CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RG ON, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Aurelio Follieri, difensore della parte civile ASL di Foggia, che deposita memoria e nota spese e chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato, Vincenzo Di Staso, difensore di ON RG che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bari, in accoglimento degli appelli del Procuratore generale presso la Corte di appello e parte civile costituita, ASL Foggia, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 11 settembre 2018 dal Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente ON RG per il reato ascrittogli di cui all'art. 314 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, nonché risarcimento dei danni in favore della parte civile, da z Penale Sent. Sez. 6 Num. 12071 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 25/01/2023 liquidare in separata sede, con la pena accessorie e confisca della somma pari all'importo sottratto di euro 18.197, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato, sottoposto ad esame all'udienza del 29 maggio 2018, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, era stato assolto dalla imputazione ascrittagli relativa ad una ipotesi di peculato per essersi appropriato degli incassi relativi al pagamento delle spese sanitarie per conto dell'ASL di Foggia;
come incaricato di pubblico servizio avendo omesso di versare le somme incassate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 per l'importo complessivo di euro 18.197. In estrema sintesi, il Tribunale ha assolto l'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, ritenendo le deposizioni testimoniali del dirigente amministrativo NE e del dipendente TA, in servizio presso l'ASL di Foggia, insufficienti a dimostrare che l'ammanco di cassa fosse da imputarsi al predetto. Ciò perché il primo (NE) aveva fatto riferimento a quanto espostogli dal secondo (Arrnillotta), mentre quest'ultimo essendo anch'esso coinvolto nel maneggio del denaro poteva essere stato lui stesso a sottrarre il denaro mancante. La Corte di appello, adita dalla parte civile soccombente e dal P.G., ha ribaltato la decisione del primo giudice, dopo aver disposto la riassunzione delle deposizioni dei due predetti testimoni, ravvisando la piena attendibilità di quanto riferito dall'TA, per avere denunciato l'ammanco quale preposto al controllo della congruità delle somme versate e quelle riscosse, ed essendo la sua versione coerente sia alla procedura di consegna del denaro tra l'uno e l'altro, regolata dalla sottoscrizione di documenti in duplice copia necessari a documentare il passaggio del denaro, e sia a quanto riferito nell'immediatezza al proprio dirigente (NE). Secondo il Giudice dell'appello le risultanze istruttorie di carattere documentale dimostrano con certezza la correttezza dell'operato di TA, perché il primo Giudice ha omesso di considerare che le copie delle quietanze dovevano essere necessariamente conservate dall'imputato, e quindi la mancata disponibilità delle distinte firmate per la consegna del denaro ne prova la mancata effettuazione coerentemente a quanto denunciato da TA. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Vincenzo Di Staso, ON RG ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indic:ati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio di appello. 2 Si rappresenta che l'imputato ha nominato per il giudizio di appello un nuovo difensore con revoca della precedente nomina e che nessuna notificazione è pervenuta all'imputato, che non ha eletto domicilio presso il difensore, nè al suo difensore. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata citazione dell'imputato in appello per procedere al suo esame. Si richiama la decisione della Corte Edu nel procedimento MA c. Italia del 8 luglio 2021 che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria, e si rappresenta che la Prima Sezione della Cassazione ha rimesso la questione davanti alle Sezioni Unite con ordinanza del 21/09/2021. Al riguardo si precisa che la Corte di appello ha richiamato nella motivazione della riforma dell'esito assolutorio le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in merito alla necessità di una motivazione rafforzata nell'ipotesi di "overturning" "in malam partem", in applicazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., e carenza della motivazione perché la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando gli appelli interposti dalla Procura Generale e dalla parte civile mostrando di condividerne gli assunti ma in modo assertivo e senza spiegarne la ragione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Deve, innanzitutto, rilevarsi la infondatezza della dedotta questione di nullità del giudizio di appello per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore. A tale riguardo emerge dagli atti processuali che la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. Vincenzo Di Staso, subentrato al precedente difensore sempre di fiducia, avv. LE EN, contrariamente a quanto dedotto, non risulta essere stata comunicata alla Corte di appello prima della disposta notificazione della citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. all'avv. LE EN, non essendo stato l'imputato reperito presso il luogo indicato in sede di elezione di domicilio. Pertanto, la citazione dell'imputato deve ritenersi validamente eseguita, non essendo nota alla Corte di appello l'intervenuta revoca del primo difensore nominato di fiducia, e non avendo il difensore revocato, sebbene intervenuto 3 all'udienza del 3/11/2020, comunicato alla Corte di appello la revoca del suo incarico, evidentemente perché neppure a lui nota, né tanto meno la sostituzione con altro difensore. Quanto alla omessa citazione del nuovo difensore subentrante al primo, essendo anch'esso poi comparso senza nulla eccepire alla successiva udienza di trattazione orale del 19/10/2021, tenutasi per effetto della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ogni eventuale nullità per l'omesso avviso per la prima udienza risulterebbe sanata ex art. 184, comma 1, cod.proc. pen., pur dovendosi rilevare - in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata - che detta violazione certamente non sussiste essendo onere della parte che partecipi all'udienza comunicare al giudice procedente il mutamento del difensore e, prima ancora, essendo sempre onere della parte comunicare al precedente difensore da essa nominato la sua revoca e sostituzione con altro difensore, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza sia stato correttamente notificato al difensore revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, Pupino, Rv. 280340). 