Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1841
CASS
Sentenza 11 gennaio 2000

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Sussiste nullità assoluta della dichiarazione di contumacia (e, quindi, del giudizio e della sentenza pronunciata al suo esito)nel caso in cui, nonostante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dagli organi della categoria professionale, il provvedimento sia stato emesso preliminarmente, con conseguente omessa notificazione del decreto di citazione per la nuova udienza. Ciò in quanto, il provvedimento che dichiara la contumacia deve comunque essere successivo al controllo, da parte del giudice, della regolarità della notifica del decreto di citazione, attività cui il difensore, se astenuto, non ha potuto partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa, causa di nullità assoluta. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione, facendo, in tal modo, venir meno ogni assistenza all'imputato. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che nessun rilievo ha assunto il visto "per presa visione" -relativo alla dichiarazione di contumacia- apposto dal difensore di fiducia, pure astenutosi, ma presentatosi tardivamente in aula).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1841
    Data del deposito : 11 gennaio 2000

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