Sentenza 27 gennaio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/1999, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio al SIG. VITETTA per diritti 13000 REPUBBLICA ITALIANA 11 16 FEB 1999 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente F.F. R.G.N. 230/98 Dott. Francesco FAVARA Cron. 2133 Dott. Rafaele 0003 Dott. Francesco IRANTE Presidente d Pere Rep. Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 05/11/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rilasciata copie -studio IL SOLE 24 ORE Dott. Roberto PREDEN Consigliere al SIG. 3000- per diritti L. || 27 GEN 1999 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Federico ROSELLI Consigliere SSAZIONE UFTI LUPIE ha pronunciato la seguente copia studi his GIOLI SE N TENZA C S 3000 per sul ricorso proposto da: SS WA, elettivamente domiciliato in ROMA, CANCELLIERE VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LIRE 2000 CANCELLERIABUCCICO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA GALASSO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente AUPS1082
contro
AN058465 1998 AZIENDA OSPEDALIERA MATERNO INFANTILE C.I.R.M. 606 SANT'ANNA DI TORINO, in persona del legale -1- CORTE SUPREMA CASCAZIONE pro-tempore, elettivamente domiciliatal rappresentante Richiesta 2 com dai AuPIAZZA CAMPO DE' FIORI 24, presso lo studio in ROMA, gale Vidente dell'avvocato LO VIDETTA, che 1 Der diritti L. FRANCESCO 02 MAR. 1989 rappresenta e difende, giusta delega in calce al IL CANCELLIERE controricorso;
controricorrente LIRE 1000 CANCELLERIA nonchè
contro
BU LO, PO FRANCESCO, SINDACATO NAZIONALE RADIOLOGI, REGIONE PIEMONTE;
A8105349 intimati AS106343 avverso la decisione n. 582/97 del Consiglio di Stato AS106347 di ROMA, depositata il 30/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Ettore PROSPERI, per delega ricorrente, Richiesta cupia studio dell'Avvocato Andrea GALASSO, per il dal Sig. 25 FEB. 1999 Francesco Paolo VIDETTA, per la controricorrente;
25FE per IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso LIRE 1000 CANCELLERIA per il rigetto del ricorso;
affermarsi della A0134336 giurisdizione del Consiglio di Stato. 68 2 3 5 2 S A AS253243 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di concorso pubblico per titoli ed esami bandito dalla U.S.S.L. Torino IX con delibere del 30/11/88 e 15/2/89, per la copertura del posto di primario ospedaliero di Radiologia presso il Presidio Ospedaliero S. Area funzionale di medicina (posto lasciato vacante dal prof. Aurelio Anna- Tetti collocato a riposo), i partecipanti dottori NC PO, LO BU, ENRICO LU, CARPO ET e WA SS venivano classificati nell'ordine, cosicché il Comitato di Gestione, con delibera 11/7/90, approvava la graduatoria e procedeva alla nomina a primario del dr. PO. Con ricorso del 2/11/90 il dr. SS chiedeva al T.A.R. per il Piemonte l'annullamento di tale delibera nonché della graduatoria e dei provvedimenti di ammissione degli altri 4 candidati, assumendo che il servizio di Radiologia presso l'Ospedale S. Anna comprendeva due servizi distinti, quello di Radiologia diagnostica e quello di Radioterapia, cosicché i concorrenti per il posto di primario dell'unico servizio avrebbero dovuto possedere una duplice idoneità primariale (in radiologia diagnostica ed in radioterapia), con l'ulteriore conseguenza che l'unico candidato legittimato era appunto esso ricorrente, titolare di entrambe le idoneità. Tesi condivisa dal T.A.R. adito che con sentenza n. 333/1995 accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, ritenendo che "siccome il posto messo a concorso era quello del S. Anna, nel cui reparto di Radiologia confluivano entrambe le attività (Radiologia diagnostica e Radioterapia), l'unica interpretazione possibile del requisito dell'idoneità primariale richiesto per l'ammissione al concorso doveva essere quella che richiedeva nei partecipanti il possesso sia ين3 dell'idoneità in Radiologia diagnostica che il Radioterapia”. Proponevano appello l'Azienda Ospedaliera Materna Infantile O.I.R.M./S. Anna di Torino (succeduta alla U.S.S.L. Torino IX) nonché i dottori BU e PO, ai quali aderiva il Sindacato Nazionale Radiologi mentre il SS resisteva e la Quinta Sezione Giurisdizionale Centrale del Consiglio di Stato, previa riunione dei due gravami, con sentenza n. 582 dell'11-3 / 30-5-97, li accoglieva entrambi, rigettando l'originario ricorso del SS e compensando le spese del doppio grado di giudizio. Premesso che le clausole di un bando concorsuale devono essere interpretate secondo il principio dell'affidamento, affermava il giudice del gravame che il tenore letterale di tali clausole, il contesto fattuale in cui il concorso era stato bandito, lo svolgimento delle operazioni concorsuali ed il comportamento successivo dell'U.S.S.L. concorrevano a far ritenere che il primariato de quo riguardasse la sola Radiologia diagnostica. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il SS ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost. Ha resistito l'O.I.R.M. Sant'Anna con controricorso e memoria. Le altre parti intimate non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. II SS, infatti, contesta al giudice amministrativo di avere effettuato, in materia attribuita alla sua giurisdizione, un sindacato di merito laddove la sua potestas iudicandi era limitata alla sola indagine sulla legittimità dell'atto amministrativo. Ma quando tale generica censura viene esplicitata nello sviluppo argomentativo del ricorso, si rileva che l'effettivo addebito a carico del Consiglio di Stato è d'avere ribaltato l'interpretazione data al bando di concorso dal TAR-Piemonte, affermando che riguardava il solo primariato di Radiologia diagnostica e non anche quello di Radioterapia, e di essere così incorso nel vizio di eccesso di potere, sostituendosi alla P.A. nell'effettuazione di scelte discrezionali. Chiarito quanto innanzi, è di tutta evidenza che il giudice dell'appello si è limitato ad interpretare il tenore del succitato bando di concorso e dopo avere premesso i necessari criteri ermeneutici, è pervenuto a conclusioni diverse da quelle del TAR. In siffatta attività interpretativa, pertanto, è ravvisabile solo un controllo di legittimità della pronuncia impugnata, senza intrusioni arbitrarie nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione ospedaliera. Ora, poiché la censura prospettata non rientra neppure in via astratta ed ipotetica nella problematica dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua del principio, anche recentemente ribadito da queste Sezioni Unite, secondo il quale "il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto all'accertamento del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione e non può quindi riguardare i vizi derivanti da errores in iudicando, tra i quali sono compresi quelli concernenti la motivazione, la valutazione delle situazioni di illegittimità e l'interpretazione degli atti amministrativi" (Cass., sez. un., 24 febbraio 1997 n.1671). La conclusione raggiunta preclude l'invocata statuizione sulla giurisdizione (art. 382, 1° co., c.p.c.) e comporta la condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il SS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dell'O.I.R.M./S. 5 Anna di Torino, che liquida in L. 41000 oltre L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. Schewan stвы пата 4humore De Pendants К. АК " Collaboratore di Cancelleris оч ил alleriaDeposit 27 GEN. 1999 Roma, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 6