Sentenza 18 giugno 1993
Massime • 1
Anche circostanze verificatesi successivamente alla commissione del delitto - quali, nella specie, l'abbandono dell'arma dell'omicidio in un cassonetto d'immondizie ed il recarsi al lavoro dopo il fatto di reato - possono essere probatoriamente valorizzate ai fini della positiva affermazione dell'aggravante della premeditazione allorquando si inseriscono in una situazione fattuale (preordinazione di agguato ai danni della vittima concretizzatosi nell'attesa della stessa protrattasi per un ragguardevole lasso di tempo; certa causale determinata da propositi di vendetta) che rivela il mantenimento nel tempo del proposito criminoso e trova conferma nelle azioni poste in essere successivamente all'omicidio, che in tale contesto denotano nell'agente lucidità e perfetto governo del proprio comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/1993, n. 7266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7266 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1993 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 18.6.1993 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 541 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Stanislao SIBILIA Presidente
1. Dott. Santo BELFIORE Consigliere REGISTRO GENERALE
» N. 11887/93 2. Sever CHIEFFI
»
3. Antonio MARCHESE
»
4. Stefano CAMPO
->
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN Davide, nato a Ravenna
il 27.1.1966
avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
Bologna in data 3.2.1993
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dr.S.Campo
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.Massimo CARLI
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit o il difensor e avv.Giovanni FONTANA ELLIOTT
Osserva
1.Il 26 gennaio 1992 IN VI,uscito dalla propria abitazione tra le ore 18 e le ore
19 dopo avere preso con sé un coltello da cucina con lama lunga 15 centimetri, si recava in auto alla periferia di Forli nei pressi della casa colonica ove abitava la propria moglie TR 3
OL, dalla quale si era separato nel settembre del 1991.
Lasciata la autovettura ad una certa distanza dal-
la indicata abitazione, attendeva la moglie nei pres-
si della porta dell'edificio.
La TR usciva dall'abitazione verso le ore 21
ed il IN la colpiva con numerosi colpi di col-
tello mentre costei stava per salire sulla sua auto..
La TR, colpita in varie parti del corpo, dece-
deva all'istante, mentre il IN, gettato il coltel-
lo in un cassonetto delle immondizie, dapprima si recava presso la propria abitazione per lavarsi del sangue uscitogli da ferita che si era prodot-
ta ad una mano e, di poi, si portava presso il ri-
storante di Cesena ove lavorava nel fine settima-
na come sguattero.
In tal logo veniva rintracciato dagli inquirenti,
ai quali rendeva piena confessione, pur non sapen-
do spiegare la ragione del suo gesto, e indicava il cassonetto ove aveva abbandonato l'arma del delit-
to.
Tratto a giudizio, dopo che in sede di inciden-
te probatorio si era espletata perizia psichiatri-
ca conclusasi con giudizio di piena imputabilità -
dell'imputato, con sentenza in data 29 maggio 1992
della Corte d'Assise di Forlì il IN era rite-
nuto responsabile dei reati continuati di omicidio volontario aggravato dal vincolo di coniugio e dalla premeditazione e di porto illegale fuori dall'abitazione di coltello agravato dal nesso teleologico e, con attenuanti generiche equivalenti,
condannato alla pena di anni ventuno mese uno di reclusione lire 500.000= di a nda, oltre alle pene accessorie di legge.
Con sentenza in data 3.2.1993 la Corte d'As-
sise d'Appello di Bologna, adita su impugnazione della pubblica accusa e dell'imputato, aumentava la pena irrogata al IN ad anni ventitre di re-
clusione e lire 500.000= di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte di secon-
do grado ricorre l'imputato, formulando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo denuncia la violazione:
dell'art.606 lett. b) e d) cpp. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,ronché
per la mancata assunzione di prova in ordine al rigetto della richiesta di nuova perizia psichia- 5 -
trica avanzata in sede d'appello.
Lamenta la carenza di motivazione in ordine al ri-
lievo concernente il limitatissimo lasso temporale
(il giorno 29.2.1992 11 IN fu sottoposto a vi-
sita collegiale dalle ore 15.15 alle ore 16.45 con somministrazione dei test_M.M.P.I. e W.A.IS. ; il
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9.3.1992 viene somministrato al IN il test di
Rorschach il 16.3.1992 si svolge k'ultima visita dalle ore 9.10 alle ore 10.50) utilizzato dal peri-
to per predisporre il suo elaborato : sintomo di superficialità.
