Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
Sussiste nullità assoluta della dichiarazione di contumacia (e, quindi, del giudizio e della sentenza pronunciata al suo esito)nel caso in cui, nonostante l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dagli organi della categoria professionale, il provvedimento sia stato emesso preliminarmente, con conseguente omessa notificazione del decreto di citazione per la nuova udienza. Ciò in quanto, il provvedimento che dichiara la contumacia deve comunque essere successivo al controllo, da parte del giudice, della regolarità della notifica del decreto di citazione, attività cui il difensore, se astenuto, non ha potuto partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa, causa di nullità assoluta. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio aveva dichiarato di aderire all'astensione, facendo, in tal modo, venir meno ogni assistenza all'imputato. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che nessun rilievo ha assunto il visto "per presa visione" -relativo alla dichiarazione di contumacia- apposto dal difensore di fiducia, pure astenutosi, ma presentatosi tardivamente in aula).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 11.1.2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.20
3. " Vittorio G. Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " OT MA " N.25594/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IL ES nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 05.02.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava la responsabilità di IL ES in relazione al reato di acquisto ed indebito utilizzo, al fine di trarne profitto, di una tessera ViaCard di provenienza illecita siccome intestata alla società SIAU.
La corte milanese aveva, all'udienza del 5.02.1999, rigettato l'eccezione di nullità in ordine alla dichiarazione di contumacia del IL e, conseguentemente, non aveva proceduto alla rinnovazione della citazione dell'imputato.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Violazione artt. 486 e 487 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p., per irritualità della dichiarazione di contumacia in data
13.11.1998.
2) Mancata assunzione di prova decisiva.
3) Mancanza/illogicità manifesta di motivazione in ordine alla responsabilità.
Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale, deve essere accolto. Ricorre la nullità assoluta della dichiarazione di contumacia e, conseguentemente, del giudizio e della sentenza pronunciata al suo esito, qualora - nonostante l'adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organi rappresentativi della categoria professionale - il provvedimento sia stato emesso preliminarmente con la della mancata notificazione - per la nuova udienza di rinvio - del decreto di citazione.
Invero, il provvedimento declaratorio di contumacia consegue comunque ad un controllo, da parte del giudice, sulla ritualità della notifica del decreto di citazione, attività cui il difensore -astenuto - non partecipa per svolgere la propria assistenza all'imputato.
Si realizza, perciò, una violazione del diritto di difesa ed una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. nella misura in cui l'irritualità della dichiarazione di contumacia determina l'omessa citazione per l'udienza di rinvio.
Se, infatti, la presenza fisica del difensore non impedisce che l'avviso, per la nuova udienza, venga dato con l'immediata comunicazione orale ex art. 486 co. 4 c.p.p., rimane necessaria la nuova notifica all'imputato - non presente - indipendentemente dalla ritualità della prima notifica del decreto.
Nella specie, il difensore d'ufficio dichiarò immediatamente di aderire alla proclamata astensione (vedi verbale d'udienza 13.11.1999); pertantò era venuta a mancare l'assistenza, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza 05.02.1999. La "presa-visione" della dichiarazione di contumacia (anche da parte del difensore di fiducia - pure astenuto ma presentatosi tardivamente) non può avere valenza di sanatoria di un provvedimento nullo.
Poiché neppure la conoscenza di fatto della data del rinvio ma solo la rinnovazione della citazione per detta udienza avrebbe potuto "sanare" una situazione di nullità assoluta, ne consegue la nullità dell'ordinanza 05.02.1999 e della sentenza impugnata. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P. T. M.
Annulla la sentenza e l'ordinanza impugnate con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000