Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 83
CASS
Sentenza 8 gennaio 2004

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Qualora nel corso della costruzione di un fabbricato l'imprenditore tralasci di compiere le opere necessarie per evitare il sinistro e le compia dopo che il sinistro si è verificato per evitare o diminuire il danno, le spese relative rimangono a suo carico e non si trasferiscono all'assicuratore della responsabilità civile connessa alla costruzione del fabbricato; ciò perché, se le opere fossero state eseguite al tempo dovuto, si sarebbe evitato il sinistro e nessuna opera sarebbe stata necessaria per evitare o ridurre il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 83
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 83
    Data del deposito : 8 gennaio 2004

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