Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l'imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state eseguite al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE BR - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CREBO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. BR AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SANDRO CALLEGARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA COMP. SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato MARIO MAZZÀ, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1030/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 07/07/99 e depositata il 30/09/99 (R.G:
981/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/03 dal Consigliere Dott. BR DURANTE;
udito l'Avvocato Mario MAZZÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Crebo conveniva innanzi al tribunale di Bologna l'Assitalia. - Le assicurazioni d'Italia s.p.a., con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione contro il rischio derivante dall'esercizio dell'attività di imprenditore edile, e, assumendo che in base a tale contatto la società convenuta aveva indennizzato HE AL e TI VA dei danni che una frana verificatasi nel corso dei lavori di costruzione di un fabbricato aveva causato ad immobile di loro proprietà, ma aveva rifiutato di rimborsare le spese (lire 68.906.000) che essa istante aveva sostenuto per i lavori urgenti intesi a limitare i danni, ne chiedeva la condanna al pagamento di tali spese.
L'Assitalia si difendeva, sostenendo che le spese non rientravano nella garanzia assicurativa.
Il tribunale rigettava la domanda;
la società Crebo proponeva gravame, ma la corte di appello di Bologna lo rigettava con sentenza resa il 7.7.1999. La Corte ha ritenuto che la clausola 15 delle condizioni particolari di polizza, che concerne le spese sostenute dall'assicurato per interventi di urgenza intesi a limitare i danni, non è applicabile alla fattispecie, atteso che, come accertato dalla c.t.u., "le opere di consolidamento eseguite in via di urgenza dalla Crebo corrispondevano ad evidenti necessità strutturali ex ante"; che non è possibile comprendere "nel rischio assicurato opere che costituivano ab origine un costo necessario dell'impresa", perché risulterebbe altrimenti stravolto il concetto di rischio assicurato;
che "le opere di consolidamento urgenti sono state effettuate non solo a favore della proprietà HE - TI, ma anche e soprattutto nell'interesse della Crebo e dell'edificio che essa stava costruendo".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Crebo, affidandone l'accoglimento a due motivi;
ha resistito con controricorso l'Assitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, muove alla corte di merito due censure:
la prima per avere ritenuto che dalla c.t.u. risulta che le opere di consolidamento eseguite in via di urgenza corrispondevano ad evidenti necessità strutturali "ex ante" e soddisfacevano l'interesse dell'assicurata oltre che dei terzi, mentre da tale fonte probatoria non risulta ne' l'una ne' l'altra cosa, con la conseguenza che la motivazione è complessivamente contraddittoria e questo vizio si ripercuote sulle argomentazioni collegate;
la seconda per avere giudicato che i menzionati lavori non rientrano nella previsione dell'art. 15 dell'appendice della polizza e derivano, invece, dall'avere l'assicurata omesso fin dall'inizio obbligatorie cautele, sicché non sono coperti dall'assicurazione, mentre in effetti essi nulla hanno a che vedere con la determinazione dell'ambito di copertura assicurativa della polizza, perché altrimenti le conseguenze economiche del sinistro, invece di essere assunte dall'assicuratrice, rimarrebbero a carico dell'assicurata. Con riferimento alla prima censura va considerato che per evitare che si risolva nella rinnovazione del giudizio di merito il controllo di legittimità sulla motivazione non deve rimettere in discussione il convincimento espresso in fatto dal giudice di merito, che rimane incensurabile, e deve, al contrario, consistere nella valutazione della legittimità della base del convincimento.
Non è, pertanto, ravvisabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. allorquando, come nella specie, la parte deduca che il giudice di merito ha desunto dalla c.t.u. - costituente fonte obiettiva di prova - circostanze di fatto che da essa non risultano, richiedendosi al giudice di legittimità un riesame della c.t.u. che egli non può compiere in tale caso potrebbe, se mai, ravvisarsi un errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., non denunciabile in Cassazione. La seconda censura va esaminata unitamente al secondo motivo per ragioni di connessione.
Con tale motivo la ricorrente, difatti, denuncia violazione e falsa applicazione di non specificate norme di diritto;
deduce: la corte di merito ha accolto la tesi, secondo la quale le spese sostenute si riferiscono ad opere da eseguire "ex ante" e non sono, perciò, rimborsabili;
la tesi si palesa, però, erronea alla stregua del carattere urgente delle opere accertato dal c.t.u.; la clausola di polizza che prevede la copertura delle spese affrontate dall'assicurato per evitare o limitare i danni prodotti dal sinistro è posta nell'interesse dell'assicuratore ed, invece di estendere l'oggetto dell'assicurazione, si limita a prevedere una garanzia di indennizzo finalizzata al contenimento del danno;
in particolare, non prevede una seconda categoria di danni che resterebbe fuori dell'assicurazione, bensì configura una diversa pattuizione accessoria a quella principale;
l'assicuratrice ha espressamente riconosciuto l'indennizzabilità del sinistro e siffatto riconoscimento comporta la rimborsabilità delle spese sostenute per limitare le conseguenze dannose;
la rimborsabilità trova, peraltro, specifico fondamento nella previsione dell'art. 1914 c.c., applicabile anche all'assicurazione della responsabilità civile. Anche questo motivo contiene due censure.
