Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5133
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione del merito del provvedimento

    Il magistrato di sorveglianza ha ritenuto il reclamo inammissibile perché il detenuto non ha individuato una violazione di legge, ma ha censurato il merito della decisione dell'amministrazione penitenziaria.

  • Rigettato
    Violazione di legge per notifica tardiva del provvedimento

    Il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la tardiva notifica non costituisca una violazione di legge prevista da alcuna disposizione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge: esclusione applicabilità artt. 35-bis e 69-bis

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il provvedimento di raggruppamento cautelare aveva perso efficacia.

  • Inammissibile
    Violazione di legge: mancata notifica al difensore e ritardo nella consegna copia al detenuto

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, poiché il provvedimento di raggruppamento cautelare aveva perso efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5133
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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