Fiù dettagliatamente rileva l'illogicità di motiva-
zione della gravata sentenza laddove afferma la contraddittorietà delle considerazione del consu-
lente di parte,che ad avviso della Corte bolognese non avrebbe espresso una valutazione argomentata della gravità della psicopatia afferente il IN
evidenziata da inadeguatezza dei processi associa-
tivi del pensiero indicanti affettività labile ed incapacità di stabilire legami e contatti sociali,
dal momento che costui teneva intensi legami con
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il datore di lavoro e con amici di NN.
Rapporti, che per contro ad avviso del ricorrente evidenziavano il suo isolamento e la sua dispera-
zione con conseguente incapacità di avere rapporti 6
con altri che non fosse il datore di lavoro: certo indice della sopra evidenziata labilità.
Inoltre l'esito del test M.M.P.I. aveva eviden-
ziato tratti schizofrenici con difficoltà di socia-
lizzazione ed alto punteggio nella scala della pa-
ranoia, mentre il test.T.AT. (thematic perception test), somministrato al IN dal consulente di parte, aveva evidenziato un soggetto diffidente e sospettoso nei rapporti interpersonali avvertiti come situazioni di minaccia e pericolo, tipici di persona improntata a depressione e con affettività
ed emotività del tutto labili, che, come tale, reagi-
va emotivamente e non motivatamente in maniera spo-
porzionata alla data situazione.
Conseguentemente ne veniva fuori una persona-
lità del IN affetta da stato di infermità (scom penso psichico e disturbo paranoide della persona-
lità) tale da scemarne grandemente le capacità di intendere e volere : situazione che avrebbe dovu-
to indurre la Corte d'Assise di secondo grado a disporre il rinnovamento della perizia psichiatrica.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della gravata sen-
tenza ex art.606 lett. b) ed e) cpp. e la correla- 7
tive inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione ed alla non applicazione del-
la diminuente di cui all'art.89 cp.
Lamenta il ricorrente che la sussistenza del-
la premeditazione é stata ricavata da elementi verificatisi dopo il fatto di reato ( l'abbandono del coltello in un cassetetto delle immondizie;
l'essersi recato al lavoro dopo il delitto) non uti-
lizzabili a tale fine, mentre le sole preordibazione ed agguato da soli non possono costituire prova di detta circostanza aggravante.
Inoltre la personalità del IN, affetto da vero e proprio scompenso psichico di tipo paranoide come evidenziatosi nel primo motivo di gravame,e la sua difficoltà nel campo dei rapporti socio-affettivi sono elementi da valutarsi in ordine alla sua inca-
pacità di mantenere fermo e costante un divisato proposito criminoso: elemento necessario per la...
sussistenza dell'aggravante in questione che neces-
sita la continuità di gestione nel tempo di una risoluzione di così rilevante portata quale l'ami-
cidio del coniuge.
Per la diminuente del vizio parziale di mente i ricorrente, riportandosi a quanto di già espresso -
sul punto nel primo motivo di gravame, aggiunge che il concetto di infermità cui fà riferimento l'art. 89 cp. é assai più ampio di quello di malattia, com-
prendendo anche generiche situazioni agenti con significato o meccanismo morboso, quali i disturbi della personalità affligenti il IN.
Con il terzo motivo il ricorrente, precisato che in atti v'é prova che era stato richiesto in sede di indagini preliminari, il rito abbreviato,
lamenta violazione di legge ex art.606 lett.b) ed e) laddove si afferma nella gravata sentenza che non era possibile una decisione allo stato degli atti in presenza di discussione sullo stato di mente dell'imputato animatamente verificatasi in sed dibattimentale.
Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art.606 lett. b) e c) relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle applicate.
attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti,ri-
levando che la Corte bolognese nor ha tenuto nel giusto comboa tali fini della confessione, decisiva,
resa dal IN, del suo stato di incesuratezza, del suo attaccamento al lavoro, del suo arretrato con-. testo socio-culturale di appartenenza e di origine,
della situazione angosciose derivata dalla precoce morte di un figlio e dalla separazione dagli altri due.
