Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta pertanto al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il ritiro del libretto nominativo da parte dell'invalido potesse costituire presunzione della ricezione della comunicazione relativa all'emissione di pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15737 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- ricorrente -
contro
TT SC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA N. 1390, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO RUGGIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati SILVANO SALANI, DARIO AMBROSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 2471/2000 del Tribunale di BARI, depositata il 30 novembre 2000 - R.G.N. 602/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 3 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES TI, premesso che il Comitato Provinciale di Assistenza (a Beneficenza Pubblica aveva deliberato l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 luglio 1989 e che egli percepì tale indennità solo nel novembre 1993, senza nulla ottenere, nonostante ripetute richieste, in relazione ai ratei arretrati, adiva il Pretore di Bari per ottenere la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dei suddetti ratei, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. Il Pretore accoglieva la domanda. Il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza pretorile rilevando, per quel che in questa sede ancora rileva, che gli interessi legali sui ratei arretrati erano dovuti solo fino al 1993, epoca in cui il credito era divenuto esigibile con l'emissione di mandato di pagamento, atteso che la mancata riscossione del credito era ascrivibile all'inerzia del beneficiario che non si era attivato per conseguirla, pur avendo ricevuto, nel luglio 1993, dall'amministrazione una comunicazione che doveva presumersi pervenuta in quanto successivamente il tutore del TI aveva ritirato il libretto intestato all'invalido. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello, rilevando che la nota prefettizia in data 15 luglio 1993, come ammesso dallo stesso Ministero in primo grado, non era stata inviata con raccomandata, che il TI aveva sempre negato di aver ricevuto tale nota, che il Ministero predetto non aveva fornito alcuna prova del contrario e che, infine, tale prova non poteva desumersi dal ritiro del libretto nominativo intestato all'invalido, non potendo escludersi che l'invalido (o il suo tutore), da tempo in attesa delle prestazioni assistenziali richieste, avesse ottenuto la consegna del libretto indipendentemente da una precedente comunicazione, ed a seguito di personale interessamento presso gli uffici deputati all'emissione e/o al rilascio del predetto documento.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno; resiste con controricorso il TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., nonché per vizi di motivazione, rilevando che il ritiro del libretto intestato all'invalido costituiva una ragionevole presunzione della ricezione della comunicazione del 15 luglio 1993, desumibile da elementi chiari, precisi e concordanti e che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di poter superare tale presunzione fondata sull'evidenza dei fatti, basandosi invece sull'ipotesi astratta e improbabile (anche per il tempo trascorso tra l'invio della comunicazione e il ritiro del libretto) che il TI e/o il suo tutore avessero ritirato il libretto prescindendo da ogni comunicazione e a seguito di loro personale interessamento presso gli uffici deputati all'emissione e/o al rilascio di esso. La censura è infondata.
Invero, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può far ricorso, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta pertanto al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 15399 del 2002 RV 558199 e n. 5526 del 2002 RV 553784), dovendosi peraltro rilevare che la censura per vizio di motivazione non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e intrinseca contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso, secondo un orientamento giurisprudenziale espresso, ancorché non recentemente, dal giudice ed legittimità, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. Cass. n. 764 del 1960 RV 880880).
Peraltro, nella specie, il giudice di merito ha espressamente esaminato l'elemento indiziario costituito dal ritiro del libretto nominativo ed ha, con motivazione logica ed esauriente, escluso che detto elemento presentasse il carattere della gravità e della precisione, rilevando che il suddetto ritiro poteva essere determinato anche da fatti (ad esempio: personale interessamento della parte) diversi dal ricevimento della nota prefettizia. La decisione del giudice di merito sul punto, oltre che adeguatamente motivata, costituisce corretta applicazione dell'art. 2729 c.c., giacché, se è vero che una condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità esclude la necessità di una pluralità di indizi, è pur vero che la gravità e la precisione dell'unico indizio devono essere rigorosamente verificate secondo una fondamentale esigenza di coerenza, per cui dal fatto noto non possa risalirsi ad altro fatto fuorché a quello che costituisce l'oggetto della prova, di modo che il nesso stabilito tra il fatto noto e quello ignoto non possa che essere esclusivo, non potendo farsi ricorso alla presunzione quando il fatto noto si presenti come possibile conseguenza di due o più antecedenti (v. Cass. n. 1666 del 1973 RV 364562 e n. 12088 del 1998 RV 521197). Il ricorso deve essere pertanto rigettato: le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 16,00, oltre Euro 1.500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2003