Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2015, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
6 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 3368/2015 Rel. Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO N. 13616/2015 - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ZO N. IL 14/03/1979 avverso l'ordinanza n. 308/2014 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, del 24/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/septe le conclusioni del PG Dott. Onear Golzange eli fa Cheti el dicheren inciden forси hei le neen,жен и л RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24 gennaio 2015, il Tribunale di Busto Arsizio ha revocato ex art. 168 comma 1 n. 2 del codice penale il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CE IE dalla Corte di appello di Reggio di Calabria, sezione minorenni, con la sentenza emessa il 29 marzo 2005, irrevocabile il 25 giugno 2008, per reati commessi sino al 26 ottobre 1993 in Monasterace, oggetto di provvedimento di cumulo emesso dalla locale procura della Repubblica. A ragione della decisione, il giudicante rilevava che IE aveva, con successiva sentenza divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2009, riportato una condanna, a pena non sospesa, per un reato antecedentemente commesso, e che ciò comportava la revoca di diritto della sospensione della pena concessa in precedenza.
2. IE CE, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza per violazione di legge in relazione alla errata applicazione della norma richiamata. In particolare, il ricorrente deduce l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p. da parte del giudice dell'esecuzione, non sussistendo nessuno dei parametri che consentivano la revoca della sospensione condizionale della pena. IE aveva commesso il secondo reato il 13 giugno 2003 ed era stato condannato con sentenza 24 febbraio 2006, irrevocabile il 2 dicembre 2009. Il presupposto dell'anteriorità non ли sussisteva né in relazione alla data del commesso reato, né in relazione al passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna. Ad avviso del ricorrente, la norma doveva essere interpretata nel senso che il reato "anteriore" era soltanto il reato "(materialmente) commesso prima della (materiale) commissione del reato per il quale è stata concessa la sospensione".
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile avendo il giudice dell'esecuzione fatto corretta applicazione dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p. Per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, va ribadito che l'anteriorità del reato va determinata con riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio, e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato (alle sentenze citate, si aggiungano Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008 dep. 02/07/2008, P.M. in proc. Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 - dep. 14/01/2005, Birriolo, Rv. 230541; Cass. 19 febbraio 2002, RV. 223195). Di 1 q conseguenza essendo la sentenza (29 marzo 2005 della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione minorenni) divenuta irrevocabile il 25 giugno 2008, ed i reati di cui alla sentenza del Gip presso il Tribunale di Firenze commessi tra il 2 luglio 2002 ed il 26 giugno 2003, in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, ricorre la causa di revoca ritenuta dal Tribunale.
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 dicembre 2015. Il consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Massimo Vecchio sssamimus recelio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2