Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di fallimento, nella ipotesi in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all'esito della definizione del giudizio amministrativo, e ciò anche nel caso in cui, della questione di giurisdizione, vengano "medio tempore" investite le sezioni unite della Corte di Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/1999, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CARTOCETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. CRISTINA 8, presso l'avvocato G. GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CIP Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato LUCIO GRILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO GIANNOLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 261/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 31/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gobbi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Grillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
In data 17 dicembre 1990, il comune di Cartoceto chiedeva l'ammissione, in via privilegiata, al passivo del fallimento della C.I.P. s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Pesaro, del credito di lire 487.565.756 per mancata esecuzione di opere di urbanizzazione previste nell' atto di obbligo sottoscritto dalla società poi fallita. Detto credito era garantito da polizza fidejussoria di pari importo della Società Minerva Assicurazioni s.p.a. Il giudice delegato non accoglieva la domanda, ritenendo che il credito non fosse ne' certo, ne' liquido, ne' esigibile, riguardando opere di urbanizzazione che dovevano essere ancora realizzate, e la cui ultimazione era prevista per il 1998.
Avverso tale decisione e la conseguente formazione dello stato passivo il comune proponeva opposizione ai sensi dell'art.98 legge fall., respinta dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 30 gennaio 1993 sulla considerazione che il credito non era esigibile in quanto le opere di urbanizzazione avrebbero potuto restare in tutto o in parte ineseguite, ovvero comportare costi inferiori a quelli previsti. Nè poteva - secondo il Tribunale - ammettersi il credito in via condizionata.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza 16 marzo - 31 maggio 1996, così motivata:
- fermo restando il mancato adempimento della società lottizzante all'obbligo assunto, e l'impossibilità ad adempiervi, tale inadempimento, in forza dell'art.16 dell'atto di obbligo, dava luogo unicamente alla procedura di esecuzione d'ufficio. Solo ad esecuzione avvenuta, e salva l'acquisizione dell'importo della fidejussione, sarebbe maturato il credito del comune;
- la somma reclamata con la domanda d'insinuazione atteneva solo al costo presunto delle opere coperto da garanzia, mentre non sussisteva esigibilità in quanto il termine non era quello di adempimento dell'obbligazione, bensì quello di esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- era pure da respingere la richiesta di ammissione condizionata, non avendo l'istante esplicato le ragioni di tale ammissione. Avverso tale sentenza il comune ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
La curatela resiste con controricorso.
2. I motivi di ricorso.
Con un unico motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione degli articoli 55 e 95 l.f., 8 l. 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni;
carente e contraddittoria motivazione;
in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ.
Deduce il ricorrente:
- il credito del comune nasce da una precisa obbligazione assunta dalla C.I.P. per l'utilizzazione di area a scopo edilizio. Alla delibera del consiglio, con la quale veniva approvato il piano di lottizzazione, seguiva la sottoscrizione dell'atto di obbligo della C.I.P. Con quest'ultimo la società si impegnava a cedere le aree necessarie per la realizzazione delle opere di lottizzazione primaria, nonché a realizzare altre opere di urbanizzazione;
- la corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'obbligazione non fosse scaduta. Infatti, non ha tenuto conto che la stipulazione della convenzione ha consentito alla C.I.P. ( e, successivamente, alla curatela), di vendere lotti di terreno edificabile. È vero che la convenzione prevedeva dei termini per l'esecuzione delle opere, ma, tenuto conto che gli effetti della lottizzazione erano già in fase avanzata, l'intervenuta dichiarazione di fallimento non consentiva più di adempiere all'obbligo; - era, così, applicabile l'art.16 della convenzione, prevedente che, in caso di inadempimento, il comune doveva acquisire le aree e realizzare d'ufficio le opere di urbanizzazione;
- il corrispettivo della realizzazione delle opere di urbanizzazione è somma certa e liquida. Per effetto dell'art.55, comma 2, l.f., la somma diviene esigibile;
- che il debito fosse certo, liquido ed esigibile era confermato dall'esistenza della garanzia per pari importo;
- per le stesse ragioni era da escludersi che si trattasse di credito condizionale in quanto si trattava, piuttosto, di un credito sottoposto a termine;
- l'erroneità della tesi accolta dalla corte di merito emerge anche dalla distinzione, fatta dalla sentenza, tra credito del comune nei confronti del fallimento ( che non sarebbe certo, liquido ed eseguibile ) e credito della società assicurativa che abbia pagato la somma oggetto della garanzia ( che sarebbe ammissibile allo stato passivo ), in quanto ascrive un diverso regime all'obbligazione principale e a quella del garante.
Motivi della decisione
La prima censura merita accoglimento, anche se per ragioni giuridiche diverse da quelle svolte dal Comune ricorrente. Per negare l'ammissione al passivo del credito i giudici di merito hanno - sulla base dell'interpretazione degli atti di obbligo sottoscritti dalla società lottizzante - escluso che la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione facesse sorgere, a favore del comune, un credito certo, liquido ed esigibile pari al valore di tali opere, indicato nella convenzione e nell'atto unilaterale di assunzione d'obbligo.
La Corte rileva preliminarmente che l'accertamento compiuto dagli organi fallimentari e dalla Corte di merito invade il campo riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nei confronti della quale deve ritenersi inoperante la vis attractiva della competenza attribuita agli organi giudiziari fallimentari. In base all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n.10, le controversie che attengono alla spettanza e alla liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiario di concessione edilizia sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte ( fra le numerose conformi, 15 maggio 1984, n. 2957; 5 luglio 1991, n. 7436 ) tale giurisdizione si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi scaturenti da convenzioni tra il comune e i privati, finalizzate al rilascio di concessioni edilizie.
