Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 1536
CASS
Sentenza 2 ottobre 2009

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In tema di guida in stato d'ebbrezza, è inammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo (della quale l'imputato sia socio), in quanto quest'ultima è soggetto giuridico estraneo al reato.

Commentario1

  • 1Confisca dell'auto di proprietà della persona giuridica
    Admin · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 maggio 2019

    REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Il reato di “guida sotto l'influenza dell'alcool” è disciplinato dall'art. 186, comma II, lett. b) e c) del Codice della Strada che, tra le numerose statuizioni, sancisce che con la sentenza di condanna “è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. Il tenore della norma lascia spazio a pochi dubbi: se l'autovettura è intestata al soggetto che la guida in stato di ebbrezza, questa verrà sempre confiscata (pur con le eccezioni di legge, tra cui l'art. 186 comma 9 bis C.d.s.); in caso di mancata corrispondenza tra conducente e intestatario, essendo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 1536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1536
Data del deposito : 2 ottobre 2009

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