Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10226
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Il principio fissato dall'art. 10 cod. proc. civ. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 cod. proc. civ. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del "forum destinate solutionis" in riferimento all'art. 1182 cod. civ. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

L'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10226
Data del deposito : 26 luglio 2001

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