Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 37881
CASS
Sentenza 14 luglio 2017

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Massime1

Ai fini della partecipazione al processo dell'imputato detenuto all'estero per espiazione di pena definitiva che, per tale ragione, non possa essere trasferito in Italia, è possibile, ai sensi dell'art. 205-ter disp. att. cod. proc. pen., il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo ove si trova il detenuto. (In motivazione la S.C. ha affermato che il principio di specialità di cui all'art. 14 par. 1della Convenzione europea di estradizione, oggetto del ricorso dell'imputato, non è pertinente al caso di specie, in quanto le norme di riferimento prevedono che di esso debba tenersi conto solo allorquando sia avvenuta la consegna della persona allo Stato richiedente).

Commentario1

  • 1Consegna ad autorità giudiziaria straniera e principio di specialità
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2018

    IL cd. "principio di specialità" costituisce un limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all'esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest'ultima. Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna Dipartimento per gli affari di giustizia Il Capo del Dipartimento Al Primo Presidente della Corte di cassazione Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Ai Presidenti delle Corti d'appello Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello LORO SEDI Al Membro Nazionale di Eurojust Al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2017, n. 37881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37881
Data del deposito : 14 luglio 2017

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