Sentenza 2 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di giudizio di cassazione, la mancanza, nell'avviso spedito al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., dell'indicazione della causa dedotta dal procuratore generale nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non configura un caso di nullità, che non è espressamente prevista, ma una mera irregolarità peraltro non lesiva del diritto di difesa, ben potendo l'interessato prendere cognizione diretta in cancelleria della requisitoria scritta del pubblico ministero; e ciò tanto più se si considera che la causa dell'inammissibilità non deve essere illustrata ma solo enunciata nell'avviso predetto.
Commentario • 1
- 1. Ineleggibilitàhttps://www.brocardi.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/1998, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.2.1998
1 - Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N.389
3 - Dott. Ilario Salvatore Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 28549/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO EP, nato a [...] il [...], avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Messina in data 23 aprile 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Cons. dott. Ugo Candela;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Sede che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso;
O S S E R V A
Il ricorrente lamenta violazione di legge, deducendo che il GIP del Tribunale di Messina, trattandosi di richiesta di archiviazione di due denunce a carico di magistrati dello stesso distretto (Corte di appello di Catania), anziché decidere sulla richiesta del P.M. doveva inviare gli atti al GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria od al P.M. presso detta sede.
La Corte innanzitutto osserva che la mancanza nell'avviso ex art 610 comma 5^ della indicazione della causa dedotta dal P.G. nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso non configuri un caso di nullità, non espressamente prevista, ma soltanto di irregolarità, non lesiva peraltro del diritto di difesa, potendo l'interessato prendere cognizione diretta in cancelleria della requisitoria scritta del P.G.; e ciò tanto piè se si considera che la causa dell'inammissibilità non deve essere illustrata ma solo enunciata.
La Corte ritiene che l'impugnazione non sia ammissibile, essendo stati la dichiarazione ed i motivi personalmente redatti e sottoscritti dalla parte offesa, la quale, pur essendo titolare del diritto di impugnazione, non è legittimata a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, dovendo esercitare il relativo jus postulandi soltanto attraverso il difensore iscritto nell'albo speciale, munito di specifico mandato, secondo il disposto dell'art. 613 primo comma c.p.p.- La persona offesa, infatti, non riveste la qualità di parte in senso formale, alla quale soltanto è riservato nel sistema generale delle impugnazioni la facoltà a sottoscrivere personalmente l'atto del ricorso per cassazione. Lo si deduce dal tenore dell'art. 2 n.3 L. 16 febbraio 1987 n. 81, che tiene ben distinta dalle altri parti la "parte offesa"; dalla sistematica del codice di rito che, inserendo la disciplina relativa alla parte offesa nel libro I del titolo VI "risolve in senso decisamente negativo ogni problema circa la qualificazione della parte offesa (che non si costituita parte civile) come parte privatà; dal dettato, infine, degli artt. 100, 101, 178 lettera c), 328 e 465 c.p.p. che contrappongono "la persona offesa del reato" alle "parti private".
Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile a norma dell'art. 613 c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si reputa di giustizia determinare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1998