Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2005, n. 21966
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Sentenza 15 marzo 2005

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In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un'area sulla quali terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2005, n. 21966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21966
    Data del deposito : 15 marzo 2005

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