Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2006, n. 14442
CASS
Sentenza 13 gennaio 2006

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per l'ammissibilità del beneficio, deve ritenersi che il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi. Tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili non comporta, ex se, necessariamente, l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità, ai suddetti fini, dei redditi. (Nella specie, la Corte ha così ritenuto corretto e congruamente motivato il provvedimento che aveva respinta l'istanza di ammissione al patrocinio, per superamento dei limiti di reddito, in una vicenda in cui l'istante, pur essendo divorziato, era risultato ancora convivente con la moglie, perché tale risultava all'anagrafe e perché nell'abitazione comune risultava detenuto agli arresti domiciliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2006, n. 14442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14442
    Data del deposito : 13 gennaio 2006

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