Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA O L L 4 ICA 7 O B 3 L E № B E , B 1 U N 9 P O I 9 1 ) Z - E A 1 R C 1 - T 343 3/ 02 A S 1 I P 2 G I . E L D R 9 IN NOME DEL POPOLO ITA E A 3 C D I E E D 6 T U CORTE SUPREMA DI 4 N I SSAZIONE . E Oggetto G T S T E E obbligazioni-contratto R N A concluso dal rappresentante e . T SEZIONE TERZA CIVILE obbligazione in proprio del S I ( rappresentante. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20728/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 8226 Dott. Ennio MALZONE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Ud. 09/11/01 Consigliere Dott. BE TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149 INT 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI FIOCCO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IA MARCO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/E, presso lo studio dell'avvocato PIERO 2001 FRATTARELLI, giusta delega in atti;
1910 controricorrente - 1 avversO la sentenza n. 2940/99 del Giudice di pace di VERONA, emessa il 23/09/99 e depositata il 06/10/99 (R.G. 2127/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Piero FRATTARELLI (per delega Avv. M. IA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 16.1.97 l'avv. Marco Bastianello con- veniva avanti il giudice di pace di Verona l'avv.Cappellaro Antonio, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di lire duemilioni, L quale obbligazione assunta dal convenuto in proprio per professionali nel ramo penale chele prestazioni l'attore avrebbe dovuto svolgere in favore di De- stro BE, suo assistito in controversie civili. Assumeva l'attore che il convenuto aveva subordina- to il pagamento di tale somma alla definizione di una controversia civile che il suo assistito aveva con l'Assitalia e che, essendosi verificata tale condizio- ne, il convenuto non aveva provveduto a rimettergli la 2 precisata somma. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice, perchè infondata, assu- mendo che aveva concordato telefonicamente con l'attore che la somma gli veniva portata personalmente dal De- stro nel suo studio. Il giudice di pace con sentenza 23.9.99 accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto a corri- spondere all'attore la precisata somma di L. 2.000.000, compensando parzialmente le spese tra le parti in cau- sa. Per la cassazione della decisione ricorre il Cap- pellaro esponendo tre motivi. Resiste con controricorso il Bastianello con sal- vezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- degli artt. 1388,1396,1703,1723 C.C. in relazione ne all'art. 360 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui il giudice di merito ha ritenuto che il ricorrente aveva assunto in proprio l'obbligazione di pagare le competenze del collega avversario, e si SO- stiene, invece, che dalla scrittura privata del 24.10.94 emergerebbe in maniera chiara che il ricorren- te agì quale rappresentante del suo cliente, di cui fe- ce esplicita spendita del nome, ragione per la quale 3 l'obbligazione di pagare la precisata somma all'avv. Bastianello era in capo al ES e non al ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione degli artt, 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n.3 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui si esclude che sia stata raggiunta la prove che l'avv. Bastianello abbia dato il suo assenso affinchè la detta somma gli fosse consegnata personalmente dal ES e si sostiene che tale prova è stata, invece, raggiunta con il contenuto della menzionata scrittura privata, con le testimonianze dell'avv. Massimo Venri e dello stesso ES BE e soprattutto con la lette- ra 23.1.95 scritta dall'avv. Cappellaro all'avv. Ba- stianello, che, sebbene non contestata, non è stata te- nuta in considerazione del giudice. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza impugnata per non aver provveduto alla qualificazione del rapporto giuridico intercorso fra le parti in causa, ignorando del tutto la linea di- fensiva del ricorrente, secondo cui egli avrebbe agito in nome e per conto del destro. I tre motivi possono essere trattati congiuntamen- te, perchè attengono tutti ad errores in iudicando in cui sarebbe in corso il giudice di pace nella valuta- 4 zione degli elementi di prova a sua disposizione e, in quanto tali, non suscettibili di esame in sede di le- gittimità, se non sotto il profilo dell'omessa motiva- zione, afferendo al giudizio di equità necessario. In particolare, per quanto attiene al primo motivo risulta chiaramente espressa la fonte di prova presa in considerazione dal giudice al fine dell'individuazione dell'obbligo assunto dall'l'avv.Cappellaro, e così pure in relazione agli altri motivi. La conclusione assunta dallo stesso giudice circa la mancanza di prova certa dell'assenso dell'avv. Ba- stianello a vedersi consegnare la somma concordata, a titolo di compenso professionale, personalmente, dal ES risulta scaturire dalla valutazione delle diffe- renti dichiarazioni dei due testi assunti, nessuno dei quali ha potuto affermare la stessa circostanza in ma- niera certa ed indiscutibile. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il giu- dice di pace ha sufficientemente spiegato che l'avv. Cappellaro assunse l'impegno nei confronti del collega Bastianello, che, qualora si fosse verificata la condi- zione della favorevole conclusione della vertenza esi- l'Assitalia, egli stente tra il suo cliente ES e avrebbe provveduto, personalmente a corrispondere al predetto collega la somma di L.
2.000.000 per le pre- 5 stazioni professionali a svolgere in favore dello stes- So ES;
per ciò stesso, risulta di tutta evidenza che l'avv. Cappellaro assunse nei confronti dell'avv. Bastianello l'obbligazione di pagargli personalmente la somma di L.
2.000.000 al verificarsi della detta condi- zione, in seguito effettivamente verficatasi. Ne consegue il rigetto del ricorso per inammissibi- lità dello stesso e la compensazione delle spese del presente grado, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma addì 9.XI.01. F1 Consigliere rel. Il Presidente Mofientinian ficher IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Casoli oggi, I 873.07 M E * CANCELLIERE C1 R P Gine Gesoli 19