CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29644 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI FE (CUI 04GFDY7) nato il [...] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29644 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la decisione di condanna di primo grado per il reato di lesioni nei confronti dell'imputato, escludendo solo la recidiva ritenuta dal Tribunale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Genova l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Paolo Burlo, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Il RI con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 133 cod. pen. e 52 e 63 del d.lgs. n. 274 del 2000 per essergli stata comminata una pena illegale in riferimento all'art. 582 cod. pen., in quanto, a seguito della modifica del regime di procedibilità operato dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di lesioni è divenuto procedibile a querela e quindi rientra nella competenza del giudice di pace, con conseguente impossibilità di irrogare la pena detentiva. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 62-bis cod. pen., stante il mancato vaglio della Corte territoriale, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dello stato di emarginazione sociale di esso imputato. 2.3. Con il terzo motivo il RI deduce carenza della motivazione della sentenza quanto all'omessa sostituzione d'ufficio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre rilevare in via preliminare, considerato che il ricorso proposto, quanto al primo motivo, non è manifestamente infondato, e dunque è idoneo all'instaurazione del rapporto processuale, che l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Infatti, come ha correttamente dedotto lo stesso ricorrente, il reato per cui si procede, ossia quello di lesioni per un tempo ricompreso tra venti e quaranta giorni, è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, all'art. 582 cod. pen. l 2 Il Collegio ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, se il regime di procedibilità diventa più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di lesioni di cui all'art. 582, comma i , cod. pen. procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente. Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, che ha attestato l'assenza, alla data del 30 marzo 2023, ossia anche entro la scadenza del termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 a fronte del mutamento del regime di procedibilità del reato, della presentazione della querela per il procedimento in esame. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della querela, ossia della necessaria condizione di procedibilità della stessa. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29644 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la decisione di condanna di primo grado per il reato di lesioni nei confronti dell'imputato, escludendo solo la recidiva ritenuta dal Tribunale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Genova l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Paolo Burlo, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Il RI con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 133 cod. pen. e 52 e 63 del d.lgs. n. 274 del 2000 per essergli stata comminata una pena illegale in riferimento all'art. 582 cod. pen., in quanto, a seguito della modifica del regime di procedibilità operato dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di lesioni è divenuto procedibile a querela e quindi rientra nella competenza del giudice di pace, con conseguente impossibilità di irrogare la pena detentiva. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 62-bis cod. pen., stante il mancato vaglio della Corte territoriale, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dello stato di emarginazione sociale di esso imputato. 2.3. Con il terzo motivo il RI deduce carenza della motivazione della sentenza quanto all'omessa sostituzione d'ufficio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre rilevare in via preliminare, considerato che il ricorso proposto, quanto al primo motivo, non è manifestamente infondato, e dunque è idoneo all'instaurazione del rapporto processuale, che l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Infatti, come ha correttamente dedotto lo stesso ricorrente, il reato per cui si procede, ossia quello di lesioni per un tempo ricompreso tra venti e quaranta giorni, è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, all'art. 582 cod. pen. l 2 Il Collegio ritiene peraltro che la novità normativa riguardante il predetto mutamento del regime di procedibilità trovi applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione si può pervenire, anche in assenza di una specifica disciplina transitoria, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza della stessa sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. In particolare, detto principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di tenore analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, se il regime di procedibilità diventa più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609-septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Applicando i riferiti principi nella fattispecie per cui è processo ne deriva che la richiamata novella del d.lgs. 150 del 2022, laddove ha reso il reato di lesioni di cui all'art. 582, comma i , cod. pen. procedibile a querela, quale disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello ascritto alla ricorrente. Ciò posto, stante l'assenza agli atti del fascicolo d'ufficio della querela (per la presentazione della quale è ormai spirato anche il termine contemplato dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022), è stata effettuata un'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, che ha attestato l'assenza, alla data del 30 marzo 2023, ossia anche entro la scadenza del termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 a fronte del mutamento del regime di procedibilità del reato, della presentazione della querela per il procedimento in esame. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della querela, ossia della necessaria condizione di procedibilità della stessa. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente