Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti di reddito rilevanti per l'ammissibilità del beneficio, deve ritenersi che il divorzio, ove intervenuto, fa venir meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità dei rispettivi redditi. Tuttavia, la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili non comporta, ex se, necessariamente, l'effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità, ai suddetti fini, dei redditi. (Nella specie, la Corte ha così ritenuto corretto e congruamente motivato il provvedimento che aveva respinta l'istanza di ammissione al patrocinio, per superamento dei limiti di reddito, in una vicenda in cui l'istante, pur essendo divorziato, era risultato ancora convivente con la moglie, perché tale risultava all'anagrafe e perché nell'abitazione comune risultava detenuto agli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2006, n. 14442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14442 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI IAno - Presidente - del 13/01/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 16
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 029806/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE CO IO, n. il 31/10/1964;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/06/2004 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De CO OV ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 24/06/2004 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica di rigetto del reclamo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, comma 4, avverso il Decreto 04/06/2003 dello stesso Tribunale,
reiettivo della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 15/12/2003.
Il giudice del reclamo ha affermato che istante non aveva autocertificato essere egli, anagraficamente, l'unico componente del suo nucleo famigliare, ma soltanto dichiarato di essere divorziato, e che il De CO figurava all'anagrafe residente tuttora con la moglie TA IA, circostanza risultante anche dall'avvenuta esecuzione degli arresti domiciliari nell'abitazione comune a costei;
assente la prova contraria e presente la presunzione di convivenza, l'istanza doveva essere respinta ex art. 96 una volta ritenute insussistenti le indicazioni richieste a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lettera c), e art. 76, segnatamente difettando la indicazione relativa al reddito dei componenti la famiglia. Il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: una volta che egli aveva dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio di vivere da solo, con altro indicato luogo di residenza, e di trovarsi presso il coniuge divorziato solo perché in regime di arresti domiciliari, tale ultima circostanza non implicava convivenza, e le attestazioni in allegato all'istanza costituivano prova contraria rispetto alla risultanza anagrafica.
Attestate le condizioni di reddito di unico componente la famiglia, non v'era - assume il ricorrente - ragione per fare altrettanto in ordine ai redditi del coniuge divorziato.
Inoltre si afferma in ricorso che non sono stati indicati i "fondati motivi" di insussistenza delle condizioni ex artt. 76 e 92, in presenza dei quali l'istanza va respinta a norma dell'art. 96, e si sostiene che ben si poteva delegare un accertamento alla G.d.F.; si deduce, infine, che è stata illegittimamente, ed illogicamente, disattesa nel merito l'autocertificazione del reddito. Il ricorso è infondato.
Invero, se il divorzio, ove intervenuto, fa venire meno quella presunzione di convivenza dei coniugi cui è correlata la cumulabilità, ai fini dell'istituto in oggetto, dei rispettivi redditi, tuttavia la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non comporta, ex se, necessariamente la effettiva cessazione di quella convivenza dei coniugi alla quale è correlata la cumulabilità, ai fini ed agli effetti dell'istituto in oggetto, dei rispettivi redditi, e nel caso di specie è risultato che il De CO viveva, con conseguente incremento delle sue possibilità economiche, presso l'ex coniuge, a nulla rilevando la circostanza che la stessa abitazione costituisse il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari applicata al De CO medesimo, si che la convivenza con la moglie in quella abitazione potesse essere ritenuta "necessitata". Pertanto, in presenza della risultanza fattuale della abitazione del De CO con la consorte - non contrastata, così come affermato nel provvedimento datato 19 febbraio 2004 oggetto del reclamo, da un'autocertificazione attestante che l'istante era anagraficamente l'unico componente del proprio nucleo di famiglia, e coniugatesi armonicamente con la dichiarazione allegata, a firma del coniuge TA IA, di avere "stato di famiglia con De CO OV" - correttamente il giudice ha ritenuto assenti, nella istanza di ammissione, le indicazioni previste a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lettera c) e art. 76, con provvedimento la cui motivazione si sottrae - attesa la natura pregiudiziale della rilevata mancanza delle prescritte indicazioni - anche alle censure del ricorrente concernenti il non accertato quantum di reddito complessivo, l'essere stato immotivatamente disatteso quello da lui indicato uti singulus, ed, infine, il mancato esercizio della facoltà di eseguire verifiche di ufficio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, cosi come richiesto dal Procuratore Generale presso questa Corte in requisitoria scritta datata 26 novembre 2004, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006