Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è inammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo (della quale l'imputato sia socio), in quanto quest'ultima è soggetto giuridico estraneo al reato.
Commentario • 1
- 1. Confisca dell'auto di proprietà della persona giuridicaAdmin · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 maggio 2019
REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Il reato di “guida sotto l'influenza dell'alcool” è disciplinato dall'art. 186, comma II, lett. b) e c) del Codice della Strada che, tra le numerose statuizioni, sancisce che con la sentenza di condanna “è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. Il tenore della norma lascia spazio a pochi dubbi: se l'autovettura è intestata al soggetto che la guida in stato di ebbrezza, questa verrà sempre confiscata (pur con le eccezioni di legge, tra cui l'art. 186 comma 9 bis C.d.s.); in caso di mancata corrispondenza tra conducente e intestatario, essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
15 36 /10 MASS 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/10/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 1437/1437/09 Dott. ANTONIO MORGIGNI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GAETANINO ZECCA
- Consigliere - N. 7661/2009 Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO
Dott. FAUSTO IZZO
- Rel. Consigliere -
Dott. ROCCO MA BLAIOTTA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZAORDIKANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CUNEO nei confronti di:
1) TT MA N. IL 09/01/1970
avverso l'ordinanza n. 6/2009 TRIB. LIBERTA' di CUNEO, del 21/01/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
letté/sentite le conclusioni del PG Dott. Autonio Muza, che ha chiesto l'annilleats con varis dell'oronauta; Udit i difensor Avv.;
1. In data 5\1\2009 IT RC veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. DC 473 PF e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30. La P.G.
provvedeva al sequestro del veicolo.
Con provvedimento del 7\1\2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.
A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del IT, il Tribunale con ordinanza del 21\1\2009 annullava il provvedimento di sequestro.
Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "Leonardo" s.n.c. di cui il IT era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.
2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S.
Invero il IT, quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 186, lett. c) C.d.S. dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti..... e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato .....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.
Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone
(s.n.c."Leonardo"). La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità
Я giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 cod. civ. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 effettua ad esso attribuisce alla società...." (Cass.
-
Civ. 15\2\1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28\7\1997, n. 7021).
Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.
Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo
(rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP.
Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 2 ottobre 2009
Il Consigliere estensore dott. Fausto
Il Presidente
Dott. Antonio MORGIGNI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IV Sezione Penale
14 GEN. 2010
IL CANCELLERE C/1
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