Sentenza 20 novembre 2018
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 dicembre 2024
Cass., sez. VI, 29 maggio 2024 (dep. 1 agosto 2024), n. 31605, Di Stefano, Presidente, Riccio, Relatore Il caso In parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Lecce, la Corte d'appello del capoluogo salentino ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermando l'applicazione delle pene accessorie, in quanto ritenuto colpevole di peculato continuato per essersi appropriato, quale responsabile della sala consulenze di Poste Italiane S.p.a., di somme provenienti dal riscatto di buoni fruttiferi postali destinate a essere investite in altri strumenti finanziari. Avverso la pronuncia d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione adducendo – nel quadro di una più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2018, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2018 |
Testo completo
00993-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1955/2018 - Presidente - GIACOMO PAOLONI UP 20/11/2018 ANDREA TRONCI - R.G.N. 28372/2018 Relatore ANGELO CAPOZZI IA NA DA UR SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO EB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avvocato FABIO MASSIMILIANO del foro di PATTI difensore di fiducia di CO EB che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato NO LI avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 7.2.2014, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni in favore delle parti civili costituite, perché quale direttore dell'ufficio postale di Alcara Li Fusi, avendo per ragioni di servizio il possesso della somma di denaro di euro 5.000,00, consegnatagli dai coniugi NC EN e Vincenzo TA affinché ne curasse le operazioni di versamento su di un loro libretto postale di risparmio, se ne appropriava.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen. e dell'art. 2 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 144 del 2002 e mancata erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. Trattandosi di somme prelevate dalla Banca di credito cooperativo Valle del Fitalia e non dal libretto postale, la relativa appropriazione non investe la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del ricorrente. Si richiama, a riguardo, la decisione emessa dalla Sez. 6 n. 40747/2016 con la quale la fattispecie di peculato è stata attribuita al direttore dell'ufficio postale che si appropria di somme di denaro sottratte direttamente dalla cassa dell'Ufficio e non nell'ambito dello svolgimento dell'attività privatistica di raccolta del risparmio. Si richiamano, poi, quelle decisioni in sede di legittimità che contrastano l'orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata (Sez. 5 n. 31660 del 2015) escludendo la qualità di persona incaricata di pubblico servizio e, tantomeno quella di pubblico ufficiale, nel dipendente di Poste Italiane Q S.p.A. che sia addetto ai servizio di bancoposta, di natura esclusivamente privatistico (Sez. 6 n. 18457/2014; Sez. 6 n. 10124/2014, Sez. 5 n. 39852/2015).
2.2. Errata applicazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. nonché del codice di autoregolamentazione del diritto di astensione degli avvocati nonché della legge n. 83/2000 in materia di sospensione della prescrizione. Erroneamente è stato computato -in relazione ai rinvii per 1 astensione del difensore dalle udienze del 18.12.2009 e 12.7.2013 un periodo di sospensione del decorso della prescrizione superiore ai 60 gg. in quanto una normativa di rango inferiore - quale quella del codice di autoregolamentazione non può derogare a quella di rango superiore quale quella prevista dall'art. 159 cod. pen.. Pertanto, il periodo di sospensione non risultava essere quello di 440 (recte 436 giorni) ma di 180 gg., cosicché il reato di peculato doveva ritenersi prescritto alla data della sentenza di appello.
2.3. Errata applicazione delle norme in materia di riqualificazione del reato (art. 521 cod. pen.) con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. e conseguente errata applicazione dell'art. 157 cod. pen.. Richiamando le ragioni esposte nel primo motivo, la riqualificazione del reato quale appropriazione indebita doveva far dichiarare prescritto il reato già prima della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto delle stesse statuizioni civili.
2.4. Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla emergenze probatorie indicate in atti. A) Illogicamente è stata affermata la sussistenza del peculato nonostante la somma di cui si tratta non fosse stata prelevata da libretto postale o dalla cassa dell'ufficio postale. B) Illogicamente è stata ritenuta priva di fondamento la versione difensiva secondo la quale l'incontro tra il ricorrente ed i coniugi si era svolto prima del prelievo della somma dalla banca. La Corte, a riguardo, è incorsa in un evidente abbaglio affermando che al foglietto-conteggio era annotata la data del 20.2.2004, quando - invece risulta riportata la data del 20.2.2002 (o, al massimo, la data del 20.7.2002). Tal errore ha inficiato l'intero impianto logico motivazionale della sentenza pregiudicando la valutazione delle censure difensive in ordine alla contraddittorietà della tesi accusatoria e della prima decisione, G segnatamente con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili. In particolare, la sentenza impugnata non ha considerato che le predette parti civili hanno modulato la loro posizione in relazione all'esigenza di difendersi dall'accusa di diffamazione ed ingiuria ai danni del ricorrente in relazione alla medesima vicenda e per la quale sono stati rinviati a giudizio. Inoltre, la sentenza non ha considerato che mentre era certa la data del prelevamento della somma dalla banca (27.1.2004), del tutto incerta 2 ed imprecisa è la data in cui i coniugi EN IO si sarebbero recati presso l'Ufficio Postale portando con loro i soldi. A riguardo non sono state considerate le testimonianze di IO BL, RE HI e ND SI, le cui indicazioni avrebbero fatto collocare l'incontro intorno alla metà del mese di gennaio 2004, mentre numerose sono le imprecisioni e le contraddizioni della testimonianza della EN sia in relazione al prelievo della somma che alla consegna di questa e dei libretti al ricorrente, alla percezione della mancata annotazione del deposito della somma nel mese di aprile, alla composizione della somma consegnata ed ai presunti rapporti di parentela con il ricorrente. Errata è, inoltre, la valutazione della deposizione di UI IN, SE IO, RI NN IO, IO BL, ND SI e Vincenzo IO.
