Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7646 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
7646/03 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI REPUBBLICA ITALIANA ART. 23 L. 24-11-1981, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO mogitiche al sistema penale LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Au stralia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 669/00 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Walter CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere 16917 Cron. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio Ud. 23/01/03 FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ملا REGIONE MOLISE in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI GI IC, RI NO;
intimati avversO la sentenza n. 179/98 della Sezione distaccata 2003 di Pretura di TERMOLI, depositata il 10/12/98; 131 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con separati ricorsi LI Di OM e Giu- liano UO si opponevano davanti al Pretore di La- rino alla ordinanza ingiunzione del Presidente della Giunta Regionale del Molise per £ 30.030.00 da pagarsi in solido quale sanzione amministrativa conseguente all'aver consentito alle acque reflue provenienti da loro proprietà di essere by passate (cosi testualmente in sentenza) in testa all'impianto di depurazione a mezzo di conduttura non depurata.Sostenevano che la contestata infrazione all'art 6 coma 2 della legge n 172del 1995 non sussisteva dal momento che la loro con- duttura era stata regolarmente autorizzata dal Comune di Campomarino, che si dava comunque una ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, e che la ordinanza era ille- gittima dal momento che titolare dello scarico era lo stesso comune autorizzante e non la Regione Molise. Il pretore di Larino accoglieva l'opposizione. Ri- teneva infatti, sulla scorta degli accertamenti tecnici di ufficio, che nella specie le due linee di by pass s 2 relative ad acque bianche ed acque nere, fossero state autorizzate regolarmente dal Comune competente. Ricorre per cassazione con due motivi il Presidente della Giunta Regionale del Molise. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso il Presidente del- la Giunta Regionale lamenta la violazione dell'art 23 della legge n 689 del 1981, nonchè la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che la ctu afferma che all'epoca in cui i relativi accerta- menti vennero compiuti non esistevano altre condotte o pozzetti estranei all'impianto, contrariamente a ciò che invece risulta dal verbale di contestazione redatto dai carabinieri, dal quale si deduce il cosiddetto by pass di siffatte condotte contenenti l'impianto di de- purazione. Il giudice adito benché richiesto non dette luogo alla prova testimoniale che avrebbe potuto chia- rire come per appunto all'epoca dei fatti contestati esistesse un impianto di depurazione saltato dalla conduttura di acque reflue posta in essere dalle parti oggi ricorrenti.
1.a. Osserva la corte che la sentenza impugnata ha fondato la sua statuizione sulla sola ctu che come ri- leva la amministrazione ricorrente, è intervenuta a constatare i fatti dopo un anno e mezzo circa dalla constatazione effettuata da verbalizzanti.Essa а tale data non mostra di avere riscontrato l'esistenza depurazione. Il giudice del merito dell'impianto di dunque giunge a negare la sussistenza dell'illecito senza menzionare nemmeno il contrasto tra i due ac- certamenti contrasto che invece doveva essere esami- nato nell'ambito dell' esame del fatto. Sussistono per- tanto entrambe la violazioni di legge allegate giacché l'art 23 al penultimo comma stabilisce che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove suffi- cienti della responsabilità dell'opponente, e peraltro sul punto relativo all'accertamento dei carabinieri e del valore del verbale, in cui contenuto non risulta sia stato contestato, manca in senso grafico ogni moti- vazione.
2. Il motivo è fondato e tale fondamento assorbe la trattazione di quello successivo che allega la viola- zione dell'art 6 comma 2 della legge n 172 del 1995. 3. Il ricorso deve essere accolto. La sentenza im- pugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad al- tro giudice del merito il quale la deciderà dando conto in motivazione di avere esaminato il contenuto del ver- bale ed il suo valore probatorio, anche eventualmente alla luce dei possibili ulteriori accertamenti. Il giu- dice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa 4 fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza im- pugnata e rinvia la causa anche per le spese al tribu- nale di Larino. In Roma il 23 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Berruti Antonio Saggio The p CORTE SUPREMAN CASSATION Prima So Cute As @aDepositate inceteria LLIERE 5