Tale estensione viene fondata anche sulla base del principio più generale introdotto dall'art. 11 della legge sul procedimento amministrativo ( 7 agosto 1990, n. 241 ), il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi fra la P.A. ed il privato (per l'applicazione dell'art.11 alle convenzioni di lottizzazione edilizia si veda Sez.Un., 24 giugno 1992, n. 7773 ). Appare, quindi, evidente che, per risolvere le questioni sull'esistenza, certezza e liquidità del diritto fatto valere dal Comune con la domanda d'insinuazione, gli organi fallimentari e la Corte d'Appello abbiano dovuto interpretare ed applicare le norme della convenzione stipulata tra Comune e società lottizzante, invadendo, così, la sfera riservata ratione materiae alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Da tali premesse non deriva, però, che la causa debba essere rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte perché sia risolta la questione di giurisdizione. Il compito del giudice di legittimità nella presente causa è soltanto quello di verificare se, in presenza di una controversia avente ad oggetto il credito di cui si chiede l'insinuazione, sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, gli organi giudiziari fallimentari non debbano valutare la possibilità di garantire a tale credito la possibilità di partecipare al riparto mediante accantonamento, in attesa che il giudice competente abbia risolto la controversia, come se si tratti di credito condizionato. In altri termini, il limite alla cognizione del giudice fallimentare derivante dal difetto di giurisdizione di quest'ultimo sul diritto controverso funziona come una condizione del credito.
È evidente, infatti, che l'immediata rimessione della causa alle Sezioni Unite per una decisione sulla giurisdizione priverebbe di effetto pratico l'iniziativa del creditore, in quanto tale decisione potrebbe intervenire quando la procedura fallimentare è chiusa o, comunque, il riparto dell'attivo è già - in tutto o in parte - avvenuto.
Utili indicazioni, nel senso predetto, possono essere offerte dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di ammissione al passivo di crediti tributari per IRPEF, in relazione ai quali pende controversia dinanzi al giudice tributario. Anche in questo caso, infatti, la risoluzione delle questioni sulla debenza del tributo è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario. In proposito la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha escluso che il giudice fallimentare debba dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, dovendo, invece, ammettere il credito con riserva al passivo, in attesa della definizione del processo tributario, in modo da consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento: si vedano, fra le altre, Sez.I, 19 giugno 1974, n. 1806; 17 luglio 1987, n. 6293; 26 ottobre 1987, n. 8761 e, da ultima, 16 agosto 1996, n.7579.
Anche nel caso in esame la controversia sulla esistenza, liquidità ed esigibilità del credito è sottratta alla giurisdizione ordinaria - fallimentare, e l'esistenza di tale controversia impedisce agli organi del fallimento di decidere in via definitiva sull'ammissione al passivo. La stessa giurisprudenza citata ( in particolare, la sentenza 96/75 79 ) ha ritenuto che la regola introdotta dall'art.45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, il quale consente l'ammissione al passivo di crediti per imposte dirette, oggetto di giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, sulla base della sola iscrizione a ruolo, sia applicabile anche in tema d' imposte indirette.
Deve, pertanto, ritenersi che tale regola costituisca espressione di un principio più generale, secondo il quale, nel caso in cui l'accertamento sull'esistenza e liquidità del credito sia sottratto alla cognizione del giudice fallimentare ( perché quest'ultimo è carente di giurisdizione, o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice ordinario ), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e quindi possono ammetterlo con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente, e in relazione all'esito di tale giudizio. Pur essendo arduo sostenere la giuridica assimilabilità dell'accertamento nella sede giurisdizionale sua propria al verificarsi di una condizione o al venire in essere di un documento, l'utilizzazione del modulo procedimentale dell'insinuazione con riserva dà una ragionevole soluzione pratica al problema dei crediti non accertabili in sede fallimentare, evitando agli stessi un pregiudizio ( mancata fruizione degli accantonamenti nei riparti parziali ), contrastante col principio della par condicio concorsuale. Nel caso in esame, quindi, la valutazione demandata agli organi del fallimento, ai fini dell'ammissione con riserva del credito vantato dal comune, doveva prescindere da qualunque accertamento sull'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. Ove venga instaurato il giudizio dinanzi al competente Giudice amministrativo, il Tribunale fallimentare dovrà valutare se sia necessario procedere a sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., o se sia sufficiente l'applicazione delle norme in tema di ammissione con riserva.
Il dovere di provvedere sull'ammissione del credito come condizionale sussisterebbe anche se il tribunale fallimentare decidesse di investire le Sezioni Unite di questa Suprema Corte sulla questione di giurisdizione.
L'accoglimento del primo mezzo, stante il suo carattere assorbente, impedisce l'esame degli altri motivi.
La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. I giudici di rinvio si uniformeranno al seguente principio di diritto: " nel caso in cui venga chiesta l'ammissione al passivo di un credito, del quale sia in contestazione l'esistenza, la liquidità ed esigibilità e tali questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzione di lottizzazione edilizia tra comune e privati ) gli organi fallimentari devono considerare tale credito come condizionale e valutare la sua ammissione con riserva, da sciogliersi solo dopo la definizione del giudizio amministrativo, e ad esito di questo, anche se, sulla questione di giurisdizione, vengano investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ".
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 6 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 1999.