2.5. Inosservanza e mancata applicazione dell'art. 174 cod. pen. e l. n. 241/2006, trattandosi di condotte coperte da indulto. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo e terzo motivo sono manifestamente infondati rispetto all'orientamento assolutamente prevalente posto a base della decisione impugnata - e non contrastato dall'orientamento che riguarda la diversa attività relativa al bancoposta secondo quale l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 - effettuata per conto della Cassa Depositi e prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi riveste natura pubblicistica. Ne - consegue che il dipendente di Poste Italiane S.p.A. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e Я pertanto risponde del reato di peculato e non di quello di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481). Cosicchè del tutto correttamente è stata ritenuta la qualifica pubblicistica dell'imputato ricorrente al quale, nella qualità e nello svolgimento delle relative funzioni, era stata consegnata dalle parti offese la somma di cinquemila euro prelevata dalla banca il 27.1.2004 - (v. pg. 4 della prima sentenza) per un intervento edilizio non più 3 -effettuato destinata ad essere versata sul loro libretto di risparmio, pure contestualmente consegnato in occasione dell'incontro avvenuto nel successivo febbraio 2004. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto è jus receptum che in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052), essendo in motivazione precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico. Pertanto, del tutto correttamente la Corte di merito ha considerato l'intero periodo di sospensione determinato in relazione a ciascun rinvio del processo a seguito dell' adesione del difensore alla deliberata astensione dalle udienze e, quindi, rilevato il mancato decorso del termine prescrizionale alla data della emissione della sentenza di appello.
4. Il quarto motivo, al di là del vizio formalmente espresso, è proposto per ragioni non consentite, involgendo una rivalutazione del compendio probatorio alla quale non può darsi accesso in sede di legittimità. In particolare, quanto al dedotto errore in ordine alla datazione del biglietto contabile annotato dal ricorrente al fine di determinare la data dell'incontro dell'imputato con i due coniugi, la relativa questione di fatto (accertata in primo grado v. pg. 4 e sg. della sentenza) non risulta essere stata oggetto di devoluzione in appello (v., in particolare, pg. 22 del relativo atto). Pertanto, tale questione di fatto non può essere devoluta per la prima volta in questa sede. Le altre questioni relative alla attendibilità della parte civile e della valutazione dei testi anche considerata l'inammissibile questione di -fatto di cui sopra non possono essere proposte in questa sede in relazione al doppio conforme accertamento che ha escluso, senza vizi logici e giuridici, qualsiasi intento calunnioso in capo alle parti civili e del 4 tutto fondato il loro assunto secondo il quale avevano consegnato la somma prelevata in banca al LI per depositarla sul libretto di risparmio postale e che tale operazione, però, non aveva avuto riscontro con la sparizione della somma consegnata. Rispetto alla convergente emergenza a riguardo fondata sulle dichiarazioni della EN, sul - dato documentale fornito dall'annotazione di mano dell'imputato e sulla testimonianza dell'impiegato IN - è stata ineccepibilmente esclusa qualsiasi fondatezza alla versione difensiva della sola richiesta di conteggio dei risparmi da parte dei due coniugi nel corso dell'incontro avvenuto con il LI ed alla inaffidabilità della annotazione "37.000+5.000" di pugno dello stesso LI consegnata alla EN (v. pg. 8 della sentenza), invece documentativa del contenuto dell'incontro nell'ufficio in relazione al computo della entità dei risparmi giacenti, tenuto conto dell'ulteriore somma consegnata e del periodo in cui era avvenuto, correttamemente essendo stato escluso fondamento al tentativo dell'imputato di retrodatare il predetto incontro per escludere che in tale occasione gli fosse stata consegnata la somma. Come pure ineccepibile è la ritenuta irrilevanza - rispetto al convergente decisivo compendio accusatorio delle dedotte imprecisioni delle - testimonianze dei figli della coppia, sul taglio delle banconote e sulle ragioni del prelievo (v. pg. 10 della sentenza impugnata). Infine, priva di vizi è la valutazione di completa inaffidabilità della testimonianza dell'impiegato BL, correttamente giudicata esito delle pressioni su di lui effettuate dal LI, volte ad avallare una versione di comodo.
5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto costituisce jus receptum che nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilità o meno dell' indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilità preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione (Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017, Brancher, Rv. 269800), decisione che nel caso di specie non vi è stata perché la relativa questione non risulta essere stata devoluta in appello.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.11.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Giacomo Paoloni лий DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 10 GEN 2019 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito O N J 6