Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33896
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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In tema di misure cautelari personali, la norma di cui all'art. 275, comma primo bis, cod. proc. pen., secondo la quale, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito di essa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertata colpevolezza dell'imputato in sede di giudizio abbreviato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi. (Fattispecie relativa a condanna per associazione di tipo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33896
    Data del deposito : 14 luglio 2010

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