Sentenza 10 novembre 2006
Massime • 1
In tema di formalità della querela, il socio di una società in nome collettivo adempie all'onere di indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della società con la mera indicazione della qualità di socio, perché è principio generale che la società in nome collettivo sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2006, n. 38769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38769 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 10/11/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1041
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 019364/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI UI N. IL 10/05/1968;
avverso SENTENZA del 26/01/2006 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO
Con sentenza in data 26.1.2006 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con cui in data 15.11.2004 il Tribunale di Lecco aveva dichiarato NI ID colpevole del reato di insolvenza fraudolenta continuata (art. 81 cpv. c.p. ed art. 641 c.p. in Oggiono nei giorni 1, 3, 5 e 6 luglio 1999) e, valutata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
La Corte - per quanto ancora rileva in questa sede - riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal NI sul presupposto dell'inefficacia della querela, osservando che era stata proposta querela orale da parte del signor OL DE, identificato dal verbalizzante quale contitolare del negozio Top video S.N.C. ai cui danni era stato commesso il reato;
in assenza di certificato camerale, doveva, dunque, presumersi che ciascun socio, che agiva per la società, fosse investito del potere di rappresentanza anche in giudizio ai sensi dell'art. 2297 c.c. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NI, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 337 c.p.p., comma 3, e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. a), con dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il ricorrente che la qualità di "contitolare del negozio Top Video S.N.C.", con cui il verbalizzante ha individuato il presentatore della querela, non sia indicativa della qualità di legale rappresentate della società, soggetto passivo del reato, e che la querela stessa debba, perciò, ritenersi inammissibile o, comunque, inefficace, con conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.
Va premesso che lo stesso ricorrente mostra di non dubitare che l'espressione "contitolare del negozio Top Video S.N.C." sia indicativa della qualità di socio del presentatore della querela, contestando, piuttosto, la sua idoneità a individuare la fonte del potere rappresentativo. Del resto - ove si consideri che la titolarità del "negozio" intestato alla S.N.C. è della stessa società, dotata di soggettività (se non di personalità) giuridica e di autonomia patrimoniale imperfetta - l'espressione "contitolare", per quanto atecnica, risulta, comunque, non equivoca, identificando la qualità di componente dello stesso ente collettivo e, quindi, di socio. In altri termini il presentatore della querela, allorché si è qualificato "contitolare del negozio Top Video S.N.C." - e, come tale è stato identificato - ha "speso" il nome della società, qualificandosi come socio della stessa.
Va, poi, rammentato, in conformità ad un orientamento consolidato, che l'art. 337 c.p.p., ai fini della riferibilità di una querela a una persona giuridica, a un ente o a un'associazione si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, dovendo presumersi tale veridicità fino a contraria dimostrazione (ex plurimis, Cass. Sez. II, 21/03/2003, n. 15760). Ciò posto, ritiene la Corte che, quando si tratta di società in nome collettivo, come nel caso di specie, l'onere di indicazione previsto dalla norma cit. può ritenersi adempiuto con la mera indicazione della qualità di socio, poiché questa comporta l'implicito riferimento al comb. disp. degli artt. 2257, 2266 e 2293 c.c. quale fonte del potere rappresentativo, con la conseguenza che la prova della legittimazione risulta fornita, non essendovi ragione di presumere eventuale limitazione dell'atto costitutivo, che, a mente dell'art. 2298 c.c., deve essere espressa. Invero, nell'ambito delle società in nome collettivo il principio generale è quello dettato dall'art. 2266 c.c., per il quale la società sta in giudizio per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi soci per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Ciò posto, nel caso all'esame non vi è ragione di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice a quo, salvo a rettificare nei termini sopra precisati l'improprio richiamo all'art. 2297 c.c., contenuto nella sentenza impugnata, concernente la società irregolare.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006