CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/12/2023, n. 50388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTI UR nato il [...] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50388 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato TI AU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di NC che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, TT RA, redatto il 6 marzo 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pesaro;
l'allegazione del verbale al ricorso in uno alla richiesta di "improcedibilità per difetto di querela" vale come accettazione tacita della remissione da parte dell'imputato che, all'uopo, ha conferito apposita procura speciale al proprio difensore. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 06/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSI NI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50388 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato TI AU ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di NC che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, TT RA, redatto il 6 marzo 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pesaro;
l'allegazione del verbale al ricorso in uno alla richiesta di "improcedibilità per difetto di querela" vale come accettazione tacita della remissione da parte dell'imputato che, all'uopo, ha conferito apposita procura speciale al proprio difensore. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 06/12/2023