Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) è sufficiente l'indicazione nel capo di imputazione del riferimento normativo e della somma sottratta alla persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2016, n. 13913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13913 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
13 9 1 3/ 1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APR 2016 IL II Capselhere CANCELLIERE E UD AN N S Z O A I T R O C * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/03/2016 SENTENZA N.764/2016 Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. AN PRESTIPINO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA N. 34363/2015 Consigliere Dott. MARCO MARIA ALMA Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA Sul ricorso proposto dalle parti civili: LA AO n. il 14/02/1957 LA AN n. il 31/07/1985 Nei confronti di CI NC n. il 01/07/1942 avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO di LECCE sez. distaccata di TARANTO nr. 20/2015 del 13/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AN PRESTIPINO Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Ritenuto in fatto 1.MI LO e MI TO, persone offese costituitesi parti civili nel procedimento penale a carico di UA NC per il reato di truffa, denunciano per mezzo del proprio difensore, con un unico motivo, il difetto di motivazione della sentenza in epigrafe, che in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiarò l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tempestiva querela, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 nr 7 cod. pen. revocando le statuizioni civili a a favore degli stessi ricorrenti.
1.1. Secondo l'accusa, il UA si era fatto pagare dai ricorrenti la complessiva somma di € 15900 in cambio della promessa farli partecipare ad un fantomatico corso professionale che avrebbe dovuto assicurare loro sicure prospettive di lavoro.
2. Il motivo di ricorso è incentrato sulla questione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 nr. 7 cod. pen., ritenuta dalla Corte di merito inesistente e comunque nemmeno ritualmente contestata.
2.1. La difesa rileva l'incongruità logica dell'esclusione dell'aggravante tanto sotto profilo oggettivo, considerando gli importi indicati nell'imputazione, peraltro solo formalmente scindibili, esseno stato il peso economico della truffa sopportato solo dal più anziano dei MI, che sotto il profilo soggettivo, rilevando a quest'ultimo riguardo l'arbitraria a valorizzazione, da parte dei giudici di appello, della qualità di "imprenditore" di MI LO. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
1.In punto di diritto, deve ritenersi erronea l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 7 cod. pen. non sarebbe stata ritualmente contestata dall'accusa, rilevandosi nel capo di imputazione solo il riferimento normativo, non seguito, nella descrizione del fatto, dall'indicazione della particolare gravità del danno subito dalle persone offese. In realtà, quando il danno sia indicato, nell'imputazione, come nella specie, da una somma di denaro, che esprime di per sé un valore di scambio (essendo anzi la moneta il termine di riferimento per eccellenza della stima dei valori economici), deve ritenersi che il concorrente riferimento all'art. 61 nr. 7 cod. pen. comporti la corretta contestazione dell'aggravante.
2.Appare inoltre manifestamente illogica la sopravvalutazione della qualità di "imprenditore" del più anziano dei MI. Dalla sentenza di primo grado risulta infatti che si trattava di un "piastrellista", e d'altra parte la stessa ricerca di un'occasione di lavoro con il conseguimento di un diploma professionale, dimostra che il presunto "imprenditore" non doveva trarre che magri guadagni dalla sua "libera" attività.
3.Infine, anche scomponendo la somma complessiva versata all'imputato dalle persone offese (€ 15.900) per due quote uguali, i singoli importi della divisione appaiono nondimeno di notevole entità, corrispondendo in sostanza a diffusi livelli di reddito lavorativo o pensionistico annuale, come tali destinati a soddisfare esigenze di vita di lungo periodo. Senza dire, poi, che la Corte di merito si spinge ad affermare la non rilevante entità dell'intera somma, evidentemente assecondando la tesi difensiva della sua provenienza soltanto dal più anziano dei due MI.
4.Comportando la forma aggravata del reato di truffa contestato all'imputato, la sua procedibilità d'ufficio, la Corte di merito avrebbe quindi dovuto esaminare il merito dell'imputazione. Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, che esaminerà la pretesa risarcitoria dei due MI, anche sotto i profili problematici evidenziati dai giudici di appello riguardo all'eventuale originaria consapevolezza, da parte di entrambi, della reale natura dell'offerta formativa dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così decise in Roma, il 23/03/2016. Il Consigliere relatore il Presidente panco fandany CANCELLERE UD FranellyPandin