3 3.. Il ricorso é infondato.
Le due lagnanze in cui si struttura il primo motivo di gravame sfiorano i limiti dell'inammisi-
bilità, essendo più vicini a censure di merito che a rilievi di diritto,i soli trattabili in questa sede..
In ordine alla mancanza di motivazione alla richiesta di rinnovazione parziale dell'istrutto-
ria dibattimentale, per espletare nuova perizia psichiatrica sull'imputato, evidenziato sotto il profilo della rapidità dei tempi impiegati dal perito per l'esame del periziando
- ritenuti ri stretti dal ricorrente -, deve precisarsi che il tempo, più o meno breve,impiegato dal perito per esaminare quanto oggetto di accertamento peritale
é demandato alla sua valutazione di esperto della materia,non soggetta a censura in quanto fatto inerente alla conoscenza tecnica strumentale alla.
risposta al quesito postogli, essendo, per contro,
soggetto a critica valutazione il complesso del 10
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del parere e della correlativa motivazione che lo sorregge concernente il quesito demandatogli dal giudice.
Conseguentemente é irrilevante, ai fini di .
disporre o meno rinnovazione parziale dell'istrut-
toria dibattimertale per espletare nuova perizia,
motivare su detto punto, atteso che sulla richiesta in questione il giudice deve valutare se sia o meno in grado di decidere sulla scorta degli elementi acquisiti in processo e non sulle modalità di svolgimento di una prova in atti, che semmai potrà
essere oggetto di valutazione ai fini del decidere di detta prova.
Eppertanto, sotto detto profilo,l'ordinanza della corte di merito risulta congruamente motiva-
ta, avendo ragionevolmente espresso i motivi per i quali non ritereva di procedere ad ulteriore pe-
rizia sull'imputato : decisione concernente valuta-
zioni di merito correttamente espresse e, come tali,
non censurabili in sede di legittimità.
In ordine al secondo aspetto i rilievi del ricorrente, inerenti l'assunta illogicità della motivazione della sentenza laddove svaluta i ri-
lievi della consulenza di parte riguardanti l'in-
capacità dell'imputato di stabilire legami e 000- 11
tatti sociali, é aprena il caso di rilevare che l'opposta valutazione espressa sulla medesima circostanza ( l'intrattenere il IN rapporti sociali soltanto con il proprio datore di lavoro e con amici di NN ) dal giudic: di merito rispetto a quella espressa dal consulente di par-
Pte ai fini di accertare o meno la sussistenza”
di stato di infermità di tipo paranoidale afferen- te il PASINI - forme oggetto di giudizio di meritò,
la cui censura é improponibile in questa sede, non presentando apetti di manifesta illogicità ma ri-
velando una ampiamente argomentata scelta, pedis-
sequa alle risultanze della perizia in processo,
in ordine alla valorizzazione delle indicate circostanze per escludere l'invocata infermità, di cui sarebbe stato affetto l'imputato.
In ordine al secondo motivo di gravame va
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rilevato che anche circostanze verificatesi suc-
cessivamente alla commissione del delitto,quali nella fattispecie in esame l'abbandono dell'arma dell'omicidio in un cassonetto d'immondizie ed il recarsi al lavoro dopo il fatto di reato,possono essere probatoriamente valorizzate ai fini della positiva affermazione dell'aggravante della pre- 12
meditazione allorquando si inseriscono in una si-
tuazione fattuale (preordinazione di agguato ai danni della vittima concretizzatosi nell'attesa della stessa protrattasi pir un ragguardevole lasso di tempo;
certa causale determinata da pro-
positi di vendetta nei confronti della vittima per il suo comportamento ritenuto dall'agente offensi-
vo nei propri confronti ) che rivela il mantenimen-
to nel tempo del proposito criminoso e trova con-
ferma nelle azioni poste in essere successivamente all'omicidio,chelin tale contesto denotano nell'a-
gente lucidità e perfetto governo del proprio com-
portamento.
