Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 2
Il principio fissato dall'art. 10 cod. proc. civ. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 cod. proc. civ. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del "forum destinate solutionis" in riferimento all'art. 1182 cod. civ. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10226 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NO VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VECCHIO, difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FLLI IA SRL, con sede in Borgo Ticino (No) in persona del suo Presidente e legale rappresentante FR Sibilia, nonché IA RL in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato STEFANO A PICCARDO, giusta delega in atti;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 179/99 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 07/12/99 e depositata il 20/12/99 (R.G. 2196/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/03/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. NI GIACALONE che ha chiesto si accolga per quanto di ragione il ricorso, si dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi e vengano emessi i provvedimenti conseguenti per legge. FATTO
SA NI, in proprio e quale amministratore unico della s.r.l. "sud carni" con sede in Francavilla Fontana, conveniva innanzi al tribunale di Brindisi la s.r.l. "fratelli SI e Sibilia RL, chiedendo 1) che venisse accertato che aveva versato, quale amministratore della s.r.l. "sud carni" o in proprio, la somma di lire 630.000.000 a titolo di deposito cauzionale per la fornitura di carni;
2) che venisse dichiarato che la società convenuta era tenuta a restituire alla società istante o ad esso SA la somma versata o quella di lire 620.000.000, oltre accessori;
2.1) nella prima ipotesi con compensazione del "quantum" riconosciuto con la somma vantata dalla depositaria per residuo prezzo di fornitura di carni;
2.2) nella seconda ipotesi con condanna alla restituzione in favore di esso SA della somma di lire 630.000.000 o di quella di lire 620.000.000 oltre accessori;
3) in via più gradata, qualora Sibilia RL non fosse riconosciuto amministratore della società convenuta, ne venisse pronunciata condanna alla restituzione delle somme di cui sopra oltre accessori.
La s.r.l. "fratelli SI e Sibilia RL, costituitisi in giudizio, eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come giudice competente il tribunale di Novara, e deducevano inoltre l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale adito, con sentenza resa il 7-12-1999, declinava la competenza in favore del tribunale di Novara, avuto riguardo ai criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c.. Con particolare riferimento al criterio del "forum destinatae solutionis" affermava che la stessa prospettazione di parte attrice escludeva la certezza dell'obbligazione sia sotto il profilo della liquidità che sotto quello dell'esigibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 1182 comma 3, c.c. e 20 c.p.c.. Aggiungeva che la tesi del deposito cauzionale era supportata da una dichiarazione sottoscritta da Sibilia RL, ma tale dichiarazione era degradata a semplice cartula priva di efficacia probatoria a seguito del disconoscimento con diretta incidenza sull'eccezione di incompetenza.
SA NI, in proprio ed in qualità, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo un motivo;
il P.g. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la s.r.l. "fratelli SI e Sibilia RL hanno depositato memoria.
DIRITTO
È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta sotto il profilo che invece di una copia per ciascuna delle controparti ne è stata consegnata una per tutte, sicché la notificazione è inesistente ed il ricorso inammissibile. L'eccezione non può ricevere accoglimento in quanto entrambe le controparti si sono costituite, depositando tempestivamente memoria, e tale costituzione ha sanato "ex tunc" il vizio della notificazione alla stregua del principio che la notificazione eseguita presso unico procuratore a più parti mediante consegna di una sola copia non è inesistente, bensì nulla ed è sanabile con la costituzione in giudizio delle parti, cui la notificazione è diretta (Cass. 10-10- 1997, n. 9859). Lamenta, in primo luogo, il ricorrente che il tribunale ha ritenuto che l'obbligazione dedotta in giudizio difetta dei requisiti della certezza e della liquidità.
Con riferimento al primo requisito sostiene che si tratta di obbligazione che trova titolo nel riconoscimento di debito di cui alla scrittura a firma di Sibilia RL e che non vale ad indurre incertezza la circostanza che sia stata formulata richiesta di restituzione di lire 630.000.000 e subordinatamente di lire 620.000.000; con riferimento al secondo requisito deduce che il tribunale non ha considerato che, secondo la, prospettazione di parte attrice, il deposito cauzionale è stato costituito negli anni 1996/1997 e che, essendosi chiusi i rapporti di dare e di avere relativi a tali anni, l'obbligazione restitutoria riveste carattere di liquidità.
Lamenta, ancora, il ricorrente che il tribunale non ha considerato che nella specie è ravvisabile figura da assimilare a quella del pegno irregolare, di tal che le somme depositate hanno prodotto interessi costituenti credito liquido ed esigibile per la determinabilità a mezzo di un puro calcolo matematico. Lamenta, infine, il ricorrente che il tribunale non ha valutato ai fini della competenza la domanda subordinata di indebito;
domanda riferibile sicuramente a credito liquido ed esigibile. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'errore fondamentale della sentenza impugnata consiste nel non avere considerato che l'attore, in proprio ed in qualità, ha proposto non già una sola domanda, bensì una pluralità di domande, subordinate le une alle altre, di cui quella di restituzione della somma risultante dalla scrittura a firma di Sibilia RL è la principale.
Ora, il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate (Cass. 6-8-1997, n. 7277), dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. 5-3-1999, n. 1877), con la conseguenza che sulla determinazione del "forum distinatae solutionis" in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 27-11998, n. 789).
Unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore, ai fini della determinazione della competenza, è l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. 6-8-1997, n. 7277). Nella specie, individuata una pluralità di domande, va rilevato che ciascuna di esse ha per oggetto credito liquido ed esigibile e soprattutto quella principale, con la quale viene fatto valere il credito fissato nel suo preciso ammontare nella scrittura a firma della parte convenuta, mentre le contestazioni di tale parte non incidono sulla competenza.
Conseguentemente, la competenza si determina tenendo presente che a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore tanto se la somma sia già determinata nel suo preciso ammontare quanto se sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass. 16-4-1999, n. 3808; Cass. 15-4-1996, n. 3558). E poiché il domicilio dell'SA e la sede della società da lui rappresentata ricadono nel circondario del tribunale di Brindisi, la competenza per territorio è di tale tribunale. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Brindisi. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza per territorio del tribunale di Brindisi;
compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001