Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
La competenza per territorio dev'essere determinata con riferimento alla domanda così come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la sua fondatezza, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
Commentario • 1
- 1. Contratti pubblici senza forma scrittaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 maggio 2006
La Corte di merito aveva ritenuto che il contratto si era concluso per effetto della semplice comunicazione a mezzo lettera dell'accettazione da parte del sindaco della proposta del privato, senza un conforme provvedimento dell'organo munito del potere deliberativo. Secondo la Cassazione invece, i contratti conclusi “iure privatorum” dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta “ad substantiam”, debbono essere di regola contenuti in un unico documento; è possibile la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, nella sola ipotesi prevista dall'art. 17 R.D. 2440/1923 di contratti con ditte commerciali e non in quella di conferimento di incarico specialmente se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/1999, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA DO VERONICA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIOVANNI CARATTONI con studio in 25121 BRESCIA CORSO MAGENTA 43/D, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC AR AT, RO GD LI, RO AN, RO LA, RO AR RA, RO ER in qualità di eredi di US RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRETTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO DAMINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 18/10/95 e depositata il 12/01/96 (R.G. 411/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione (not. 18 marzo 1986) il signor GI ON conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo i signori GI SS e ON IG SS, e ne chiedeva la condanna al pagamento del compenso pattuito quale corrispettivo del servizio da lui reso, e consistito nell'istruire e nel seguire, presso gli uffici della Regione Lombardia, una pratica intesa ad ottenere un finanziamento in favore dell'attività alberghiera che i SS intendevano intraprendere, mediante la costruzione di un albergo in località Giallo di Borno.
I convenuti si costituivano ed eccepivano in rito l'incompetenza territoriale e nel merito contestavano la validità dell'obbligazione assunta e comunque l'entità del dovuto, non in unica soluzione, ma di volta in volta, secondo i ratei di finanziamento concessi dalla Regione.
La causa era istruita con prove orali e documentali.
Con sentenza (dep. 9 febbraio 1993) il Tribunale di Bergamo condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma di lire 30.240.000, oltre alla rivalutazione monetaria dalla domanda alla sentenza, oltre interessi legali al saldo e spese processuali. Contro la decisione proponevano appello i SS, deducendo cinque motivi.
Si costituivano gli eredi di ON GI chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza (dep. 18 ottobre 1995) la Corte d'Appello di Brescia così decideva:
.accoglie per quanto di ragione l'appello e in parziale riforma assolve GI SS dalla domanda del ON e dichiara che sulla somma capitale di L. 30.240.000, dovuta dalla IG SS a GI ON, ed ora agli eredi del medesimo ... non compete rivalutazione, bensì, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, è dovuto il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria nella misura del 5% annuo della somma stessa, dalla domanda giudiziale al 15 dicembre 1989.
Dichiara compensate per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio, e pone i due terzi restanti a carico degli appellanti (v. amplius in dispositivo).
Contro la decisione ricorre IG SS ON deducono tre motivi di censura;
resistono le controparti con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente al secondo motivo, dovendosi rigettare gli altri, per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del primo motivo, in rito. Con il primo motivo si insiste sulla dedotta eccezione di incompetenza per territorio (art. 20 c.p.c. in relazione all'art.1182 c.c. e 360 n. 2 c.p.c.) sostenendosi che era in contestazione,
sin dal primo grado, la liquidità ed esigibilità del preteso credito e che l'obbligo della convenuta era sottoposto a condizione sospensiva e che tale condizione incideva sull'esigibilità del credito, che rimaneva fuori dal disposto di cui all'art. 1182 c.c. In senso contrario si osserva che esattamente i giudici del merito hanno rilevato come la competenza per territorio debba essere determinata con riferimento alla domanda (con interpretazione logico sistematica, correlando il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. con le norme che disciplinano la competenza territoriale:
Cass. S.U. 13 dicembre 1983 n. 7346 e successive conf.) così come è stata proposta, prescindendosi da ogni indagine sulla sua fondatezza, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (cfr. Cass. n. 3353/93; n. 6332 del 1998; n. 4063/82 tra le tante). Sempre secondo l'ordine logico l'esame del terzo motivo (che tende alla invalidazione dei patti) precede l'esame del secondo (che invece deduce l'ultrapetizione, presupponendo però che resti ferma la validità di tali accordi).
Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per contraddittorietà su punto controverso e per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo. Secondo il ricorrente il punto controverso concerne la valutazione della congruità del compenso, che per il ricorrente è eccessivo e sicuro indice del sottostante illecito;
il punto decisivo attiene al fatto storico come ricostruito dalle prove orali, dovendosi in particolare valorizzare la deposizione di NA SS.
In senso contrario si osserva che su tali punti vi è stata adeguata ed analitica motivazione (ff. 9 e 10 motivaz.) da parte dei giudici di merito, sia sulla congruità del compenso in relazione all'entità e modalità del finanziamento, sia sul contesto della prova orale, senza però dare particolare rilevanza alle deposizioni di una teste, ritenuta non attendibile.
Entrambe le valutazioni appartengono al prudente apprezzamento del tema della prova, e cioè ad una valutazione in fatto, insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata senza errori logici o pretermissioni.
Con il secondo motivo (ora in evidenza, dovendosi ritenere validi gli accordi) il ricorrente deduce sostanzialmente l'ultrapetizione (art. 112 c.p.c. e 1224 c.c. correlati) per avere la Corte, contraddittoriamente, da un lato accolto l'appello dei "debitori", dichiarando la natura di debito di valuta del corrispettivo della "mediazione" ed escludendo la rivalutazione (che è propria del debito di valore), e d'altro lato hanno riconosciuto una voce di maggior danno (ai sensi dell'art. 1224 c.c. e cioè per il ritardato pagamento, come danno da responsabilità contrattuale), senza che tale voce risultasse richiesta in primo grado e tanto meno in secondo grado.
I rilievi critici risultano fondati e si è verificata ultrapetizione. Infatti la Corte territoriale, escludendo la voce "rivalutazione" e qualificando la natura del debito/credito, non poteva aggiungere, senza una specifica richiesta, la voce del maggior danno ai sensi della norma citata;
danno che esige, tra l'altro, quanto meno la deduzione di circostanze o elementi di prova idonei da valutare.
In conseguenza dell'accoglimento del motivo questa Corte ritiene di poter avvalersi del potere decisorio di cui all'art. 384 c.p.c. nel nuovo testo novellato, cassando senza rinvio e confermando il punto della decisione di condanna al pagamento della somma capitale (di L. 30.240.000), ma con il riconoscimento dei soli interessi legali, su tale somma, a decorrere dalla domanda sino al saldo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri;
cassa in relazione senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito dispone che sulla somma capitale di L. 30.240.000 competono ai resistenti (eredi di GI ON) unicamente gli interessi legali dalla domanda al saldo;
compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 19 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 5/3/1999.