Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di falso ideologico in atto pubblico, per la cui sussistenza si richiede che trattisi di atto destinato a provare la verità dei fatti cui esso si riferisce, la falsità dell'attestazione non può essere riconosciuta prescindendo dal contesto normativo in base al quale va definito il significato dell'enunciato, potendo questo variare al punto che un'attestazione, apparentemente falsa nel suo astratto significato letterale, risulti invece veridica se interpretata con riferimento al suddetto contesto; interpretazione, questa, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità del reato a carico di un funzionario della polizia di Stato il quale, onde ottenere l'indennità sostitutiva dell'alloggio di servizio al quale avrebbe avuto diritto, aveva dichiarato di non fruire di un tale alloggio, benché in realtà gli fosse stato concesso l'uso, n via provvisoria, di due camere ricavate dagli alloggi collettivi destinati al personale di polizia, nell'attesa che si rendesse libero l'alloggio a lui destinato, ancora occupato dal suo predecessore. La dichiarazione, infatti, secondo la Suprema Corte, ben poteva riguardarsi come veritiera, in quanto riferita all'indisponibilità non di un alloggio in genere ma dell'alloggio che sarebbe stato adeguato all'incarico ricoperto dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/1999, n. 13248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13248 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 19/10/1999
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
" Nunzio Cicchetti " N. 1789
" Paolo Antonio Bruno " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N. 37108/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.M. in proc. pen. a carico di De AN OR, n. a Mistretta 118 novembre 1946 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 26 maggio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Palombarini che ha chiesto il rigetto del ricorso
Motivi della decisione
1. OR De AN, dirigente dell'XI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo, condannato in primo grado, fu assolto dalla Corte d'appello di Palermo perché il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di falso ideologico in atto pubblico e di abuso d'ufficio, contestategli per avere egli attestato mensilmente, a decorrere dall'aprile 1993, di non godere dell'alloggio di servizio, così percependo specifiche indennità sostitutive, mentre in realtà l'amministrazione aveva provvisoriamente posto a sua disposizione due camere ricavate dagli alloggi collettivi del personale di polizia, in attesa che si liberasse l'alloggio appositamente destinato al dirigente dell'XI Reparto Mobile, ancora occupato dal suo predecessore Giuseppe Altamore.
Ritennero i giudici d'appello che l'imputato aveva agito nella ragionevole convinzione che solo la disponibilità dell'alloggio di servizio connesso al suo incarico lo privasse del diritto a percepire le indennità di missione e di prima sistemazione, come del resto confermato in una nota del Capo della polizia del 4 giugno 1993 e in una nota del Ministero dell'interno del 25 giugno 1994. Sicché era quantomeno incerta l'esistenza dei falsi e degli abusi contestati e, comunque, insussistente l'elemento psicologico dei reati. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo e deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l'imputato era certamente consapevole della falsità delle sue attestazioni mensili di non godere dell'alloggio di servizio, di cui, invece, si avvaleva, occupando insieme alla moglie le due stanze provvisoriamente poste a sua disposizione dall'amministrazione. Nè tale consapevolezza poteva essere esclusa dalle note ministeriali sopravvenute nel 1994, a distanza di diciotto mesi dal trasferimento di De AN a Palermo, e modificative della previgente disciplina amministrativa.
2. Il ricorso è infondato.
Nel caso in esame, invero, non è in discussione il diritto di OR De AN a percepire le indennità di missione e di prima sistemazione, bensì la falsità delle sue attestazioni mensili finalizzata all'abuso d'ufficio. Sicché, esclusa l'esistenza della falsità, risulterebbero insussistenti entrambi gli addebiti contestati all'imputato. E non pare possa discutersi che, come rilevato dai giudici d'appello, sia almeno dubbia la stessa esistenza della falsità.
L'art. 479 c.p., analogamente a tutte le norme che prevedono come punibile la falsità ideologica, ne descrive la condotta come "falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità". Il significato dell'attestazione, però, dipende in misura determinante dal contesto normativo in cui si inserisce. Perché vi sia un falso, invero, e necessario che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo non corrispondente ai fatti. Ma è ormai noto che il significato degli enunciati e delle stesse parole dipende dall'uso che se ne fa, dalle azioni che con il parlare si compiono e dal contesto anche normativo dell'agire (Cass, sez. V, 16 marzo 1994, La Rosa, m. 198006). Sicché è questo contesto che, definendo la rilevanza giuridica di alcuni fatti, li individua anche come i soli rispetto ai quali si determina un'aspettativa di conformità dell'attestazione. È il contesto normativo a definire il significato dell'enunciato ed è tale significato che individua i fatti stessi cui l'attestazione deve corrispondere.
Uno stesso enunciato, che in astratto ha un significato letterale inequivoco, può assumere, in concreto, significati diversi, a seconda dell'atto linguistico compiuto dal soggetto da cui proviene. Può accadere, così, che un'attestazione appaia falsa nel suo astratto significato letterale, mentre risulta veridica se interpretata con riferimento al contesto anche normativo in cui intervenne.
Nel caso in esame le attestazioni dell'imputato, di non godere di alloggio di servizio, sono certamente false se interpretate in astratto, senza considerare il contesto anche normativo dell'azione. Ma la possibilità della configurazione di una falsità si attenua decisamente, se, come conclude la corte d'appello, l'attestazione viene interpretata come riferibile a un alloggio adeguato all'incarico ricoperto dall'imputato. Mentre la stessa ipotizzabilità di un falso svanisce del tutto se si considera, da un canto, che OR De AN non godeva affatto dell'alloggio specificamente destinato al funzionario incaricato di dirigere l'XI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo, dall'altro canto, che le sue attestazioni possono essere intese come riferibili proprio a quello specifico alloggio, non a una qualsiasi altra sistemazione abitativa. Sicché è evidente come non sia determinante il fatto che le nota emanate dal Capo della Polizia e dal Ministero dell'interno siano sopravvenute alle attestazioni dell'imputato, perché, trattandosi di atti indiscutibilmente interpretativi, avevano funzione ricognitiva di un senso già individuabile come proprio dell'ambito comunicativo in cui quelle attestazioni si inserivano. Del resto, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, movendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito in proposito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo è sorretta da un'adeguata motivazione, come nel caso in esame, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Si deve, pertanto, concludere che la sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo si fonda su un'incensurabile interpretazione del significato delle attestazioni dell'imputato e che il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999