Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2002, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
0069557 ORTE SUPREM0 4 2 6 54265 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA AN Oggetto Trubati- SEZIONE TRIBUTARIA Awolazim pro tisteme to sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8346/00 Dott. Michele CANTILLO - Presidente - Consigliere - Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Cron. 9932 Dott. Vittorio RAGONESI BENINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILESENTENZA N. 69557 sul ricorso proposto da: ISERNIA, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF. ENTRATE persona del Ministro pro tempore, elettivamente 12, presso domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AG LO;
intimata avversO la sentenza n. 150/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2636 22/04/99; R udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 22.4.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per IR e Ilor, e correttamente erano state dedotte da AG OM nella dichiara- zione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.l. 30.12.1985 n. 971; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d. 1. 449; 10 1. 28.2.1986 29.5.1989 n. 202, conv. In 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini IR e Ilor, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, + norma introduttiva di un'ulte- rideterminazioneriore agevolazione consistente nella dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 3 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il relatore Il Presidente, Michele CantThinery Stefano Benini Jobling IL CANCELLIERE C1 CE TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAR. 2002. IL CANCELLIERE C1 NO TA