 e legge 22 aprile del 2005 n. 69, oltre che degli artt. 710 cod. proc. pen. e 205 disp.att. cod. proc. pen.. Inoltre, dopo che il detenuto era stato condotto in Italia nel giugno del 2014, egli avrebbe subito il processo per un fatto diverso da quello per il quale sarebbe stato emesso il MAE, con ulteriore violazione del principio di specialità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base di elementi contraddittori, quali gli esiti di accertamenti fonici sulla voce del soggetto che aveva effettuato le telefonate a tenore estorsivo alla persona offesa, che le diverse consulenze foniche agli atti non avrebbero con sicurezza ricondotto alla persona dell'imputato. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1.Quanto al primo motivo, deve condividersi quanto sostenuto con conforme giudizio dai giudici di merito.
1.1. Durante la celebrazione del processo di primo grado, l'imputato era detenuto in Spagna per altra causa. Egli aveva partecipato al processo con il sistema della videoconferenza internazionale, attivato, con la piena collaborazione dello Stato estero, ai sensi dell'art. 205-ter disp.att. cod. proc. pen., nel rispetto delle garanzie difensive inerenti le modalità della videoconferenza, che non sono state oggetto di contestazione da parte della difesa. Non risulta essere stata attivata la procedura di estradizione, mentre la Corte di Appello ed il GUP hanno dato atto della circostanza che fosse stato emesso un MAE, il quale, tuttavia, non era stato eseguito a motivo dello stato detentivo del ricorrente, in definitiva espiazione di pena in Spagna per altro titolo. Ne consegue che tale stato detentivo per espiazione di pena definitiva, ha integrato obbiettivamente una condizione di impossibilità del trasferimento in Italia dell'imputato, prevista dall'art. 205-ter disp .att. cod. proc. pen. quale 2 condizione per il ricorso alla procedura della partecipazione al processo in videoconferenza. Rispetto a tale evenienza, il richiamo del ricorrente alla violazione del principio di specialità previsto tanto in materia di estradizione (dall'art. 14.1 della Convenzione Europea) quanto in relazione al MAE (dall'art. 26 della Legge 22 aprile del 2005 n. 69) - non è pertinente;
dal momento che entrambe le norme prevedono che di esso debba tenersi conto solo allorquando sia avvenuta la consegna della persona allo Stato richiedente. Ciò si evince dal testo dell'art. 14.1 della Convenzione Europea di estradizione, che fa riferimento all'individuo "che sarà stato consegnato" e dall'art. 26 della Legge 69/2005, che fa riferimento alla "consegna". E della correttezza di tale assunto può trarsi conferma anche da Sez.U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226095, laddove, con riguardo a caso che presenta delle analogie con quello in esame, si è stabilito che in tema di estradizione dall'estero il principio di specialità, in virtù del quale la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatto anteriore e diverso da quello oggetto di estradizione, non è applicabile allorché la relativa procedura per esso prevista non sia stata attivata, mentre per altri fatti abbia avuto esito negativo.
1.2 Dopo il giudizio di primo grado, l'imputato era stato tradotto in Italia, poiché, come si precisa nella sentenza impugnata ma viene omesso in ricorso (a dimostrazione della genericità della eccezione), in primo luogo, era stata riconosciuta dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza irrevocabile, una pronuncia straniera di condanna definitiva dell'imputato, evidentemente in seguito a richiesta del medesimo (o consenso del suo rappresentante) a subire la detenzione nel suo paese natio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo del 1983. In secondo luogo e come ulteriormente precisato dalla sentenza impugnata, l'PO era stato consegnato all'Italia per effetto di un MAE (tra gli altri) relativo ai fatti per cui si procede;
circostanza che la Corte ha tratto da una nota del Ministero dell'Interno, corroborata dai dati della cartella biografica dell'imputato, della quale ricorso non dice. -La contestazione di tali dati da parte della difesa che rende del tutto legittima la celebrazione del processo di secondo grado - è avvenuta in modo generico e, peraltro, non conforme alla natura del rito abbreviato prescelto, avendo il ricorrente scelto liberamente il giudizio allo stato degli atti, impedendo ogni ulteriore approfondimento sul punto.
2. E' infondato anche il secondo motivo. 3 W Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha messo in luce che, sia pure nella parziale diversità di alcune conclusioni, tutti gli accertamenti tecnici di tipo fonico avevano concordemente individuato la voce dell'imputato, con certezza, in quella che aveva effettuato le due decisive telefonate estorsive contraddistinte dai numeri 41 e 45; giudizio tecnico corroborato dagli altrettanto decisivi rilievi - omessi in ricorso che le telefonate erano state effettuate da una scheda che - aveva chiamato, oltre che la persona offesa, anche la madre e la moglie dell'PO, rendendo del tutto inverosimile l'assunto difensivo, sostenuto in ricorso, che la voce, identica alla sua, potesse appartenere ad altro soggetto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.2017. hoteller Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotallevi Giuseppe Sgadari Grand Syr i 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 LUG. 2017 H.Cancelliere IL CANCELLIERE Daniele Colapinio 2 4