Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la norma di cui all'art. 275, comma primo bis, cod. proc. pen., secondo la quale, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito di essa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertata colpevolezza dell'imputato in sede di giudizio abbreviato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi. (Fattispecie relativa a condanna per associazione di tipo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 33896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33896 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
86 33896 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 14/07/2010 Composta dagli Ill,mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. GIOVANNI SILVESTRI
Consigliere - N. 2053/10 Dott. MASSIMO VECCHIO
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Consigliere - N. 15465/2010 Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. MAURIZIO BARBARISI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) ZE IO N. IL 25/06/1962
avverso l'ordinanza n. 11060/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 11/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA'; tette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurel colosse du ha Nervo diciaron requeron el divisonS
Udit i difensor Avv.;
In precedenza (16/9/08) il Gip dello stesso tribunale non aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per affermare la perdurante partecipazione del ZE al sodalizio mafioso durante la sua carcerazione ed aveva emesso ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti solo per ricettazione, aggravata ex art. 7 1. 203/91.
Con la detta sentenza del 22/12/09 il Gup riteneva invece la reità del ZE per associazione mafiosa (in continuazione con precedente condanna per lo stesso reato) e l'assolveva dal reato di ricettazione aggravata (assorbito nell'associazione mafiosa): revocava la precedente ordinanza cautelare e disponeva la nuova per il reato associativo (la cui permanenza durante la detenzione era provata dalla perdurante corresponsione dello stipendio nei suoi confronti da parte dei sodali, significativa del ruolo di rilievo da lui ricoperto).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare (la posizione del ZE essendo già stata valutata dal Gip con l'ordinanza del 16/9/08) e vizio di motivazione sul punto (in virtù della condanna il Tribunale avendo ritenuto di non dover motivare sui gravi indizi di colpevolezza); 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, a fronte di soggetto tempo detenuto e in atto in regime differenziato.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, generico e manifestamente infondato, è inammissibile.
Nessun giudicato cautelare violato, l'ordinanza del giudice della cognizione emessa dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 275.1-bis. cpp avendo per legge come quid pluris rispetto a quanto avvenuto nella fase precedente una pronuncia basata non più su gravità indiziarie ma su prove (di qui anche la sufficienza di un loro implicito richiamo). In proposito la giurisprudenza di questa Corte è netta: "In tema di misure cautelari personali, la norma di cui al comma 1-bis dell'art. 275 cpp (secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito della sentenza stessa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti) si applica anche quando la custodia cautelare venga disposta all'esito dell'accertamento dibattimentale (o - la ratio è la medesima del giudizio
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abbreviato: ndr) della colpevolezza dell'imputato, dopo essere stata, in precedenza, revocata per carenza di indizi" (Cass., I, n. 11860 del 26/2/09, rv. 243921, Carcione). Quanto alle esigenze cautelari (presunte per il titolo di reato) esse sono compitamente motivate, mancando la prova della loro assenza ed essendovi anzi la prova di una perdurante adesione del soggetto alla cosca di appartenenza.
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n. 332 n. 1 to: L. 9-3
20 SET. 2010 Roma, li
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 cpp) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una congrua somma alla Cassa delle ammende. Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, n. att. cpp_
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, n. att. cpp_ Roma, 14/7/10
Il cons.est.
IK Presidente
DEPOSITATA
INCANCELLERIA
20 SET. 2010
fura Fasella
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