2. Risulta, invece, fondato il secondo motivo. Costituisce un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022 Ciancio, Rv. 283678). Va qui ribadito che tale obbligo di rinnovazione non consente di distinguere le prove dichiarative neppure in rapporto alla loro diversa natura, essendo valido anche ove il contrasto di valutazioni riguardi le dichiarazioni rese dall'imputato. La decisione della Corte Edu nel procedimento MA c. Italia del 8 luglio 2021, che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, è una decisione che si pone nel solco delle precedenti decisioni (Dan
contro
Moldavia del 22 agosto 2011; Hanu
contro
Romania del 4 giugno 2013), che hanno già trovato piena applicazione nell'ordinamento interno nella giurisprudenza di legittimità in tema di difforrne valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, posto che nel caso oggetto della sentenza MA l'esigenza di esaminare gli imputati è stata ritenuta in forza della necessità di una nuova 4 valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado che erano state ritenute decisive ai fini dell'assoluzione. In particolare, in linea con la giurisprudenza europea è stato già affermato il principio secondo cui la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglinnento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 3. Va rilevato che l'ordinanza di rinne:ssione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza MA c. Italia della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che si condivide, secondo cui non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Nel caso in esame, va osservato che il cd. overturning da parte della Corte di merito è stato basato sull'esame delle prove testimoniali, che sono state correttamente riassunte, ma rivalutate anche in stretta correlazione con le dichiarazioni rese dall'imputato già assunte nel corso del giudizio di primo grado. Era quindi necessario che nel giudizio di appello andasse disposto il nuovo esame dell'imputato per la rivalutazione di tutte le prove clichiarative poste a fondamento della decisione di condanna. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà provvedere necessariamente a riassumere l'esame dell'imputato, fatta salva la facoltà del predetto di non rispondere, senza alcun obbligo di rinnovare le altre prove dichiarative testimoniali ritenute essenziali perché già riassunte nel grado di appello e quindi liberamente valutabili nel giudizio di rinvio, ferma restando evidentemente ogni ulteriore attivazione dei poteri istruttori di ufficio. 5 All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo ed ultimo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2023 Il Co liere estensore Il Prsidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Aurelio Follieri, difensore della parte civile ASL di Foggia, che deposita memoria e nota spese e chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato, Vincenzo Di Staso, difensore di ON RG che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bari, in accoglimento degli appelli del Procuratore generale presso la Corte di appello e parte civile costituita, ASL Foggia, ha riformato la sentenza di assoluzione emessa in data 11 settembre 2018 dal Tribunale di Foggia, condannando il ricorrente ON RG per il reato ascrittogli di cui all'art. 314 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, nonché risarcimento dei danni in favore della parte civile, da z Penale Sent. Sez. 6 Num. 12071 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 25/01/2023 liquidare in separata sede, con la pena accessorie e confisca della somma pari all'importo sottratto di euro 18.197, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato, sottoposto ad esame all'udienza del 29 maggio 2018, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, era stato assolto dalla imputazione ascrittagli relativa ad una ipotesi di peculato per essersi appropriato degli incassi relativi al pagamento delle spese sanitarie per conto dell'ASL di Foggia;
come incaricato di pubblico servizio avendo omesso di versare le somme incassate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 per l'importo complessivo di euro 18.197. In estrema sintesi, il Tribunale ha assolto l'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, ritenendo le deposizioni testimoniali del dirigente amministrativo NE e del dipendente TA, in servizio presso l'ASL di Foggia, insufficienti a dimostrare che l'ammanco di cassa fosse da imputarsi al predetto. Ciò perché il primo (NE) aveva fatto riferimento a quanto espostogli dal secondo (Arrnillotta), mentre quest'ultimo essendo anch'esso coinvolto nel maneggio del denaro poteva essere stato lui stesso a sottrarre il denaro mancante. La Corte di appello, adita dalla parte civile soccombente e dal P.G., ha ribaltato la decisione del primo giudice, dopo aver disposto la riassunzione delle deposizioni dei due predetti testimoni, ravvisando la piena attendibilità di quanto riferito dall'TA, per avere denunciato l'ammanco quale preposto al controllo della congruità delle somme versate e quelle riscosse, ed essendo la sua versione coerente sia alla procedura di consegna del denaro tra l'uno e l'altro, regolata dalla sottoscrizione di documenti in duplice copia necessari a documentare il passaggio del denaro, e sia a quanto riferito nell'immediatezza al proprio dirigente (NE). Secondo il Giudice dell'appello le risultanze istruttorie di carattere documentale dimostrano con certezza la correttezza dell'operato di TA, perché il primo Giudice ha omesso di considerare che le copie delle quietanze dovevano essere necessariamente conservate dall'imputato, e quindi la mancata disponibilità delle distinte firmate per la consegna del denaro ne prova la mancata effettuazione coerentemente a quanto denunciato da TA. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Vincenzo Di Staso, ON RG ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indic:ati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore per il giudizio di appello. 