Sentenza 11 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
E N O ZI I R 5 A . C.C. N . ES N A BLICA ITALIANA C B E D R E IR L L IS A V IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A DICASSAZIONE020 11/03 LA CORT Oggetto TRIBUTI IRPEF CANTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20368/99 Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.4587 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 13/06/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 66518 sul ricorso proposto da: DO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2672 nonchè contro 1 UFF DISTRETTUALE II DD BORGOSESIA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 350/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso;
il rigetto degli altri motivi.
1. Fatto. motivi del ricorso e del controricorso 1.1. Il sig. Secondo Luigi, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finan- ze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Torino, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di la- voro al proprio dipendente in occasione del trasferi- mento ad altra sede a titolo di differenza per il mag- gior canone di locazione sono assoggettabili ad IRPEF, 2 in quanto non hanno natura risarcitoria.
1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF ILOR 1984, con il quale è stata recuperata a tassazione la somma corrisposta dal datore di lavoro per coprire la differenza del maggior canone di locazione che si era dovuto accollare in conseguenza di un trasferimento non richiesto. A sostegno della do- manda, il contribuente ha dedotto la natura risarcito- ria della somma corrisposta in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del personale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Regionale, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Secondo deduce l'omessa pronuncia o omessa motivazione sulla ecce- pita inesistenza di una obbligazione tributaria pro- pria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto che, eventualmente, del sostituto (datore di lavoro); la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73 e delle disposizioni che definisco- no il reddito ai fini fiscali e il vizio di motivazio- ne, in quanto la somma percepita non costituisce incre- mento di ricchezza, essendo stata assorbita dal maggior 3 canone di locazione "subito";
1.4. Il Ministero resiste argomentando che la sostituzione non importa estromissione del lavo- ratore dal rapporto tributario, ma solo assunzione da parte del datore di lavoro di alcuni adempimenti con- nessi con la dichiarazione ed il pagamento della obbli- gazione tributaria;
ai sensi dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73, tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipen- denza del lavoro prestato costituiscono, ai fini IRPEF, reddito di lavoro dipendente.
1.5. Il contribuente ha depositato memoria, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con la quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede di beneficiare del trattamento di maggior favore previsto dal nuovo siste- ma sanzionatorio.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
2.2. Entrambe le questioni sollevate dal ricorrente sono state ripetutamente affrontate e risolte da questa Corte in senso contrario a quello prospettato dal ri- corrente.
2.3. Preliminarmente, va precisato che “E' legitti- mo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore 4 subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclu- sione nella denuncia annuale di una componente del red- dito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta al- la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavora- tore-sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di violazione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso SO- stituito, insorga la necessità di integrare il contrad- dittorio nei confronti del datore di lavoro sostituto" (sent. n. 10057/2000; conf. 2212/2000, 2611/2000, 3330/2000, 6292/200, 10613/2000).
2.4. Nel merito, l'art. 48, comma 1, DPR 597/73, disponeva testualmente che "Il reddito di lavoro dipen- dente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e а titolo di sussidio o li- beralità". Tenuto conto della onnicomprensività della norma riportata e della tassatività delle esclusioni specificamente previste nei commi successivi dello stesso art. 48, la più recente prevalente giurispruden- 5 za di questa Corte ha stabilito che "Le somme corri- sposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, dal dato- re di lavoro al dipendente in occasione di trasferimen- to a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d. P. R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tas- sazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P. R. n.597/1973, l'indennizzo per differenza canoni di locazione corrisposta ai sensi dell'articolo 51, comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti in occasione di trasferimento costituisce una componente reddituale assoggettata а tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipenden- te contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale ma per soddisfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecuzione del rapporto di collaborazione del perso- nale direttivo, lo mettano in grado di svolgere la pre- stazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 2611/2000, 12578/2000, 10149/2000, 1842/2000, 2389/2000).
2.5. Il ricorrente, inoltre, premesso che il d.lgs. 472/1997 ha riformato il sistema sanzionatorio tributa- rio, prevedendo anche la possibilità della applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli, chiede appunto di poterne beneficiare, in forza dello ius su- perveniens. La richiesta, genericamente formulata nel ricorso, non può trovare accoglimento in quanto il contribuente avrebbe dovuto indicare analiticamente e concretamente le conseguenze sanzionatorie più favorevoli, previste dal nuovo sistema, delle quali in ipotesi avrebbe potu- to beneficiare, facendone specifica richiesta.
2.5. Conseguentemente, il ricorso va respinto e le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del primo grado di giudizio e del fatto che la giurispru- denza di questa Corte si è consolidata soltanto dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Consiglfliere Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone)Dey Bruno Saccucci) IL CANCELLIERE C DO AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA- Arolets 11 FEB. 2003 CANCELLIERECT Oggi DO AS An d