La prima, che muove dalla considerazione che il c.t.u. ha accertato il carattere di urgenza delle opere, urta contro accertamento di fatto della corte di merito, correttamente e congruamente motivato, circa la pertinenza delle spese ad opere costituenti "ab origine" costo di impresa ed è, perciò, inaccoglibile.
La seconda censura e la corrispondente censura del primo motivo pongono la questione se siano rimborsabili le spese che l'assicurato sostenga per limitare il danno anche quando avrebbero dovuto essere sostenute prima ancora per porre in essere condizioni idonee ad evitare il sinistro o, come si esprime la sentenza impugnata, costituenti "ab initio" costo necessario di impresa. La questione va risolta negativamente.
Al riguardo occorre considerare che nell'assicurazione contro i danni l'obbligazione di pagamento dell'indennità assicurativa presuppone due fatti che si possono verificare anche a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro e, cioè, l'evento generatore del danno o sinistro in senso stretto e la lesione dell'interesse coperto dall'assicurazione o danno prodotto dal sinistro.
Secondo un'interpretazione dottrinale, che fa leva sull'interesse comune dell'assicurato e dell'assicuratore a che non si verifichino i presupposti per l'attuazione dell'obbligazione indennitaria nonché sull'obbligo dell'assicurato derivante dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'art. 1914 c.c. pone a carico dell'assicurato l'obbligo di compiere l'attività volta ad impedire o limitare il danno ed ancora prima quello di svolgere ogni attività intesa ad evitare il sinistro.
Senonché, il testo normativo "l'assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare il danno" collega l'obbligo al momento del danno e non a quello del sinistro inteso come fatto causale e tanto consente di affermare che i comportamenti che rilevano sono unicamente quelli che investono il primo e non il secondo momento. Ciò è confermato dal fatto che i comportamenti dell'assicurato che possono avere influenza causale sul verificarsi del sinistro sono previsti in via generale dall'art. 1900 c.c. e con riferimento alle assicurazioni della responsabilità civile dall'art. 1917 c.c.;
secondo tali norme l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennità, se l'assicurato cagiona il sinistro per dolo o colpa grave, e vi è, invece, tenuto, se lo cagiona per colpa lieve. Bisogna ammettere che in una prospettiva dialettica nell'ambito delle azioni praticabili per evitare il danno vanno ricompresse anche quelle dirette ad impedire il fatto che lo genera, ma in base alla lettera dell'art. 1914 c.c. si deve escludere che l'obbligo di salvataggio dell'assicurato sorga prima del verificarsi del sinistro. Assumono rilievo in questo senso il secondo comma dell'art. 1914, secondo il quale le spese che rimangono a carico dell'assicuratore sono proporzionate al valore delle cose al tempo del sinistro, ed il terzo comma dello stesso articolo, che pone a carico dell'assicuratore i danni materiali derivati dai mezzi disposti dall'assicurato per evitare o diminuire il danno e non quello diretto ad evitare il sinistro, per cui è di salvataggio solo l'attività che, inserendosi nel processo causale già avviato dal sinistro, si riveli idonea e necessaria ad evitare che il processo medesimo giunga ad esaurimento e produca il danno.
Il secondo e terzo comma dell'art. 1914 collegano all'adempimento dell'obbligo di salvataggio la ricaduta dei relativi oneri finanziari sull'assicuratore.
L'obbligazione di quest'ultimo, pur presupponendo il contratto di assicurazione, deriva direttamente dalla legge e prescinde dal verificarsi di entrambi i presupposti dell'obbligazione indennitaria;
essa non è componente di tale obbligazione, alla quale è collaterale;
sussiste anche se non diventa attuale l'obbligazione indennitaria e deve essere adempiuta pure quando il suo ammontare, unito a quello del danno, superi la somma assicurata. In conclusione qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l'imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato;
ciò perché, se le opere fossero state compiute al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.
Non merita, conseguentemente, censura la Corte di merito per avere escluso che siano rimborsabili le spese sostenute dall'assicurata. Il ricorso è rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidare in euro 2.100, di cui euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004