2 Si rappresenta che l'imputato ha nominato per il giudizio di appello un nuovo difensore con revoca della precedente nomina e che nessuna notificazione è pervenuta all'imputato, che non ha eletto domicilio presso il difensore, nè al suo difensore. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata citazione dell'imputato in appello per procedere al suo esame. Si richiama la decisione della Corte Edu nel procedimento MA c. Italia del 8 luglio 2021 che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria, e si rappresenta che la Prima Sezione della Cassazione ha rimesso la questione davanti alle Sezioni Unite con ordinanza del 21/09/2021. Al riguardo si precisa che la Corte di appello ha richiamato nella motivazione della riforma dell'esito assolutorio le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in merito alla necessità di una motivazione rafforzata nell'ipotesi di "overturning" "in malam partem", in applicazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., e carenza della motivazione perché la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando gli appelli interposti dalla Procura Generale e dalla parte civile mostrando di condividerne gli assunti ma in modo assertivo e senza spiegarne la ragione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Deve, innanzitutto, rilevarsi la infondatezza della dedotta questione di nullità del giudizio di appello per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore. A tale riguardo emerge dagli atti processuali che la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. Vincenzo Di Staso, subentrato al precedente difensore sempre di fiducia, avv. LE EN, contrariamente a quanto dedotto, non risulta essere stata comunicata alla Corte di appello prima della disposta notificazione della citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen. all'avv. LE EN, non essendo stato l'imputato reperito presso il luogo indicato in sede di elezione di domicilio. Pertanto, la citazione dell'imputato deve ritenersi validamente eseguita, non essendo nota alla Corte di appello l'intervenuta revoca del primo difensore nominato di fiducia, e non avendo il difensore revocato, sebbene intervenuto 3 all'udienza del 3/11/2020, comunicato alla Corte di appello la revoca del suo incarico, evidentemente perché neppure a lui nota, né tanto meno la sostituzione con altro difensore. Quanto alla omessa citazione del nuovo difensore subentrante al primo, essendo anch'esso poi comparso senza nulla eccepire alla successiva udienza di trattazione orale del 19/10/2021, tenutasi per effetto della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ogni eventuale nullità per l'omesso avviso per la prima udienza risulterebbe sanata ex art. 184, comma 1, cod.proc. pen., pur dovendosi rilevare - in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata - che detta violazione certamente non sussiste essendo onere della parte che partecipi all'udienza comunicare al giudice procedente il mutamento del difensore e, prima ancora, essendo sempre onere della parte comunicare al precedente difensore da essa nominato la sua revoca e sostituzione con altro difensore, sicché il mancato intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell'udienza sia stato correttamente notificato al difensore revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, Pupino, Rv. 280340). 2. Risulta, invece, fondato il secondo motivo. Costituisce un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l'escussione di una sola di esse (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022 Ciancio, Rv. 283678). Va qui ribadito che tale obbligo di rinnovazione non consente di distinguere le prove dichiarative neppure in rapporto alla loro diversa natura, essendo valido anche ove il contrasto di valutazioni riguardi le dichiarazioni rese dall'imputato. La decisione della Corte Edu nel procedimento MA c. Italia del 8 luglio 2021, che ha affermato il principio della necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria, è una decisione che si pone nel solco delle precedenti decisioni (Dan
contro
Moldavia del 22 agosto 2011; Hanu
contro
Romania del 4 giugno 2013), che hanno già trovato piena applicazione nell'ordinamento interno nella giurisprudenza di legittimità in tema di difforrne valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, posto che nel caso oggetto della sentenza MA l'esigenza di esaminare gli imputati è stata ritenuta in forza della necessità di una nuova 4 valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado che erano state ritenute decisive ai fini dell'assoluzione. In particolare, in linea con la giurisprudenza europea è stato già affermato il principio secondo cui la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglinnento della impugnazione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 3. Va rilevato che l'ordinanza di rinne:ssione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza MA c. Italia della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che si condivide, secondo cui non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Nel caso in esame, va osservato che il cd. overturning da parte della Corte di merito è stato basato sull'esame delle prove testimoniali, che sono state correttamente riassunte, ma rivalutate anche in stretta correlazione con le dichiarazioni rese dall'imputato già assunte nel corso del giudizio di primo grado. Era quindi necessario che nel giudizio di appello andasse disposto il nuovo esame dell'imputato per la rivalutazione di tutte le prove clichiarative poste a fondamento della decisione di condanna. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà provvedere necessariamente a riassumere l'esame dell'imputato, fatta salva la facoltà del predetto di non rispondere, senza alcun obbligo di rinnovare le altre prove dichiarative testimoniali ritenute essenziali perché già riassunte nel grado di appello e quindi liberamente valutabili nel giudizio di rinvio, ferma restando evidentemente ogni ulteriore attivazione dei poteri istruttori di ufficio. 5 All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo ed ultimo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2023 Il Co liere estensore Il Prsidente