Inoltre, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'invocato stato di seminfermità mentale del
IN dovuto al suo addotto scompenso psichico di tipo paranoide, é da tempo consolidato insegna-
mento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.,23.2.1957,
Maggiore) che l'aggravante della premeditazione
é compatibile con la diminuente del vizio parziale:
di mente, di guisa che anche sotto tale aspetto la censura rivolta alla impugnata sentenza non é
meritevale d'accoglimento..
Quanto, poi, all'invocata diminuente del vizio parziale di mente esattamente il ricorrente affer- 13
ma che il concetto di infermità, cui fa riferimen-
to l'art.89 del cod. penale, é assai più ampio di quello di malattia comprendendo anche generiche situazioni agenti con meccanismo morboso.
Purtuttavia é pur sempre necessario che il e.d. vizio parziale di mente, causa della rilevante diminuizione della capacità di intendere o di vole-
re, discenda da uno stato morbose dipendente da una alterazione patologica clinicamente accertata,
di sicura consistenza, take da scemare grandemente la capacità di intendere o volere.
Di talché in presenza di personalità psicopa-
tica,normalmente esternantesi in anomalie del carattere e,in forma degenerativa, dei sentimenti inerenti soprattutto alla sfera affettiva, la psi-
copatia può incidere sull'imputabilità soltanto allorché sulle dette anomalie si innesti e sovrapr.
ponga uno stato patologico, pur se inerente alla
-qualità ed alla gravità della stessa psicopatia,
e sempre che tale stato sia diretta causa di al-
terazione della capacità di intendere e volere,
rimando,in contraria ipotesi,nell'ambito delle more anomalie caratteriali non influenti sulla imputabilità del soggetto agente.
In applicazione di detti principi di diritto 14
correttamente la porte bolognese ha escluso la sussistenza dell'invocata diminuente, rilevando che dalla stessa relazione del consulente di parte emergeva che la disarmonia del carattere e di disturbo della personalità del IN comporta-
vano soltanto instabilità e difficoltà di adatta-
mento, ma non integravano ura condizione di altera zione in senso patologico : il che concordava con quanto affermatosi nella perizia d'ufficio; che ave va concluso per la piena imputabilità dell'odierno imputeto.
Motivazione fatta dal giudice del merito aderente a diritto e con logiche argomentazioni non affetti da vizi censurabili innanzi a questa corte di legittimità.
Il terzo motivo di gravame é manifestamente infondato, in quanto presuppone, per il suo eventua le accoglimento, che l'omicidio contestato al PASI-
NI non sia pluriaggravato e, quindi,non venga pu-
nito con la pena dell'ergastolo.
Infatti solo in tale ipotesi potrebbe trova-
re ingresso l'invocato rito abbreviato ex artt.
438 e segg. c.p.p., escluso a seguito della sen-
tenza della Corte costituzionale 176/1991 che ha 15
dichiarato l'illegit imità costituzionale dell'ul-
timo inciso del 2° co. dell'art.442,laddove sta-
biliva che "alla pena dell'ergastolo é sostituita quella della reclusione di anni trenta".Ipotesi
ron sussistente nel caso che ci occupa, attesa la confermata esistenza di agaravanti comportanti 11' la pena dell'ergastolo.per il delitto " de quo
Infine l'ultimo motivo di impugnazione deve essere disatteso, in quarto nel formulare il giu-
dizio di valenza ex art.69 c.p.,in presenza di circostanze di segno opposto,la corte bolognese ha considerato anche le circostanze riguardanti il IN elencate nel motivo in esame, ma con motivaziore esauriente, in fatto e non affetta da vizi logico-giuridici ha ritenuto legittimamente di arrestarsi, nella predetta valutazione, alla mera equivalenza tra le concorrenti circostanze,
sicché la relativa censura avanzata dal ricorren-
te esula dal giudizio esprimibile in questa seda.
Il rigetto del ricorso importa per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.H. 16
Letti e applicati gli artt.615 616 3.P.P.,
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 18 giugno 1993
IL PRESIDENTE
(dr.S.Sibilia)
est. IL CONSIGLIERE
(dr.S.Campo)
W
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
24 LUG 1993 Innocento Battista
IL COLLAZORATURE
DI CANSELLERIA
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