Sentenza 5 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministro dell'Interno, domiciliato ex lege in Roma via dei Portoghesi 12 e rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro
KA HA, elett.te dom.ta in Roma via Germanico 197 presso l'avv. Cristina Napoleoni, con l'avv. Letizia Carosella del Foro di Rieti che la rappresenta e difende per delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 851 cron. in data 24.4.02 del Tribunale di Rieti.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.10.03 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi Macioce;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 16.04.02 il Prefetto di Rieti disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HA UZ ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D. Leg. 286/98 per essersi trattenuta in Italia senza essere munita del permesso di soggiorno. Oppostasi la straniera con ricorso, il Tribunale di Rieti, sentita la stessa ed il funzionario delegato dal Prefetto, con provvedimento 24.4.2002 accoglieva il ricorso e sospendeva l'efficacia del decreto di espulsione e l'intimazione a lasciare il territorio nazionale (intendendosi in tal modo inibito il potere tanto di disporre l'accompagnamento coattivo ex art. 13 c. 4 D. Leg. cit. quanto di impedire il rientro, ove espatriato). Per la cassazione di tale decreto il Ministro dell'Interno ha proposto ricorso il 21.6.2002 deducendo la nullità del provvedimento per due motivi. L'intimata si è costituita con il controricorso notificato il 18.7.2002 nel quale ha in limine eccepito la carenza di legitimatio ad processum della ricorrente Amministrazione centrale dell'Interno in persona del suo Ministro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ed in via assorbente, va dichiarata (come esattamente richiesto dalla controricorrente difesa) la carenza di legittimazione a ricorrere del Ministero dell'Interno, tal legittimazione - nelle controversie afferenti l'espulsione dello straniero ed ai sensi dell'art. 13 bis commi 1 e 2 del D. Leg. 286/98 (come modificato dal D. Leg. 113/99 con previsione non abrogata dalla L. 189/02) - appartenendo in via esclusiva al Prefetto che ebbe ad adottare l'atto espulsivo ed essa dovendo intendersi estesa anche al giudizio di legittimità. In tal senso si è ripetutamente pronunziata questa Corte (ex multis Cass. 10784/03 - 3354/03 - 4847/02 - 2036/02 - S.U. 15141/01 - 5537/01 - 13653/00 - 9084/00 - S.U. 18/00 ord.) con affermazioni - pervero applicanti in subiecta materia quanto costantemente affermato con riguardo alla consimile previsione di cui all'art. 23 c. 4 L. 689/81 - che, interamente condivise dal Collegio, dispensano da ulteriori argomentazioni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero
al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, spese che determina in euro 800,00 (di cui euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004