Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7105
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Sentenza 25 maggio 2001

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In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nella controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbiano ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Qualora, invece il curatore agisca in revocatoria contro atti del socio, in cui la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, la legittimazione del curatore ad esercitare le azioni che incrementino le masse attive è in "re ipsa" e deve riconoscersi. (Nella specie, la Corte ha escluso la legittimazione del curatore del fallimento sociale ad agire per pretendere la liquidazione della quota di partecipazione del socio fallito ad una Snc sul presupposto che l'interesse ad incrementare la massa attiva non basta a giustificare la legittimazione ad agire che sia prospettata come mezzo per esercitare diritti altrui al di fuori dell'ipotesi dell'azione surrogatoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7105
    Data del deposito : 25 maggio 2001

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