Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8594 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
LL TE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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EGLE PILLA
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ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NI nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8594/2026 Roma, li, 04/03/2026
Sent. n. sez. 1499/2025 UP 28/11/2025 R.G.N. 30622/2025
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
udito il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, GIULIO MONFERINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
l'inammissibilità nel
resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia del 9 novembre 2023 del Tribunale di Nola in composizione monocratica con la quale FI AN era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di minaccia grave nei confronti della sua ex compagna.
2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi.
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2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale quanto al rigetto da parte del giudice di primo grado della istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato. La istanza di differimento era corredata da certificazione medica che attestava l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato in ragione delle sue gravi condizioni di salute a causa di una grave infezione con rischio di perdita del piede sinistro, senza peraltro che fosse disposto dal giudice alcun accertamento medico in relazione alla portata dell'impedimento dedotto e certificato. Era stato disposto in sede di dimissioni il primo controllo post-operatorio proprio per la data dell'udienza.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente. La condotta tenuta dal ricorrente non si è tradotta in atti idonei ad intimorire la vittima, la quale ha svolto la propria vita libera e senza costrizioni;
non ha considerato le difficili condizioni di salute dell'imputato che incidevano sulla concreta realizzabilità dell'atto di minaccia. A fondamento della penale responsabilità vi sono unicamente le dichiarazioni della persona offesa senza che vi sia stato un vaglio rigoroso dell'attendibilità della stessa.
2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il mero richiamo a precedenti denunzie non è sufficiente ad escludere la applicazione della invocata condizione di non punibilità.
2.5 Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto al calcolo della pena. Pur concedendo le circostanze attenuanti generiche le stesse non sono state poste in bilanciamento con la circostanza aggravante contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va preliminarmente evidenziato che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di
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legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.2018, P.g., p.c. in proc. F e altri, Rv. 273525).
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che all'udienza del 9 novembre 2023: - la difesa dell'imputato, nell'avanzare richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato, depositava certificazione della struttura Fabia Mater che attestava il ricovero dell'imputato dal 27 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023 per "[..]un intervento di bonifica sui tessuti molli a causa di un'ulcera infetta con perdita di sostanza piede sinistro in paziente in trattamento con fissatori esterni[..]". Prescriveva divieto di deambulazione e riposo in ambiente domestico con primo controllo post-chirurgico fissato con il medico specialista per il giorno 9 novembre 2023; - la difesa depositava altresì certificazione del 9 novembre 2023 a firma del medico chirurgo specialista in chirurgia del piede diabetico che richiedeva "nel tentativo di salvataggio dell'arto ancora in evoluzione" strettissima astensione dal carico e le più strette condizioni igienico ambientali;
- il Tribunale rigettava la istanza di rinvio ritenendo che "[..] l'assenza all'odierna udienza è stata determinata da una scelta dell'imputato avendo lo stesso potuto differire orario e data del controllo gratuito post-operatorio non emergendo dagli atti che l'FI si sia avvalso con esito negativo di tale facoltà presso l'istituto di cure[..]." - la valutazione del giudice di primo grado è stata condivisa dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
1.2. I giudici di merito hanno, dunque, ritenuto non assoluta l'impossibilità a comparire, sostenendo che il controllo poteva essere rinviabile e non vi era prova che l'imputato si fosse adoperato in tal senso con esito negativo. Tali affermazioni, tuttavia, appaiono delle mere asserzioni prive di un adeguato supporto argomentativo e smentite dalla documentazione addotta dall'imputato, dalla quale risulta che il controllo risultava urgente alla luce della patologia dalla quale risultava affetto l'imputato prospettandosi un serio rischio di perdita dell'arto. I giudici di merito hanno ritenuto non assoluto l'impedimento, non spiegando, però, in base a quali valutazioni tecniche o massime di esperienza era possibile rinviare il controllo e riprogrammarlo a distanza di pochi giorni: affermazione che avrebbe dovuto essere supportata da dati concreti e massime di esperienza che 3
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consentivano di ritenere che tale differimento fosse compatibile con la natura della patologia e con le "liste di attesa" della struttura sanitaria.
1.3. Questa Corte ha sul punto chiarito che in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, sicché può pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dell'imputato. ((Sez. 5, n. 21829 del 17/05/2022, Calderoli, Rv. 283127 che ha censurato la decisione con la quale, senza alcuna indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonei a superare il giudizio espresso dal sanitario, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato sul presupposto che l'intervento chirurgico, cui lo stesso avrebbe dovuto sottoporsi, pur attestato come indifferibile nel certificato medico rilasciato da uno specialista, avrebbe potuto essere riprogrammato a distanza di pochi giorni).
1.4. L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento e gli atti ad essa conseguenti, per i motivi esposti, sono nulli.
2.L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame dei motivi ulteriori che si ritengono in esso assorbiti. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado vanno dunque annullate senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.
3.Il rapporto di natura sentimentale intercorso tra le parti e il riferimento alle condizioni di salute dell'imputato comportano l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge
Così deciso, il 28/11/2025
Il Consigliere estensore Egle Pilla
Il Presidente
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